Pene sostitutive applicabili solo con il consenso dell’imputato (Cass. pen. Sez. II n. 40993 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare non può essere disposta d’ufficio dal giudice di appello in assenza del consenso dell’imputato. Il consenso, prestato personalmente o a mezzo di procuratore speciale, costituisce requisito imprescindibile per l’applicazione delle pene sostitutive diverse dalla pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 58, terzo comma, l. n. 689 del 1981, come modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 31 del 2024, e dell’art. 545-bis cod. proc. pen. La conversione della pena detentiva non rientra tra i benefici e le diminuenti tassativamente indicati dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., disposizione derogatoria di natura eccezionale al principio devolutivo dell’appello. Il consenso revocato in sede di conclusioni impedisce l’applicazione della pena sostitutiva non richiesta, con conseguente annullamento senza rinvio del capo relativo e reviviscenza della pena sostituita.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Foggia, rideterminava la pena nei confronti dell’imputato per il reato di tentata estorsione e sostituiva la pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva. Proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo due motivi: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare disposta d’ufficio, senza il consenso dell’imputato, che aveva revocato il consenso alla detenzione domiciliare insistendo per il lavoro di pubblica utilità.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la sussistenza delle circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, sindacabile solo se la motivazione risulti contraddittoria o incongrua. Il giudice può limitarsi a valorizzare tra gli elementi dell’art. 133 cod. pen. quello ritenuto prevalente, anche uno solo attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato. Nella fattispecie la Corte territoriale aveva congruamente valorizzato l’assenza di elementi di resipiscenza e l’inserimento dell’imputato in un contesto criminale di allarme sociale, escludendo il rischio di reiterazione.
Il secondo motivo è invece accolto. La Corte esclude anzitutto la violazione del divieto di reformatio in peius, poiché la detenzione domiciliare è pena più favorevole di quella detentiva inflitta in primo grado. Rileva però che la Corte di appello non poteva disporre d’ufficio la sostituzione: la conversione della pena detentiva non rientra tra i benefici e le diminuenti tassativamente indicati dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., norma derogatoria eccezionale al principio devolutivo. Richiama sul punto Sez. II n. 14168 del 2025 e Sez. II n. 1188 del 2024.
La Corte ricostruisce poi il quadro delle pene sostitutive introdotte dal d.lgs. n. 31 del 2024. La sostituzione resta rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, ancorata ai criteri dell’art. 133 cod. pen. e richiamata dall’art. 58 l. n. 689 del 1981. Tale potere trova però un limite nel necessario consenso dell’imputato: l’art. 58, terzo comma, prevede che la semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità possano essere applicate solo con il consenso espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e l’art. 545-bis cod. proc. pen. richiede che il giudice acquisisca il consenso ove necessario.
Nella fattispecie l’imputato aveva revocato il consenso alla detenzione domiciliare, mantenendolo solo per il lavoro di pubblica utilità. La Corte di appello, pur ritenendo quest’ultimo non idoneo a scongiurare la recidiva, non poteva applicare d’ufficio la pena sostitutiva non più acconsentita: doveva rigettare la richiesta. La sentenza è pertanto annullata senza rinvio limitatamente all’applicazione della pena sostitutiva, con reviviscenza della pena detentiva sostituita. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto, con irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità.
Nota della Redazione
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