Confisca del denaro provento di spaccio continuato e munizioni NATO da guerra (Cass. pen. Sez. VI n. 34695 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il denaro occultato, in contanti e in banconote di piccolo taglio, non giustificato da alcuna lecita attività economica e rinvenuto presso l’abitazione dell’imputato, costituisce profitto confiscabile del reato continuato di cessione di sostanze stupefacenti ai sensi degli artt. 240 cod. pen. e 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990. La confisca è ammessa quando l’imputazione concerne la vendita della droga e non la semplice detenzione a fini di spaccio, e nel primo caso il nesso di pertinenzialità si desume dalla natura e dalla collocazione della somma. Le cartucce di calibro 7,62 in dotazione alla NATO, recanti il marchio NATO, integrano munizioni da guerra: la loro qualificazione discende dalla normale destinazione all’arma cui sono preordinate e non dalla concreta attitudine all’impiego né dalla spiccata potenzialità offensiva.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 16 aprile 2026, confermava la decisione del Tribunale che aveva condannato due imputati per reati in materia di stupefacenti, riqualificati ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, oltre che per la detenzione di munizionamento da guerra. Era stata disposta la confisca del denaro e di quanto in sequestro.

Entrambi i difensori hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo imputato ha censurato l’affermazione di responsabilità, la recidiva e la confisca della somma rinvenuta presso la sua abitazione; il secondo ha contestato la qualificazione dei proiettili come munizioni da guerra e la ritenuta destinazione allo spaccio della sostanza sequestrata.

La Motivazione della Corte

Sul ricorso del primo imputato la Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi. La Corte distrettuale aveva ricostruito un collaudato modus operandi sulla base delle immagini di videosorveglianza, dei contatti quotidiani tra gli imputati e del rinvenimento degli involucri nell’androne condominiale. La doglianza difensiva si risolveva in una rilettura parcellizzata degli elementi di prova, non consentita in sede di legittimità.

Il terzo motivo è stato dichiarato infondato. L’imputazione contestata concerneva la cessione continuata di stupefacenti e non la semplice detenzione a fini di spaccio, sicché il richiamo alla giurisprudenza sulla detenzione risultava non pertinente. La Corte ha richiamato Sez. IV n. 20945 del 30.04.2025, secondo cui il denaro è confiscabile quale profitto dell’illecita attività di vendita. Quanto all’art. 240-bis cod. pen., ha escluso che la Corte territoriale vi abbia fatto ricorso, osservando che la modifica dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 opera retroattivamente nei limiti dell’art. 200, comma primo, cod. pen., con riferimento alla legge vigente al momento della sentenza di primo grado (Sez. IV n. 14095 del 20.03.2024).

Quanto al secondo imputato, il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che le cartucce cal. 7,62 in dotazione alla NATO sono munizioni per arma da guerra e che la loro destinazione si trae dal marchio NATO, espressamente richiamato dall’art. 1, comma 3, legge n. 110 del 1974, come modificato dall’art. 18, comma 1, lett. a), legge n. 238 del 2021. Nel percorso argomentativo figurano Sez. I n. 11022 del 26.05.1998, Sez. I n. 23613 del 09.04.2014, Sez. I n. 45468 del 27.10.2022, nonché Sez. I n. 9807 del 20.02.2026 e Sez. I n. 2421 del 02.12.2025.

Infondato è stato giudicato il secondo motivo. La destinazione allo spaccio della sostanza rinvenuta risultava provata dal quantitativo, dalla suddivisione in involucri e dal rinvenimento di tre bilancini di precisione; il riferimento alla parallela attività illecita costituiva solo un ulteriore riscontro. I ricorsi sono stati rigettati con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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