Inammissibile il reclamo PEC indirizzato all’ufficio giudiziario errato (Cass. pen. Sez. I n. 34756 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni telematiche, l’art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150/2022 sanziona con l’inammissibilità l’atto trasmesso a un indirizzo PEC diverso da quello dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. La sanzione resta esclusa solo se l’atto, erroneamente inoltrato a un indirizzo compreso nell’elenco del DGSIA, sia trasmesso su iniziativa della cancelleria ricevente, sempre via PEC e nel termine perentorio, all’indirizzo telematico dell’ufficio competente. Non ha effetto sanante la trasmissione in forma cartacea brevi manu tra uffici, né la coincidenza della sede o del personale addetto. La competenza a dichiarare l’inammissibilità spetta al giudice a quo, in forza del carattere speciale dell’art. 87-bis, comma 8, d.lgs. n. 150/2022, che prevale sull’art. 69-bis Ord. pen.
Il Fatto
Un detenuto proponeva reclamo, ai sensi dell’art. 69-bis Ord. pen., avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata. Il reclamo era inviato mediante PEC all’indirizzo del Tribunale di sorveglianza, giudice ad quem, e non a quello dell’Ufficio di sorveglianza che aveva emesso il provvedimento.
Il Magistrato di sorveglianza dichiarava il reclamo inammissibile per violazione dell’art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150/2022. Il detenuto ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo la violazione di legge e lamentando che la declaratoria era stata pronunciata dal medesimo magistrato che aveva adottato il provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 87-bis, commi 7, lett. c), e 8, d.lgs. n. 150/2022, introdotto dall’art. 5-quinquies d.l. n. 162/2022, conv. con legge n. 199/2022, fornita dalle Sezioni Unite n. 6262 dell’11.12.2025 e dalla Corte cost. n. 77/2026. A tale orientamento il collegio dichiara di aderire.
Il reclamo avrebbe dovuto essere inviato all’indirizzo PEC assegnato al Magistrato di sorveglianza, ufficio che aveva emesso il provvedimento. Il ricorrente ha invece indirizzato l’atto all’ufficio costituito dal Tribunale di sorveglianza, giudice ad quem, con distinto indirizzo telematico. La norma dell’art. 87-bis, comma 4, non è stata quindi rispettata, con conseguente operatività della causa di inammissibilità del comma 7, lett. c), e dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
È irrilevante che i due uffici occupino il medesimo edificio: si tratta di strutture distinte, con cancellerie autonome e indirizzi telematici separati. La Corte ribadisce che l’errore iniziale non è sanato dalla circostanza che l’atto sia poi pervenuto al giudice a quo, poiché dagli atti risulta che l’impugnazione, giunta via PEC al Tribunale di sorveglianza, è stata stampata in forma cartacea e consegnata brevi manu alla cancelleria del Magistrato di sorveglianza.
Tale modalità di trasmissione non ha effetto sanante: secondo la Corte cost. n. 77/2026, il mantenimento della sanzione processuale non costituisce restrizione sproporzionata del diritto di difesa, né inutile formalismo, quando l’atto sia trasmesso in forma cartacea alla cancelleria del giudice che ha adottato il provvedimento impugnato. La declaratoria è dunque corretta applicazione della disciplina.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. La competenza del giudice a quo a dichiarare l’inammissibilità deriva dall’art. 87-bis, comma 8, norma speciale che prevale sull’art. 69-bis Ord. pen. Quanto all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., la sua inapplicabilità nei casi di mero errore nella trasmissione dell’atto è costantemente affermata, non costituendo un tertium comparationis omogeneo rispetto alla regola dell’art. 582, comma 1, cod. proc. pen. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.