Ne bis in idem e truffa (Cass. pen. Sez. II n. 41025 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi — condotta, evento e nesso causale — e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. La preclusione opera, in caso di concorso formale tra il reato già giudicato e quello oggetto del secondo giudizio, solo ove ricorra tale identità. Il delitto di sostituzione di persona che costituisca la modalità di estrinsecazione degli artifizi e raggiri, strumentale all’induzione in errore e all’attingimento dell’ingiusto profitto, rappresenta un mero segmento della truffa, cui resta estraneo l’evento che qualifica il delitto di cui all’art. 640 cod. pen. e la proiezione causale della condotta all’ingiusto profitto. L’identità va pertanto esclusa quando dalla medesima condotta dell’agente siano derivati eventi naturalisticamente diversi.

Il Fatto

La Corte di Appello di Milano, in riforma della decisione assolutoria del Tribunale di Pavia, riconosceva l’imputato colpevole dei delitti di truffa ascrittigli, condannandolo alla pena di un anno di reclusione ed euro 500,00 di multa, con i doppi benefici di legge, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, tra l’altro, travisamento delle risultanze probatorie in ordine alle dichiarazioni dei testi escussi in sede di rinnovazione istruttoria, disparità di valutazione circa la loro attendibilità, omessa considerazione delle prove a discarico e della tesi difensiva.

Con il quinto motivo il ricorrente ha eccepito la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., sostenendo che per uno dei capi di imputazione l’imputato era già stato irrevocabilmente condannato con diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente dichiarato generico il primo motivo, con cui si assumeva il travisamento delle dichiarazioni di una teste: il vizio è stato dedotto senza alcuna valutazione della sua incidenza sul tessuto argomentativo della sentenza impugnata. La giurisprudenza di legittimità richiede che il motivo illustri l’incidenza dell’eventuale eliminazione dell’elemento a carico ai fini della cosiddetta prova di resistenza, poiché gli elementi acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze bastino a giustificare l’identico convincimento (Sez. II n. 7986 del 2016; Sez. III n. 39603 del 2024).

Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza: la diversità di funzioni tra i due testi giustifica il differente giudizio di attendibilità, che attiene al merito ed è insuscettibile di censura in assenza di illogicità manifesta (Sez. IV n. 10153 del 2020). Analogamente, il terzo e il quarto motivo sono stati giudicati generici e diretti a una rilettura del compendio probatorio preclusa in sede di legittimità, a fronte di un apparato giustificativo privo di aporie.

Quanto al ne bis in idem, la Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui l’identità del fatto richiede corrispondenza storico-naturalistica tra condotta, evento e nesso causale (Sez. Un. n. 34655 del 2005; Sez. II n. 52606 del 2018; Sez. I n. 4630 del 2022). In conformità ai principi espressi dalla Corte costituzionale n. 200/2016, la preclusione opera in caso di concorso formale solo se sussiste l’identità del fatto storico.

Nel caso concreto la Corte ha escluso l’idem factum: dal raffronto tra la fattispecie irrevocabilmente giudicata di sostituzione di persona e quella a giudizio emerge la diversità delle componenti strutturali e l’ontologica autonomia. La sostituzione di persona costituisce la modalità di estrinsecazione degli artifizi e raggiri, strumentale all’induzione in errore e all’ingiusto profitto, e resta un mero segmento della truffa, cui sono estranei l’evento tipico e la proiezione causale della condotta all’ingiusto profitto. L’identità è stata esclusa anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di giustizia dell’UE, rilevando che dalla medesima condotta sono derivati eventi naturalisticamente diversi (Sez. IV n. 30615 del 2024).

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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