Nullità da omesso interrogatorio preventivo deducibile solo nel primo atto utile (Cass. pen. Sez. III n. 41645 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nullità dell’ordinanza cautelare per omesso interrogatorio preventivo, prevista dall’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. nei casi di cui all’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., appartiene alla categoria delle nullità a regime intermedio, perché incide sulla piena estrinsecazione del diritto di difesa ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ne consegue che l’eccezione non può essere proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione quando non sia stata dedotta né nell’interrogatorio postumo né con l’istanza di riesame, restando preclusa dai limiti di deducibilità di cui all’art. 182 cod. proc. pen. L’eventuale contrasto giurisprudenziale sulla specifica sede di deducibilità non rileva quando, in fatto, l’invalidità sia rimasta del tutto non contestata nei gradi precedenti.

Il Fatto

Il Tribunale cautelare di Bari, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l’istanza proposta dall’indagato ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. e ha confermato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trani che aveva disposto gli arresti domiciliari. La misura era stata applicata per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con gravi indizi di colpevolezza e esigenze cautelari da pericolo di recidiva.

Avverso l’ordinanza del riesame l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: la violazione degli artt. 177, 291, comma 1-quater, e 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. per il mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo. Il ricorrente ha sostenuto che la misura era stata disposta per l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e che non era stata argomentata la connessione probatoria con altro delitto rientrante tra quelli dell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., da cui sarebbe derivata la deroga.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il nodo giuridico riguarda la deducibilità della nullità conseguente all’omesso interrogatorio preventivo. L’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. sancisce che l’ordinanza cautelare è nulla se non è preceduta dall’interrogatorio nei casi previsti dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen..

I giudici di legittimità hanno richiamato la giurisprudenza univoca che riconduce tale nullità alla categoria delle nullità a regime intermedio, trattandosi di difetto procedurale che incide sulla piena estrinsecazione del diritto di difesa ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. Nel testo sono richiamate, tra le altre, Sez. 6 n. 27444 del 09/07/2025, Sez. 6 n. 17916 del 20/03/2025, Sez. 2 n. 5548 del 09/01/2025, Sez. 2 n. 12034 del 18/02/2025, Sez. 5 n. 12857 del 22/01/2025, Sez. 2 n. 26920 del 12/06/2025 e Sez. 6 n. 27080 del 27/06/2025.

La Corte ha poi rilevato che le pronunce non sono convergenti nell’individuare il regime di deducibilità. Secondo alcune decisioni l’eccezione va proposta, a pena di decadenza, nel primo atto utile svolto alla presenza delle parti, dunque nell’interrogatorio di garanzia postumo; secondo altre può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o, in caso di ricorso diretto ex art. 311, comma 2, cod. proc. pen., dinanzi alla Corte di cassazione. Su questo contrasto pende la risoluzione davanti alle Sezioni Unite.

Il contrasto, tuttavia, non rileva nel caso concreto. Dal verbale risulta che il ricorrente non ha fatto valere alcuna invalidità dell’ordinanza cautelare in sede di interrogatorio postumo davanti al giudice per le indagini preliminari e neppure ha sollevato l’eccezione di nullità con l’istanza di riesame. L’invalidità è stata dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, non per saltum, con la conseguenza che la nullità per omesso interrogatorio resta preclusa dai limiti di deducibilità ex art. 182 cod. proc. pen. Non essendo stata contestata né nell’interrogatorio postumo né nel riesame, non occorre attendere la soluzione del contrasto pendente davanti alle Sezioni Unite.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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