Nessun danno erariale da soccombenza senza colpa grave dei dirigenti (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 89 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La soccombenza giudiziale dell’amministrazione non determina automaticamente un danno erariale e la conseguente responsabilità amministrativa. Per la configurabilità di quest’ultima occorre la prova certa del danno eziologicamente riconducibile alla condotta del convenuto, tenuta in violazione degli obblighi di servizio con dolo o colpa grave. Il giudizio sulla colpa grave va condotto ex ante e in concreto, parametrando la diligenza alla natura dell’attività esercitata, senza che rilevi la conclusione sfavorevole del giudizio civile.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’istruttoria della Procura regionale contabile, avviata dalla nota con cui l’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale Teramano trasmetteva la delibera di riconoscimento di un debito fuori bilancio di complessiva consistenza. Il debito era scaturito da due pronunce esecutive ottenute da due dipendenti del soppresso ATO, che avevano visto riconoscersi un risarcimento per la mancata stabilizzazione del rapporto di lavoro.

Ricostruita la vicenda lavorativa, la Procura individuava l’atto causativo del danno nella delibera consiliare che aveva trasformato le originarie prestazioni d’opera professionali, più volte prorogate, in collaborazioni coordinate e continuative, per poi dar corso all’assunzione a tempo determinato dei due lavoratori. Su queste basi conveniva in giudizio i due Direttori Generali succedutisi, il Segretario Generale e la Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari, chiedendo la condanna al pagamento della somma complessiva, ripartita secondo quanto specificato nell’atto introduttivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricorda anzitutto i requisiti della responsabilità amministrativa: un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto; il nesso di causalità tra condotta ed evento; l’elemento psicologico del dolo o della colpa grave; il rapporto di servizio con l’ente. Manca il primo di questi passaggi la tesi che equipara il pregiudizio erariale alla mera soccombenza giudiziale dell’amministrazione, già respinta dalla stessa Sezione.

La Sezione richiama la nozione di colpa grave elaborata dalla giurisprudenza contabile: occorre un comportamento che denoti dispregio delle elementari regole di prudenza, tale da integrare, in condizioni normali, un alto tasso di probabilità dell’evento dannoso. Il parametro non è la diligenza del buon padre di famiglia, ma quella particolare diligenza richiesta dall’art. 1176, secondo comma, cod. civ. in relazione alla natura dell’attività esercitata, con verifica ex ante sulla situazione di fatto e di diritto esistente all’epoca.

Quanto ai due Direttori Generali, il Collegio valorizza il contesto organizzativo degli Enti d’Ambito, istituiti dalla legge n. 36/1994 e disciplinati in regione dalla L.R. n. 2/1997, che all’art. 8, comma 6 consentiva di avvalersi di consulenze esterne per specifiche prestazioni professionali. Gli affidamenti iniziali rispondevano a una necessità effettiva, il divieto di indire concorsi riguardava anche gli enti di nuova costituzione e le competenze dei due dipendenti erano strumentali alla redazione del Piano d’Ambito. Nessuna trascuratezza dei doveri d’ufficio è imputabile ai convenuti.

Per il Segretario Generale e la Responsabile dei Servizi, il Collegio esclude la colpa grave sul rilievo che la loro collaborazione era iniziata solo nel luglio 2007, quando lo status dei lavoratori era già cristallizzato dalle proroghe e dagli atti transattivi e conciliativi intervenuti. La decisione di procedere all’assunzione a tempo determinato, fondata sull’art. 1, comma 558, della legge n. 296/2006, non era irragionevole e fu adottata nell’interesse dell’ente secondo criteri di prudente gestione amministrativa. I pareri di regolarità tecnica si inserivano in una procedura volta a regolarizzare, secondo legge, le posizioni lavorative.

L’accoglimento di questa prospettazione assorbe ogni ulteriore motivo. Il proscioglimento nel merito comporta il rimborso dei compensi di difesa in favore dei convenuti, liquidati secondo i parametri della Tabella n. 11 del D.M. n. 55/2014, con condanna dell’ente al pagamento delle spese legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *