Affidamento incolpevole escluso se l’atto favorevole è impugnato in giudizio (TAR Lombardia n. 714 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità dell’amministrazione per lesione dell’affidamento ingenerato nel destinatario di un provvedimento favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, postula che sia insorto un ragionevole convincimento sulla legittimità dell’atto. Tale convinzione è esclusa quando il destinatario conosce l’impugnazione proposta contro lo stesso provvedimento. L’operatore professionale che avvia e prosegue l’attività edilizia in pendenza del giudizio amministrativo agisce sotto la propria esclusiva responsabilità e non può invocare un affidamento incolpevole. La giurisdizione spetta al giudice amministrativo anche sulla domanda risarcitoria del controinteressato soccombente in un giudizio di annullamento in materia urbanistica ed edilizia, devoluta alla giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm.

Il Fatto

La società ricorrente acquistava dal Comune un’area destinata a un piano di zona per edilizia residenziale convenzionata, adiacente a un comparto attuato da altra società in forza di una convenzione di programma integrato di intervento. Chiedeva e otteneva un permesso di costruire per due edifici. La società titolare del comparto confinante impugnava la deliberazione commissariale che approvava la bozza di convenzione e, con motivi aggiunti, il titolo edilizio.

Il ricorso era accolto e il permesso di costruire annullato, con conferma in appello. La ricorrente modificava la progettazione e realizzava un solo edificio. Agiva quindi per ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito per avere confidato nella legittimità dei provvedimenti poi annullati, quantificato in oltre due milioni di euro. Il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione e l’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

Sulla questione preliminare il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 20 del 2021, che ha affirmato la giurisdizione amministrativa tanto sulle conseguenze risarcitorie dell’annullamento di un atto, quanto sulla domanda del controinteressato soccombente in materia urbanistica ed edilizia, devoluta alla giurisdizione esclusiva dall’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm. La Sezione condivide tali conclusioni e ritiene di non doversene discostare, decidendo nel merito.

Nel merito il Tribunale esclude l’inadempimento contrattuale della convenzione attuativa del piano di zona. La convenzione non ha perso efficacia per effetto dell’annullamento giurisdizionale ed è stata portata a esecuzione, sia pure con una diversa attività costruttiva. L’affidamento invocato riguarda dunque la legittimità dei provvedimenti amministrativi, non il rapporto convenzionale.

Il Collegio verifica poi la buona fede del destinatario. La ricorrente non può sostenere di avere appreso solo nel 2012 della convenzione del comparto confinante: le deliberazioni di adozione e approvazione erano pubblicate, la convenzione era richiamata nell’atto di acquisto del fondo e in un atto unilaterale d’obbligo, e una prima bozza di convenzione era stata respinta dalla Giunta. La qualità di operatore professionale impone una diligenza specifica ex art. 1176, comma 2, cod. civ.

Quanto alla pendenza del contenzioso, la convenzione fu sottoscritta e il permesso rilasciato dopo la notificazione del ricorso avversario, e l’istanza cautelare era stata accolta. La ricorrente ha quindi avviato e proseguito l’attività edilizia sub iudice, presentando peraltro una denuncia di inizio attività dichiarata elusiva della pronuncia cautelare. Il progetto era autonomamente individuato dalla stessa società, né l’amministrazione le impose quella soluzione. Richiamate le sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 19 e n. 20 del 2021, il Tribunale esclude il legittimo affidamento e rigetta il ricorso. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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