Bonifico parlante e truffa via e-mail escludono obbligo di blocco degli intermediari (ABF Collegio di Torino n. 707 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’operazione di pagamento eseguita interamente dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, deve considerarsi autorizzata e non è soggetta al regime di responsabilità previsto dalla PSD2. Alla data dell’8 maggio 2025 non sussisteva in capo agli intermediari alcun obbligo di predisporre un servizio di verifica di congruenza tra IBAN e nome del beneficiario, essendo tale obbligo introdotto dal Regolamento (UE) 2024/886 con decorrenza dal 9 ottobre 2025. Non è configurabile un obbligo generale di monitoraggio ex ante e di blocco degli strumenti di pagamento per prevenire le frodi, neppure alla luce della disciplina antiriciclaggio. Le carenze nella gestione della segnalazione della truffa, riferendosi a epoca successiva all’esecuzione del bonifico, non possono esserne causa.
Il Fatto
Il ricorrente, non assistito, aveva disposto tramite home banking due bonifici parlanti per il pagamento di fatture relative a lavori di ristrutturazione. Le comunicazioni e le fatture del fornitore erano state intercettate e alterate da ignoti, che avevano sostituito gli IBAN originari con quelli di soggetti terzi. Il primo bonifico, di € 3.800,00, era stato bloccato e recuperato; il secondo, di € 2.800,00, non era stato recuperato.
Il cliente ha contestato a entrambi gli intermediari l’omessa vigilanza su un’operazione asseritamente anomala, anche in rapporto agli obblighi antiriciclaggio, e la mancata assistenza al momento della denuncia della frode. Ha domandato il rimborso di € 2.547,54, pari alla perdita al netto della ritenuta d’acconto di € 252,46 già restituita dall’intermediario B, nonché la comunicazione del nominativo del titolare del conto beneficiario e dei relativi estratti conto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha anzitutto rilevato che il cliente non ha mai disconosciuto di aver disposto personalmente il pagamento. L’operazione è stata eseguita interamente dal ricorrente, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione: secondo l’orientamento condiviso tra i Collegi territoriali, essa va dunque considerata autorizzata e resta fuori dal regime di responsabilità della PSD2.
Quanto alla dedotta anomalia dell’operazione, il Collegio ha escluso che potesse sussistere uno specifico obbligo di verifica in capo agli intermediari. Solo dal 9 ottobre 2025 il Regolamento (UE) 2024/886 ha introdotto l’obbligo di predisporre, in favore del pagatore, un servizio di verifica di congruenza tra IBAN e nome del beneficiario. Alla data di esecuzione del bonifico, risalente all’8 maggio 2025, i termini per l’adeguamento non erano decorsi.
Il Collegio ha poi respinto la censura relativa alla fase di gestione della segnalazione della truffa, richiamando gli obblighi di diligenza qualificata di cui all’art. 1176, secondo comma, cod. civ.. Ha ribadito, in linea con l’orientamento dei Collegi territoriali, che non è sostenibile un obbligo generale di monitoraggio ex ante né un correlato obbligo di bloccare l’operatività degli strumenti di pagamento per evitare le frodi, conclusione non superabile neppure alla luce della disciplina antiriciclaggio (richiamate le decisioni del Collegio di Torino nn. 12843/2024 e 13113/2024). Ha inoltre osservato che le asserite lacune nella gestione della segnalazione non avrebbero potuto impedire la frode, essendo riferibili a epoca successiva all’esecuzione del bonifico.
Sul piano processuale, il Collegio ha rilevato che nel reclamo il cliente aveva chiesto la comunicazione del nominativo del titolare del conto di destinazione, mentre nel ricorso ha aggiunto la richiesta degli estratti conto: rispetto a tale ultimo profilo ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere, avendo l’intermediario B comunicato il nominativo richiesto. Nel resto, il ricorso è stato non accolto.
Nota della Redazione
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