Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale sulla riliquidazione pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 129 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la riliquidazione del trattamento intervenuta in autotutela dall’INPS prima dell’udienza, con riconoscimento del periodo di servizio militare utile ai fini del diritto, determina la cessazione della materia del contendere, non potendo il giudice pronunciarsi su un rapporto ormai ricostituito. Tale evenienza non preclude la condanna dell’Ente alle spese di giudizio: al momento dell’introduzione del ricorso sussisteva un interesse ad agire concreto ed attuale, riconosciuto dallo stesso Istituto con il provvedimento adottato in favore del ricorrente, con conseguente configurabilità della soccombenza virtuale. La quantificazione delle spese segue i parametri minimi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della bassa complessità e della limitata durata della controversia. Il comportamento collaborativo dell’Ente, ancorché tardivo, giustifica l’applicazione dei valori inferiori.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione di vecchiaia con decorrenza 01.04.2022, liquidata con il sistema misto, ha adito la Corte dei conti lamentando che il trattamento non teneva conto del periodo di servizio militare obbligatorio prestato dal 14.07.1981 al 06.07.1982.
La carenza risultava dalla comunicazione di liquidazione dell’INPS, ove i contributi erano indicati dal 01.03.1983 al 31.03.2022. Dopo le richieste di patronato e del procuratore rimaste senza esito, il ricorrente ha agito per la rideterminazione della pensione e la condanna dell’INPS alla corresponsione delle differenze.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha notificato il ricorso il 18.12.2023; all’udienza del 18.4.2024, non essendosi costituito l’INPS, la Corte ha disposto il rinvio per l’acquisizione del fascicolo amministrativo. In data 26.6.2024 l’Istituto si è costituito, depositando il fascicolo e rappresentando la disciplina di riferimento.
L’INPS ha richiamato l’art. 7 del d.P.R. n. 538/1986, evidenziando che nel settore pubblico l’Ente opera sulla base delle certificazioni trasmesse dall’amministrazione datrice di lavoro, un tempo mediante i modelli PA04 e PL1, oggi con la procedura Passweb. Ha poi specificato che, ricevuto l’aggiornamento della posizione assicurativa, l’ufficio competente ha concluso il procedimento di riesame, riliquidando la pensione con comunicazione del 23.4.2024 e riconoscendo il servizio militare, con un’arretrato di € 2.026,66, comprensivo di interessi legali, liquidato sulla rata di luglio 2024.
L’Istituto ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Il difensore del ricorrente si è associato alla richiesta, insistendo per la condanna alle spese in ragione della soccombenza virtuale.
La Corte ha rilevato che dalla documentazione depositata risulta l’avvenuta riliquidazione del trattamento con il riconoscimento del periodo contestato, con evidenza della differenza ante e post ricostituzione nel mod. TR/150. Ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti.
Sulle spese, il giudice ha osservato che la riliquidazione è intervenuta il 23.4.2024, con pagamento del conguaglio previsto sulla rata di luglio 2024, dunque successivamente all’introduzione del ricorso del 14.12.2023. Alla data del ricorso sussisteva perciò un interesse concreto del ricorrente, che unitamente alla fondatezza della pretesa, riconosciuta dallo stesso Istituto, integra ipotesi di soccombenza virtuale dell’Ente.
Le spese sono state liquidate secondo l’art. 4 del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della causa ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.c. Considerata la bassa complessità, l’esiguità delle questioni, la limitata durata della controversia, l’assenza di istruttoria e il comportamento collaborativo dell’INPS, sebbene solo dopo la citazione, la Corte ha applicato i parametri minimi, condannando l’Istituto al pagamento di € 1.238,00 oltre oneri di legge, da distrarsi al procuratore ex art. 93 c.p.c.
Nota della Redazione
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