Revoca del contributo PSR e cessione di ramo d’azienda per dolo (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 49 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale, integra dolo la condotta dei componenti del consiglio di amministrazione di una società cooperativa beneficiaria di contributo pubblico che, dopo aver conseguito il finanziamento a valere sul PSR Calabria 2007/2013 – Misura 121, cedano il ramo d’azienda violando l’impegno a condurre l’azienda per cinque anni dalla liquidazione del saldo. La cessione che separi la proprietà dell’impianto dalla conduzione aziendale frustra ab initio lo scopo del contributo, destinato all’autoconsumo. Il nesso causale sussiste tra la scelta gestionale e la successiva procedura concorsuale, non rilevando la prospettiva di soddisfacimento in sede fallimentare quale causa di esclusione della responsabilità. L’eccezione di prescrizione è tardiva se sollevata oltre il termine di venti giorni prima dell’udienza ai sensi dell’art. 90, comma 3, c.g.c., ed è comunque infondata per effetto dell’interruzione della prescrizione ex art. 2945, secondo comma, cod. civ. nei confronti di tutti i condebitori solidali.

Il Fatto

Nell’ambito del PSR Calabria 2007/2013, Asse 1, Misura 121, la società cooperativa beneficiaria ha ottenuto un contributo pubblico per la realizzazione di un impianto fotovoltaico destinato all’autoconsumo energetico dell’azienda agricola. Nel marzo 2011 l’ente ha presentato la domanda di finanziamento, impegnandosi a condurre l’azienda per un periodo minimo di cinque anni dalla liquidazione del saldo.

L’impianto era stato realizzato nel 2009 con finanziamento bancario e l’energia prodotta era già stata in parte ceduta al GSE. La liquidazione del saldo è avvenuta in data 06.02.2013. Pochi giorni dopo, il consiglio di amministrazione ha deliberato l’affitto dell’azienda a una cooperativa riconducibile agli stessi ambienti societari, con l’impegno ad avviare la cessione del ramo. La Procura regionale ha citato in giudizio la società, il Presidente e il Vicepresidente del CdA per il risarcimento del danno erariale di euro 749.625,35 in favore dell’ARCEA.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di prescrizione. Quanto al Vicepresidente, essa è tardiva, essendo stata sollevata oltre il termine decadenziale di venti giorni prima dell’udienza previsto dall’art. 90, comma 3, c.g.c. Quanto al Presidente, l’eccezione è tempestiva ma infondata. La Corte richiama il principio per cui l’istanza di insinuazione al passivo fallimentare determina, ai sensi dell’art. 2945, secondo comma, cod. civ., l’interruzione della prescrizione con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura, anche nei confronti dei condebitori solidali ex art. 1310 cod. civ. Essendo la procedura concorsuale ancora in corso, l’azione erariale non è prescritta.

Nel merito, la Corte rileva come la società avesse ceduto l’energia prodotta a GSE già dal 2009, sottraendola alle esigenze produttive aziendali cui il contributo era indirizzato. L’argomentazione difensiva sulla stagionalità del settore agricolo è superata dall’evidenza che l’azienda, prima ancora di ricevere il contributo, aveva destinato parte dell’energia a finalità diverse dall’autoconsumo prescritto dal bando DDG n. 222 del 19.01.2011.

La Corte valorizza la successione degli eventi: liquidato il saldo in data 06.02.2013, dopo soli tre giorni il CdA ha deliberato l’affitto dell’azienda a una cooperativa, poi assentito dall’assemblea dei soci il 23.02.2013. L’impianto fotovoltaico è rimasto di proprietà della cedente, mentre la conduzione aziendale è passata alla cessionaria, che ha stipulato un nuovo contratto di fornitura energetica. Da qui la frustrazione dello scopo del finanziamento e la responsabilità dei convenuti.

Sotto il profilo soggettivo, il Collegio ravvisa il dolo, desumibile dalla successione degli eventi, che lascia intendere una finalità contra legem fin dall’origine. Quanto al Vicepresidente, rileva la sua partecipazione uti socius e come membro del CdA all’assemblea del 23 febbraio 2013 che ha approvato il fitto d’azienda all’unanimità: egli avrebbe potuto deliberare con voto contrario o astenersi.

Accertati il dolo e il nesso causale, la Corte condanna in solido la società, il Presidente e il Vicepresidente al risarcimento del danno di euro 749.625,35 in favore dell’ARCEA, con rivalutazione e interessi legali, escludendo il potere riduttivo per la natura dolosa delle condotte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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