Nuovo documento in appello e prova del giudicato esterno interruttivo (Cons. Stato n. 8546 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo i documenti nuovi depositati in appello dalla parte che li aveva omessi in primo grado nonostante uno specifico ordine istruttorio sono in via di principio inammissibili, ma devono essere sempre ammessi quelli volti a dimostrare la formazione di un giudicato esterno. L’esigenza di evitare un contrasto tra giudicati e la natura di eccezione in senso lato dell’eccezione di giudicato esterno escludono l’operatività dei limiti posti dall’art. 104 c.p.a. alla produzione documentale in grado di appello. Nel rapporto tra primo acquirente e produttore di latte opera un vincolo di solidarietà assimilabile a quello tra sostituto e sostituito; pertanto, ai sensi dell’art. 1310 c.c., gli atti interruttivi notificati all’acquirente spiegano effetto anche verso il produttore. Il termine di prescrizione decorre ex novo dalla definizione dei giudizi relativi agli atti a monte, secondo il combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c.
Il Fatto
Un’azienda agricola impugnava davanti al TAR Piemonte una cartella di pagamento di € 12.694,24 per il prelievo latte sulle consegne relativo alle campagne 1997/1998 e 2000/2001, unitamente al presupposto ruolo. Il TAR accoglieva il ricorso sotto il profilo dirimente dell’eccepita prescrizione, rilevando il difetto di prova degli atti interruttivi e l’impossibilità di collegare i giudizi richiamati alle pretese creditorie azionate.
Agea e Ader proponevano appello, contestando la ritenuta prescrizione e chiedendo l’ammissione di documentazione nuova ex art. 104 c.p.a. L’azienda resisteva, eccependo l’inammissibilità dei documenti e riproponendo i motivi assorbiti in primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione processuale. I documenti nuovi depositati in appello da chi li aveva omessi in primo grado nonostante un ordine istruttorio sono in via di principio inammissibili; tuttavia devono essere ammessi quelli attestanti la formazione di un giudicato. La ragione è l’inderogabile esigenza di evitare un contrasto tra giudicati, esponendo la pronuncia a revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5), c.p.c.
L’eccezione di giudicato esterno rientra, per la giurisprudenza di legittimità richiamata, tra le eccezioni in senso lato, rilevabili anche d’ufficio in appello, rispetto alle quali non operano i limiti dell’art. 104 c.p.a. Deve quindi ammettersi l’acquisizione delle sentenze e dei ricorsi che hanno originato i giudizi, idonei a identificare parti e oggetto.
Nel merito, la Corte muove dalla statuizione incontestata che ha ritenuto provata la qualità di primi acquirenti di due società. Tra acquirente e produttore sussiste un vincolo di solidarietà assimilabile al rapporto tra sostituto e sostituito; ne consegue l’applicabilità dell’art. 1310, comma 1, c.c., per cui gli atti interruttivi verso un debitore in solido hanno effetto riguardo agli altri. La notifica all’acquirente, anziché al produttore, non assume rilievo.
Il credito non è pertanto prescritto. Il termine ex art. 2946 c.c. ricomincia a decorrere ex novo dalla definizione dei giudizi, cioè dalla pubblicazione delle sentenze o dei decreti di perenzione, in applicazione del combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c., che opera anche quando l’iniziativa giudiziale sia assunta dal debitore in forma impugnatoria. I documenti prodotti consentono di riferire i decreti di perenzione e la sentenza ai giudizi a monte, per entrambe le annate.
La Corte esamina poi i motivi riproposti. La cartella di pagamento, quale atto di esecuzione, è impugnabile solo per vizi propri. Il contrasto con il diritto europeo integra un vizio di annullabilità e non di nullità, non rientrando il caso nell’art. 21-septies l. n. 241/1990. Le doglianze sulla generale illegittimità del sistema delle quote latte restano generiche e non assolvono l’onere probatorio del produttore. L’appello è quindi accolto e il ricorso di primo grado respinto, con spese del doppio grado liquidate a carico dell’appellata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1310 c.c. – Prescrizione
- Art. 2943 c.c. – Interruzione da parte del titolare
- Art. 2945 c.c. – Effetti e durata dell'interruzione
- Art. 2946 c.c. – Prescrizione ordinaria
- Art. 106 c.p.c. – Intervento su istanza di parte