Pensione di vecchiaia contributiva e interessi ex art. 1284 c.c. (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 10 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’accesso alla pensione di vecchiaia con il sistema del calcolo contributivo, il requisito del primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996, previsto dall’art. 24, comma 11, d.l. n. 201/2011, va riferito esclusivamente alla gestione assicurativa nella quale si liquida il trattamento. La titolarità di una precedente posizione in altra cassa pensionistica della gestione esclusiva, maturata prima del 1996, non è ostativa all’opzione per il calcolo contributivo, operando la totalizzazione dei contributi di cui al d.lgs. n. 42/2006. Quanto agli accessori, al credito pensionistico si applica il saggio dell’art. 1284, comma 4, cod. civ. dalla data di deposito del ricorso fino all’effettivo soddisfo, mentre sino a tale data opera l’art. 167 cod. giust. cont.

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente di un ente locale e titolare dal 1991 di pensione di vecchiaia erogata dall’INPS, ha prestato successivamente attività di collaborazione, con contribuzione alla gestione dei parasubordinati, e dal 2005 al 2020 ha svolto attività di docenza presso un ateneo.

Cessato il rapporto per raggiunti limiti di età e compiuti i settantuno anni, ha chiesto all’INPS il riconoscimento della pensione di vecchiaia nell’ambito della gestione pubblica con il sistema del calcolo contributivo. L’Istituto ha rigettato la domanda ritenendo non raggiunto il requisito contributivo minimo, valorizzando una precedente contribuzione anteriore al 1996. Da qui il ricorso alla Corte dei conti.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla disciplina dell’art. 24, comma 7, d.l. n. 201/2011, che fissa di norma il requisito dei venti anni di contribuzione, ma consente di prescindere dall’importo minimo in presenza di un’età anagrafica pari a settant’anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. Il giudice verifica che la ricorrente ha maturato un’anzianità superiore a cinque anni e ha superato i settant’anni, integrando così i presupposti del beneficio.

Il nodo centrale è però il requisito del primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996: secondo la norma richiamata, esso deve riferirsi alla gestione assicurativa in cui si liquida la pensione, cioè, nella specie, alla gestione esclusiva, nella quale il rapporto si è protratto ininterrottamente dal 2005 al 2020. La circostanza che la ricorrente fosse già titolare, prima del 1996, di un trattamento erogato da una cassa pensionistica della gestione esclusiva non può ritenersi ostativa in presenza di un’opzione per il calcolo contributivo.

La Corte respinge l’argomento dell’Istituto fondato sulle circolari INPS del 2017 e del 2012, qualificandole come mere ricognizioni ed esemplificazioni delle novità normative succedutesi nel tempo, prive di capacità di derogare al quadro legislativo. Richiama quindi la totalizzazione dei contributi quale strumento che consente di cumulare i periodi di servizio con iscrizioni alle varie casse riconducendoli al sistema contributivo.

Sul versante degli accessori, il giudice affronta il concorso tra il saggio dell’art. 167 cod. giust. cont. e quello dell’art. 1284, comma 4, cod. civ., introdotto per contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili. La norma codicistica, essendo di maggior favore per il creditore e collocata nell’articolo che disciplina in via generale il saggio legale, si applica a tutte le obbligazioni, secondo l’indirizzo esteso dalla Cass. ord. n. 61/2023. Il rinvio mobile dell’art. 167, comma 3, cod. giust. cont. alle vigenti disposizioni consente pertanto di individuare nell’art. 1284 cod. civ. la norma applicabile.

Né l’art. 429, comma 3, cod. proc. civ. né l’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 ostano a tale soluzione: il primo introduce un sistema di rinvio fisso all’ISTAT per il solo giudice ordinario, il secondo regola il cumulo tra interessi e rivalutazione, questione diversa dall’individuazione del tasso applicabile. Il richiamo dell’art. 2 d.m. n. 352/1998 all’art. 1284 cod. civ. deve intendersi esteso anche al comma 4. La domanda è accolta, con condanna dell’INPS ai ratei arretrati e alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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