Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e limiti del TAR (TAR Lombardia n. 4557 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza del giudicato e ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo, ma non può riconoscere componenti del credito, quali gli interessi legali, su cui il giudice civile non abbia espressamente statuito. Un simile riconoscimento comporterebbe un’integrazione del giudicato mediante esercizio di un potere cognitorio eccedente i limiti dell’art. 112 cod. proc. amm. e precluso al giudice dell’ottemperanza chiamato ad assicurare l’esecuzione di una pronuncia riferita a rapporti sottratti alla giurisdizione amministrativa. Il termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14 del D.L. n. 669/1996 trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto obbligazioni pecuniarie fondate su giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, con sentenza n. 60/2025 passata in giudicato, il riconoscimento del diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente l’importo complessivo di euro 1.000,00.
Nonostante il giudicato, l’amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. Il ricorrente ha quindi proposto azione di ottemperanza ex artt. 112 e 114 cod. proc. amm., chiedendo la condanna dell’amministrazione all’assegnazione della carta con le modalità del D.P.C.M. 28 novembre 2016, l’accredito di euro 1.000,00 oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo, e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito resistendo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato ed è stata correttamente notificata in via telematica al Ministero presso la sede reale, all’indirizzo PEC estratto dal Registro delle P.P.A.A. È quindi decorso il termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14 del D.L. n. 669/1996, che secondo consolidata giurisprudenza amministrativa opera anche nel giudizio di ottemperanza quando l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su giudicato.
Nel merito, la pretesa è stata ritenuta fondata limitatamente all’accredito della somma di euro 1.000,00 per le annualità indicate in sentenza, in quanto sorretta da idonea documentazione, non contrastata dall’ente debitore e assistita dall’efficacia del giudicato ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
È stata invece respinta la domanda di condanna agli interessi legali. La sentenza di cui si chiede l’ottemperanza si è limitata a dichiarare il diritto all’accredito dell’importo complessivo di euro 1.000,00, senza alcuna statuizione sugli accessori. Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui il credito per la formazione professionale del docente è indicato al valore nominale, senza maggiorazioni (TAR Lombardia n. 1768/2025).
Ha poi escluso che il più favorevole regime dell’art. 429, comma 3, cod. proc. civ. possa condurre a diverso esito. La mancanza di una statuizione espressa sugli interessi non può ritenersi assorbita nel giudicato: il loro riconoscimento richiederebbe un’integrazione del giudicato mediante un potere di natura cognitoria, precluso al giudice dell’ottemperanza (Cons. Stato n. 1865 del 2020). Poiché la sentenza è stata emessa dal giudice ordinario, il TAR non può riconoscere una componente del credito su cui il giudice del lavoro non si è pronunciato.
Il ricorso è stato dunque accolto nei limiti indicati, con condanna del Ministero a dare piena esecuzione entro sessanta giorni e con nomina, sin d’ora, del commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile dal creditore decorso inutilmente il termine. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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