Ottemperanza al giudicato sul trattamento dei dirigenti apicali del SSN (TAR Campania n. 5781 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo, investito della giurisdizione esclusiva sul rapporto di pubblico impiego, è tenuto a perimetrare l’ambito del giudicato prima di procedere alla determinazione del quantum debeatur. Il diritto al trattamento economico non inferiore a quello dei dirigenti apicali del S.S.N. va parametrato al trattamento del dirigente apicale della corrispondente area, amministrativa o medica, secondo le funzioni concretamente svolte. La differenza retributiva si calcola su quanto effettivamente percepito per ciascuna annualità. Sulla somma così determinata competono rivalutazione monetaria e interessi legali ai sensi dell’art. 429, terzo comma, cod. proc. civ..

Il Fatto

I ricorrenti, eredi di un dirigente già in servizio presso l’azienda sanitaria resistente, hanno agito per l’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il diritto del loro dante causa a percepire un trattamento economico non inferiore a quello dei dirigenti apicali del S.S.N., con condanna dell’amministrazione alla corresponsione. Il giudice ordinario, adito in riassunzione, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

I ricorrenti hanno chiesto la quantificazione della differenza tra la retribuzione percepita e quella spettante. Con precedente pronuncia il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza, disponendo la conversione del rito e la trattazione del giudizio in riassunzione. Nel corso del giudizio è stata disposta verificazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il tema del perimetro del giudicato, necessario a fissare i parametri di calcolo. La sentenza del giudice del lavoro, passata in cosa giudicata, ha statuito che il trattamento complessivo annuo non potesse risultare inferiore a quello spettante ai dirigenti apicali del S.S.N. Il richiamo, tuttavia, è al dirigente apicale della corrispondente carriera: area amministrativa per il direttore amministrativo, area medica per il direttore sanitario.

Alla luce di tale statuizione, la lettura proposta dai ricorrenti — che invocavano il trattamento del dirigente apicale medico pur in presenza di funzioni di direzione amministrativa — è priva di fondamento. Il giudice amministrativo non può rimettere in discussione l’interpretazione già cristallizzata nel giudicato.

Quanto al quantum, la differenza va calcolata in relazione a quanto concretamente percepito dal dirigente per ciascuna annualità del periodo considerato, secondo la documentazione fiscale acquisita. Il verificatore ha determinato l’importo dovuto agli eredi in euro 5.872,41.

La censura dei ricorrenti sull’asserita erronea applicazione del contratto collettivo ai primi undici mesi del 1995 è respinta. La deduzione è generica e priva di calcoli: la mera differenza tra le due annualità di servizio nulla prova, posto che per il 1996 opera un diverso contratto di settore. Il contratto applicato dal verificatore copre il solo biennio 1994-1995.

Il ricorso è quindi accolto nei soli termini indicati. Sulla somma determinata sono dovuti rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 cod. proc. civ., trattandosi di crediti del lavoratore. Le spese sono compensate al 50% in ragione dell’accoglimento parziale, con condanna dell’amministrazione alla refusione della parte residua e ai costi della verificazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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