Scatti stipendiali nel TFS anche per Forze di polizia a ordinamento militare (TAR Liguria n. 85 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali del 2,50 per cento, previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, spetta anche al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, e in particolare all’Arma dei Carabinieri, poiché la nozione richiamata coincide con quella dell’art. 16 della legge n. 121/1981. L’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010, abrogando l’art. 11 della legge n. 231/1990, ha confermato l’applicazione dell’istituto a tale personale, senza la limitazione ai soli casi di cessazione per età o inabilità. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma incide solo sulla tempistica del pensionamento. L’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del computo della base pensionabile e non incide sulla quantificazione della buonuscita.
Il Fatto
Due militari dell’Arma dei Carabinieri, già in servizio con i gradi di maresciallo aiutante s.u.p.s. luogotenente e di appuntato scelto, hanno agito davanti al TAR Liguria per ottenere la riliquidazione del trattamento di fine servizio. Chiedevano l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita e al pagamento delle maggiori somme, oltre interessi e rivalutazione.
L’Istituto si è costituito in giudizio, rimettendosi alla decisione del Collegio. La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 12 gennaio 2024 e assunta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, muovendo dalla portata dell’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987, convertito con legge n. 472/1987 e novellato dall’art. 21 della legge n. 232/1990. La norma attribuisce al personale della Polizia di Stato e alle Forze di polizia con qualifiche equiparate sei scatti del 2,50 per cento sull’ultimo stipendio, ai fini della buonuscita, anche per il personale che chieda il collocamento in quiescenza con cinquantacinque anni di età e trentacinque di servizio utile.
Il Tribunale ha chiarito che la nozione di Forze di polizia richiamata dalla disposizione coincide con quella dell’art. 16 della legge n. 121/1981, che comprende i corpi ad ordinamento civile e quelli ad ordinamento militare, tra cui l’Arma dei Carabinieri. Ha inoltre escluso che operi ancora la limitazione già posta dall’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, poiché il d.lgs. n. 66/2010 ha abrogato tale disposizione e, con l’art. 1911, ha confermato l’applicazione dell’istituto al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Sul punto il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata.
Nel caso concreto entrambi i ricorrenti possiedono i requisiti anagrafici e contributivi prescritti. Il TAR ha poi affrontato l’eccezione di decadenza legata alla mancata presentazione della domanda di pensione entro il 30 giugno. Ha osservato che il termine previsto dall’art. 6-bis, comma 2, secondo periodo non ha natura decadenziale, ma serve a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti, incidendo solo sulla tempistica del pensionamento.
Quanto all’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997, che subordina il riconoscimento dei sei scatti al previo pagamento della restante contribuzione, il Collegio ha precisato che la norma opera ai soli fini del computo della base pensionabile e non incide sulla quantificazione della buonuscita.
Il ricorso è stato quindi accolto, con declaratoria del diritto dei ricorrenti al beneficio e condanna dell’INPS alla rideterminazione del TFS. Sulle maggiori somme spettano, ai sensi dell’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., interessi legali e, per l’eventuale quota superiore, rivalutazione monetaria, escluso il cumulo tra i due istituti. Le spese sono state compensate, con rifusione del contributo unificato a carico dell’INPS.
Nota della Redazione
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