Sei scatti stipendiali e TFS: spettano anche al dipendente cessato a domanda (TAR Liguria n. 545 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, spetta al personale della Polizia di Stato anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda, purché siano maturati i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non incide sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, perché il previo pagamento della restante contribuzione opera ai soli fini della base pensionabile. Il termine del 30 giugno previsto dalla norma non ha natura decadenziale, non essendo chiari e perspicui i presupposti da cui far discendere una conseguenza tanto gravosa. L’eccezione di prescrizione non rilevabile d’ufficio è soggetta a decadenza se proposta solo in udienza.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato servizio nella Polizia di Stato dal 1978 fino alla cessazione, avvenuta il 1.5.2015, dopo aver superato i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile. L’INPS non ha incluso nel trattamento di fine servizio la maggiorazione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

Con istanza del 22.1.2021 il ricorrente ha chiesto la riliquidazione del TFS, con rivalutazione e interessi. L’INPS ha respinto la richiesta con la nota impugnata. Il ricorrente ha quindi adito il giudice amministrativo, chiedendo l’accertamento del diritto e la condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze. L’INPS si è costituita con memoria di stile, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio rigetta l’eccezione di prescrizione formulata dall’INPS all’udienza del 12.1.2024, perché tardiva. Poiché la controversia, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, concerne un diritto soggettivo, opera il rinvio esterno dell’art. 39 cod. proc. amm. all’art. 167, comma 2, cod. proc. civ.: le eccezioni in senso stretto, tra cui quella di prescrizione ex art. 2938 cod. civ., vanno proposte a pena di decadenza nella memoria di costituzione corrispondente alla comparsa di risposta.

Nel merito il ricorso è fondato. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 subordina il beneficio al compimento dei 55 anni, alla maturazione di 35 anni di servizio utile e alla presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno in cui entrambi i requisiti si perfezionano. L’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010 estende la disposizione al personale delle forze di polizia. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 richiede il previo pagamento della contribuzione residua in caso di congedo a domanda.

Il Tribunale richiama i principi consolidati del Consiglio di Stato, tra cui Cons. Stato, sez. II, n. 10938/2023, n. 2826/2023 e n. 10835/2023, oltre a C.G.A.R.S. n. 209/2023. Anche la cessazione a domanda fa sorgere il diritto al beneficio in presenza del duplice presupposto anagrafico e contributivo. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non incide sul calcolo dell’indennità di buonuscita, perché la norma parla di attribuzione «in aggiunta alla base pensionabile» e rinvia all’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, relativo all’importo della pensione.

Quanto al termine del 30 giugno, il Collegio esclude la natura decadenziale, valorizzando l’interpretazione costituzionalmente orientata richiamata da Corte cost. n. 356/1996 e n. 151/2019: una diversità di trattamento tra chi presenta domanda entro il termine e chi la presenta dopo non trova ragionevole giustificazione, e solo una norma chiara potrebbe fondarla. Non ostano considerazioni di pareggio di bilancio ex art. 81 Cost. né di buona amministrazione ex art. 97 Cost., a fronte di un’espressa previsione di legge non interpretabile in senso opposto al suo tenore.

Accertata la sussistenza dei requisiti, il ricorso è accolto, con annullamento degli atti impugnati e condanna dell’INPS a rideterminare il TFS. Sulla maggiore somma spettano, ex art. 429, comma 3, cod. proc. civ., interessi legali e, per l’eventuale quota superiore, rivalutazione monetaria, escluso il cumulo ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Le spese sono compensate in ragione del recente mutamento giurisprudenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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