Revoca dell’interdittiva antimafia e cessazione della materia del contendere (TAR Puglia n. 1104 del 17.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della pubblica amministrazione si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, costituendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento che interviene nel rapporto in contestazione. La revoca sopravvenuta dell’informativa interdittiva antimafia, adottata in adeguamento alla declaratoria di illegittimità costituzionale delle cause ostative automatiche di cui all’art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159/2011, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria presuppone che la pretesa sostanziale risulti pienamente soddisfatta e che la parte non abbia formulato istanze risarcitorie. Il tempestivo adeguamento dell’amministrazione alla pronuncia della Consulta giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un’impresa individuale operante in agricoltura, aveva presentato domanda di partecipazione a un bando del P.S.R. 2014-2022 ottenendo un contributo; l’Ente erogatore aveva richiesto la documentazione antimafia alla Prefettura di Lecce per il pagamento dell’anticipo.

Con provvedimento del 16 marzo 2021 la Prefettura ha negato la documentazione liberatoria, rilevando a carico della richiedente una condanna, patteggiata e divenuta irrevocabile, per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L’ANAC ha quindi disposto l’inserimento del provvedimento nel casellario informatico. La ricorrente ha impugnato entrambi gli atti davanti al TAR Puglia, deducendo eccesso di potere, travisamento dei fatti e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, per essere l’interdittiva fondata su un solo precedente, risalente e di modesta entità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, nel corso del giudizio, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2021, che ha espunto dal novero delle cause ostative di cui all’art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159/2011 le condanne per i reati di cui agli artt. 640, comma 2, n. 1), e 640-bis cod. pen., che non costituiscono più causa automatica di impedimento al rilascio delle attestazioni antimafia.

In adeguamento alla pronuncia, la Prefettura di Lecce ha revocato l’interdittiva con provvedimento del 4 novembre 2021, riconoscendo che il reato contestato non risultava commesso in un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso.

Il Tribunale richiama il costante orientamento secondo cui la cessazione della materia del contendere ricorre quando l’operato successivo della pubblica amministrazione è integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, quale conseguenza di un ulteriore provvedimento che interviene nel rapporto contestato (Cons. Stato, sez. V, n. 9683 del 2023). Nel caso di specie la revoca ha pienamente soddisfatto la pretesa della ricorrente, che non ha formulato istanze risarcitorie.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.. Quanto alle spese, il Collegio le compensa integralmente, tenuto conto della sopravvenienza della pronuncia della Consulta e del tempestivo adeguamento dell’amministrazione alla stessa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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