Quote latte, atto esecutivo non impugnabile per vizi dell’atto presupposto (Cons. Stato n. 1287 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione ha natura meramente esecutiva rispetto alla cartella presupposta. Una volta che l’atto costituente titolo della pretesa si sia consolidato, gli atti successivi non sono impugnabili se non per vizi propri. L’atto esecutivo che rechi sufficienti ed esaustive indicazioni del credito vantato — numero della cartella, data di notifica e importo dovuto, con specificazione delle poste a titolo di capitale, interessi e oneri — non è illegittimo per difetto di motivazione. La questione di prescrizione degli interessi maturata prima dell’emissione della cartella va fatta valere, a pena di decadenza, in sede di impugnazione della cartella stessa. Il provvedimento amministrativo che violi il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per violazione di legge, non da nullità, posto che l’art. 21-septies della legge n. 241/1990 individua in numero chiuso le ipotesi di nullità.

Il Fatto

La società appellante impugnava davanti al TAR Friuli Venezia Giulia l’intimazione di pagamento con cui l’agente della riscossione aveva sollecitato l’adempimento di una cartella, notificata nel 2018, relativa al prelievo supplementare sulle consegne di latte (cd. “quote latte”) per la campagna lattiera 2014, per un importo complessivo di oltre settantamila euro.

Il TAR respingeva il ricorso con sentenza n. 73/2024. La società proponeva appello deducendo, tra l’altro, l’omessa impugnazione della cartella, la prescrizione degli interessi ex art. 2948 cod. civ. e l’illegittimità della statuizione per grave e manifesto contrasto con il diritto unionale. La Regione e l’agente della riscossione si costituivano chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla natura dell’atto impugnato. L’intimazione di pagamento ha carattere meramente esecutivo: una volta consolidatosi l’atto presupposto che costituisce titolo della pretesa, gli atti successivi non sono impugnabili se non per vizi propri. Il Collegio condivide la valutazione del primo giudice, rilevando che il provvedimento reca indicazioni sufficienti ed esaustive del credito, con numero della cartella, data di notifica e importo, oltre alla specificazione delle singole poste.

Sul secondo motivo la Corte riconosce in astratto il termine quinquennale di prescrizione degli interessi, ma ne esclude il superamento. La notifica della cartella risale al 27 agosto 2018, mentre l’intimazione è stata notificata il 29 maggio 2023: la pretesa è dunque tempestiva. In ogni caso, le questioni di prescrizione maturate prima dell’emissione della cartella avrebbero dovuto essere dedotte in sede di impugnazione della cartella stessa.

Sul terzo motivo il Consiglio ribadisce l’inammissibilità delle censure fondate sulla violazione del diritto europeo, richiamando la sentenza n. 8550 del 2025 della stessa Sezione. L’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione è affetto da annullabilità per violazione di legge, non da nullità: l’art. 21-septies della legge n. 241/1990 pone un numero chiuso di ipotesi di nullità, tra cui non rientra il contrasto con il diritto europeo.

La nullità è configurabile solo quando il provvedimento sia adottato su una norma attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e disapplicabile, ipotesi non ricorrente. La natura autoritativa dell’atto non viene meno se la disposizione attributiva sia poi dichiarata incostituzionale o si riveli in contrasto con il diritto europeo (richiamate Cons. Stato, sez. III, n. 8380 del 2022 e n. 6333 del 2022). In materia di quote latte il contrasto ha riguardato non la norma attributiva, ma i criteri di riassegnazione dei quantitativi e di rimborso delle eccedenze (cfr. sez. VI n. 4916 del 2025). Da ciò l’infondatezza dell’appello e la condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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