Imposta di soggiorno, gestore agente contabile anche dopo il D.L. n. 34/2020 (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 164 del 13.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una struttura ricettiva che incassa l’imposta di soggiorno e non la riversa al Comune è agente contabile, perché maneggia denaro pubblico in forza di un rapporto di servizio con l’ente locale. La qualificazione di responsabile d’imposta non assorbe quella di agente contabile: la prima opera come coobbligazione solidale verso il cliente, la seconda impone la contabilizzazione, la rendicontazione e il versamento di somme di spettanza pubblica. Le modifiche introdotte dall’art. 180, comma 3, D.L. n. 34/2020 e dall’art. 5-quinquies D.L. n. 146/2021 non incidono sul rapporto di servizio e non sottraggono la fattispecie alla giurisdizione contabile. L’omesso riversamento è danno da mancata entrata e integra responsabilità amministrativo-contabile; l’amministratore risponde in solido con la società in virtù del rapporto di immedesimazione organica.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per il Veneto ha convenuto in giudizio, in solido, una società che gestiva un albergo in Jesolo e il suo amministratore unico e legale rappresentante. Ha contestato a titolo di dolo un danno di euro 67.837,00, pari all’imposta di soggiorno incassata e non riversata al Comune per i periodi giugno-settembre 2021 e maggio-settembre 2022, oltre a sanzioni e interessi. Il debito era già emerso da due avvisi di accertamento notificati nel 2022. La società, colpita da liquidazione giudiziale, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. L’amministratore ha eccepito il difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario, invocando la novella del 2020, e ha chiesto la sospensione del processo per pendenza di regolamento preventivo di giurisdizione. Nel merito ha sostenuto di avere delegato la gestione finanziaria ai direttori delle strutture e ha invocato la crisi finanziaria del gruppo come causa di forza maggiore.
La Motivazione della Corte
Sulla sospensione, il Collegio ha rilevato che l’art. 367 c.p.c. presuppone la rituale notifica del ricorso ex art. 41 c.p.c. alle altre parti. Nella specie il ricorso era stato solo prodotto in allegato alla comparsa di risposta, senza prova della notifica. Mancando la prova della pendenza del giudizio di cassazione, non sussistono i presupposti per la sospensione.
Sulla giurisdizione, la Sezione richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 19654/2018 e la sentenza n. 22/QM/2016 a Sezioni Riunite: l’illecita gestione delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno da privati rientra nella cognizione contabile. Il regolamento comunale configura il gestore come agente contabile, tenuto a incassare, accantonare e riversare il tributo. La distinzione è netta: il responsabile d’imposta interviene come coobbligato solidale verso il cliente in caso di inadempimento di questi; l’agente contabile risponde del maneggio di somme pubbliche e degli obblighi di rendicontazione. Pertanto le modifiche del 2020 e del 2021 non hanno inciso sul rapporto di servizio.
Nel merito, la Corte ritiene provata la condotta e la sua riconducibilità ai convenuti. La società ha omesso di comunicare presenze e incassi e di versare le somme, anche dopo gli avvisi di accertamento. Il dato fondante è la distrazione di fondi pubblici, di cui rispondono sia il soggetto deputato alla riscossione sia chi ne ha avuto la materiale disponibilità. Il vincolo di destinazione dell’art. 4 d.lgs. n. 23/2011 rende le somme indisponibili: esse non appartengono al gestore e non possono essere destinate a fronteggiare altri debiti. La crisi finanziaria non vale quindi come esimente.
Quanto all’elemento soggettivo, i convenuti erano consapevoli degli obblighi, come dimostrano le intimazioni dell’ente al legale rappresentante. La delega ai direttori non è documentata: la visura storica conferma che l’amministratore ha assunto la carica nel 2016 con pieni poteri, senza che risulti una diversa attribuzione della gestione finanziaria. Sussiste il rapporto di immedesimazione organica e quindi la solidarietà passiva con la società. Sull’onere della prova, spettava ai convenuti dimostrare l’esatto adempimento o la non imputabilità del danno; prova non fornita. La quantificazione non è stata contestata con idonea documentazione.
La Corte afferma la propria giurisdizione, rigetta le eccezioni e condanna in solido società e amministratore al pagamento di euro 67.837,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con spese a carico dei soccombenti.
Nota della Redazione
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