Requisiti minimi di gara e obbligo di valutazione dell’equivalenza funzionale (TAR Trentino-Alto Adige n. 172 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa i requisiti minimi della lex specialis non vincolano nel quomodo, ma solo quoad effectum: l’offerta è conforme quando è idonea a conseguire la finalità perseguita dalla stazione appaltante. In forza del principio di equivalenza sostanziale di tipo funzionale, la stazione appaltante e la commissione giudicatrice sono onerate a valutare in concreto la conformità del prodotto offerto alle prestazioni e ai requisiti funzionali richiesti, anche quando il concorrente abbia corredato l’offerta della dimostrazione dell’equivalenza. L’esclusione fondata sul solo dato formale della difformità di una componente dell’hardware, senza alcuna valutazione tecnica sulla resa funzionale rispetto agli obiettivi della gara, è affetta da difetto assoluto di istruttoria e da carenza di motivazione ed è pertanto illegittima.

Il Fatto

L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige indice una procedura aperta per la fornitura in noleggio, chiavi in mano, del sistema informativo per la gestione degli sportelli digitali multifunzionali, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il capitolato tecnico, al punto 4.6, prescrive tra le caratteristiche minime dell’hardware “PC Windows 10 aggiornabili a Windows 11”, con esclusione in caso di mancato rispetto anche di un solo requisito.

Un concorrente propone sportelli dotati di PC con sistema operativo Linux e correda l’offerta di una relazione tecnica che illustra le migliorie e l’architettura del sistema. La commissione, rilevata la sola difformità del sistema operativo, ne propone l’esclusione, recepita dalla stazione appaltante. Respinta l’istanza di autotutela, il concorrente impugna l’esclusione e, in subordine, la clausola del capitolato, chiedendo la riammissione e, in via ulteriore, l’aggiudicazione o il risarcimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla regola ermeneutica dell’interpretazione letterale e sistematica della lex specialis, ex artt. 1362 e 1363 cod. civ., con prevalenza del dato testuale e, in caso di ambiguità, del significato più favorevole al concorrente in forza del favor partecipationis. Il disciplinare di gara, al punto B3, ammette espressamente offerte con caratteristiche corrispondenti, migliorative o equivalenti a quelle del capitolato tecnico.

Richiamando l’allegato II.5 del d.lgs. n. 36/2023 e il principio di equivalenza sostanziale di tipo funzionale, il Tribunale afferma che l’applicazione dell’equivalenza anche ai requisiti minimi obbligatori presuppone la conformità sostanziale del prodotto, nella misura in cui, pur non osservati i requisiti minimi, siano nella sostanza soddisfatte le finalità per cui le specifiche sono state dettate.

Poiché i requisiti minimi risultano funzionalizzati alla gestione del percorso di accoglienza degli assistiti e all’integrazione con il sistema informativo aziendale, la stazione appaltante avrebbe dovuto sottoporre il prodotto offerto al giudizio di equivalenza. La motivazione dell’esclusione, invece, si arresta al mero dato formale della non soddisfazione del punto 4.6, senza alcun riferimento a una valutazione tecnica di compatibilità, che la commissione era abilitata a compiere.

Il Collegio reputa insufficiente l’enunciazione incentrata sulla diversa configurazione di una componente dell’hardware, ove non accompagnata dalla rilevazione di obiettivi elementi di diversa resa funzionale o di insormontabili problemi con la rete aziendale. Le difese sul parco macchine Windows e sulla sicurezza informatica, esposte solo in sede giudiziaria, costituiscono vietata integrazione postuma. Il difetto assoluto di istruttoria emerge dalla mancata considerazione delle indicazioni della relazione tecnica allegata all’offerta.

Il terzo motivo è respinto, non attenendo la questione a un mero vizio formale sanabile con chiarimenti. Le censure sul chiarimento si fondano sull’immodificabilità della lex specialis, ma lo stesso chiarimento nulla aggiunge alla legge di gara. Il motivo sulla disparità di trattamento è infondato, riferendosi le gare richiamate ad amministrazioni diverse e non essendo provata l’identità delle situazioni. Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con annullamento dell’esclusione e salvezza di ogni nuovo e motivato provvedimento; rigettate l’aggiudicazione e la domanda risarcitoria per difetto dei presupposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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