Quote di fondo immobiliare e perdita del potere sul bene conferito (TAR Lombardia n. 2071 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il partecipante a un fondo comune di investimento immobiliare, ancorché unico e titolare del cento per cento delle quote, non conserva alcun potere gestorio sui beni conferiti. Con il trasferimento della proprietà al fondo si realizza la doppia separazione dal patrimonio della società di gestione e da quello di ciascun partecipante. La delibera che approva le linee di indirizzo per la vendita delle quote non dispone dei singoli immobili e non è idonea a pregiudicare la posizione di chi invoca la permanenza del bene nel patrimonio dell’ente. Il ricorso proposto avverso tale atto è inammissibile per carenza originaria di interesse, restando la lesione imputabile all’originaria delibera di dismissione, non impugnata.

Il Fatto

Le associazioni ricorrenti occupano locali dello stabile denominato ex Municipio di Crescenzago, in Via Adriano 2 a Milano, immobile vincolato ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e destinato da decenni ad attività sociali e culturali. Con deliberazione consiliare n. 58 del 2007 il Comune aveva conferito l’immobile, insieme ad altri cespiti, in un fondo comune di investimento immobiliare chiuso; l’immobile era poi stato venduto al fondo con atto notarile del 31.03.2008, previa autorizzazione ministeriale.

Una successiva delibera consiliare del 2015 aveva approvato la permuta dell’immobile con altra area comunale, permuta mai conclusa. Con la delibera n. 95 del 05.12.2022 il Comune ha approvato le linee di indirizzo per la vendita della totalità delle quote dei due fondi. Le associazioni hanno impugnato quest’ultima delibera, lamentando la contraddittorietà con la precedente scelta del 2015, il difetto di istruttoria e il deprezzamento del patrimonio pubblico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prescinde dall’esame dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva, in applicazione del principio della ragione più liquida, e dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse. La lesione degli interessi delle associazioni va ricondotta alla delibera n. 58/2007, che ha autorizzato la dismissione dell’immobile, e non all’atto oggi impugnato, che si limita ad approvare le linee di indirizzo per la vendita delle quote.

Il Tribunale muove dalla natura dei fondi comuni di investimento: patrimoni autonomi e separati, suddivisi in quote, istituiti e gestiti da una SGR. Richiamando l’art. 36 T.U.F., il Collegio sottolinea che il fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione e da quello di ciascun partecipante.

Sul rapporto tra partecipante e beni del fondo la sentenza richiama Cass. civ. n. 16605 del 2010, che qualifica il fondo come patrimonio separato e riconosce nei partecipanti i proprietari sostanziali, lasciando la titolarità formale in capo alla SGR. Viene poi citata Trib. Milano n. 7232 del 2016, che valorizza la natura essenzialmente formale dell’intestazione e la gestione nell’interesse degli investitori. Quale che sia l’impostazione accolta, resta ferma la doppia separazione e l’impossibilità per il partecipante di disporre dei beni in modo pieno ed esclusivo.

Il Collegio esclude che la presenza di membri nominati dal Comune nell’Advisory Committee configuri una forma di controllo analogo. Il parere vincolante di tale organo è previsto solo per atti di valore superiore a una soglia che la perizia di stima colloca ben oltre il valore dell’immobile di Via Adriano 2. Il Comune conserva soltanto i diritti di voto in assemblea e di nomina, mentre la gestione spetta alla SGR.

Ne consegue che, una volta trasferito il bene al fondo, il Comune non potrebbe obbligare la SGR a ritrasferirlo. Con la delibera impugnata l’ente dispone ormai solo delle quote, non dei beni. Le censure risultano quindi tardive e inammissibili, perché rivolte avverso un provvedimento che non incide sulla possibilità di riacquistare il singolo immobile. Le spese sono compensate in ragione della novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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