Onere di prova dello stato di erede e rigetto dell’azione restitutoria-risarcitoria (TAR Sicilia n. 2072 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Chi agisce in giudizio nella qualità di erede dell’originario titolare del diritto deve allegare e provare la propria legittimazione attiva, dimostrando il decesso del dante causa e il rapporto di parentela costitutivo della qualità di erede ai sensi dell’art. 565 c.c. e ss. Tale onere, secondo l’art. 2697 c.c., non è assolto con la produzione della denuncia di successione, occorrendo gli atti dello stato civile. La negazione della titolarità da parte del convenuto costituisce mera difesa, non eccezione in senso stretto, e non è soggetta a termini o decadenze. Tuttavia, una contestazione specifica presuppone un’allegazione parimenti specifica dell’attore, che deve chiedere, se del caso, l’autorizzazione alla prova tardiva dei fatti contestati.

Il Fatto

I ricorrenti, figli ed eredi del titolare di un fondo sito nel territorio comunale, hanno riassunto davanti al giudice amministrativo il processo dopo che il Tribunale di Patti aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con sentenza n. 420 del 06.06.2022. Avevano chiesto di accertare la piena proprietà del fondo, condannare il Comune e la cooperativa a rilasciare l’area previa rimessione in pristino, ordinare la cancellazione delle trascrizioni e la rettifica della voltura catastale, oltre al risarcimento dei danni per l’occupazione illegittima.

La vicenda traeva origine da un decreto di esproprio adottato per un programma di edilizia economica e popolare. Con sentenza n. 767 del 16.09.2008 il C.G.A.R.S. aveva annullato gli atti espropriativi ed affermato il diritto alla restituzione delle aree. I convenuti hanno eccepito l’inammissibilità per ne bis in idem, la carenza di legittimazione passiva del Comune e la mancata prova dello stato di eredi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la domanda di restituzione del fondo e quelle connesse di cancellazione della trascrizione e di rettifica dell’intestazione catastale. Il diritto alla restituzione è già stato affermato dal C.G.A.R.S. con sentenza n. 767 del 2008, divenuta definitiva. La mancata attuazione di tale decisione non può essere fatta valere con una nuova azione, ma solo in sede di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a., davanti al giudice che ha emesso la sentenza. La domanda restitutoria è pertanto inammissibile.

Passando alla domanda risarcitoria, il Collegio verifica la legittimazione attiva dei ricorrenti. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. II, n. 13738 del 2005; Sez. VI, n. 868 del 2017), si afferma che chi promuove l’azione nella qualità di erede deve provare il decesso del dante causa e la propria qualità di erede. La prova non è data dalla denuncia di successione, ma dagli atti dello stato civile, dai quali desumere il rapporto di parentela. Quanto all’accettazione, l’art. 476 c.c. consente di desumerla dall’esperimento di azioni che travalicano gli atti conservativi consentiti dall’art. 460 c.c.

Il Collegio richiama poi Cass. civ., Sez. Un., n. 2951 del 2016: la titolarità della posizione soggettiva è elemento costitutivo del diritto e la sua negazione da parte del convenuto è mera difesa. Aggiunge che, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., spetta alle parti fornire gli elementi di prova nella loro disponibilità, e che i termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a. per il deposito documentale sono perentori, salvo l’eccezionale deroga dell’art. 54, comma 1, c.p.a. (Cons. Stato, Sez. IV, n. 916 del 2013).

Nel caso concreto i ricorrenti non hanno comprovato la titolarità del bene, non hanno prodotto i certificati dello stato di famiglia e nulla hanno versato a fronte della specifica contestazione dei resistenti. Il Collegio precisa che l’onere di contestazione specifica presuppone un’allegazione parimenti specifica dell’attore, non ravvisabile nella mera deduzione di essere “eredi”. I ricorrenti avrebbero dovuto chiedere l’autorizzazione alla dimostrazione tardiva dei fatti contestati. L’azione è pertanto respinta, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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