Requisiti minimi e interpretazione letterale della lex specialis in gara (TAR Lombardia n. 2601 del 09.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure ad evidenza pubblica l’interpretazione della lex specialis privilegia il criterio letterale e sistematico, ai sensi degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., attribuendo alle clausole il significato evincibile dal tenore delle parole e dalla loro connessione, per assicurare trasparenza ed evitare finalità integrative. Il principio del favor partecipationis opera solo quando le clausole presentino margini di opinabilità. Le prescrizioni del bando che impongono requisiti minimi dell’offerta hanno portata escludente e vanno impugnate tempestivamente, non potendo la loro irrazionalità essere fatta valere come motivo di censura avverso l’esclusione. Il principio di equivalenza di cui all’art. 68, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 consente l’ammissione di soluzioni tecniche difformi da quella descritta dal bando, purché idonee a soddisfare le esigenze sottese, senza che la mera difformità ne giustifichi l’esclusione.
Il Fatto
ARIA s.p.a. indice una gara multilotto per la fornitura di pompe e deflussori agli enti del servizio sanitario regionale. Per il Lotto 2, relativo a pompe per infusione volumetrica multivia, partecipano tre concorrenti: due società, poi escluse, e un raggruppamento temporaneo, risultato aggiudicatario.
Le due società escluse impugnano i provvedimenti di esclusione, l’aggiudicazione e la lex specialis, deducendo l’erroneità delle valutazioni tecniche e, in subordine, l’illegittimità delle clausole ove intese nel senso fatto proprio dalla stazione appaltante. Contestano inoltre l’ammissione del raggruppamento aggiudicatario. I ricorsi vengono riuniti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal criterio ermeneutico: le clausole del bando si leggono secondo il tenore letterale e la connessione sistematica, con funzione integrativa esclusa; il favor partecipationis opera solo in presenza di clausole opinabili, richiamando Consiglio di Stato sez. IV n. 6431 del 2024 e sez. V n. 3394 del 2024. Applicando tale canone, la richiesta di più vie “separate fra loro” impone vie che restino disunite per tutto il percorso: il dispositivo offerto da una ricorrente, con vie che si uniscono a livello distale, non soddisfa il requisito. La lettura opposta si scontra con il chiaro tenore letterale.
Anche il requisito della velocità di infusione sino a 999 ml/h va inteso come riferito a tutte le modalità di funzionamento, compresa quella simultanea, non prevedendo la clausola eccezioni. Lo strumento che in modalità simultanea raggiunge solo 500 ml/h non è conforme. Le censure volte a contestare l’irrazionalità delle clausole sono inammissibili: avrebbero dovuto proporsi con impugnazione tempestiva del bando, richiamando adunanza plenaria n. 1 del 2003 e n. 4 del 2018.
Quanto alla seconda ricorrente, il chiarimento del 12 luglio 2023 si limita a ribadire il tenore letterale del bando. Lo strumento che raggiunge senza inconvenienti solo 800 ml/h non soddisfa il requisito, dovendosi garantire il corretto funzionamento a tutte le velocità impostabili; irrilevante la velocità preimpostata.
Le censure contro l’ammissione del raggruppamento aggiudicatario sono infondate. La stazione appaltante ha applicato il principio di equivalenza ritenendo idoneo il dispositivo offerto, costituito da due pompe assemblate con unico collegamento elettrico. Per contestare tale scelta non basta evidenziare la difformità rispetto alla descrizione del bando, occorrendo dimostrare l’inidoneità concreta della soluzione, prova non fornita. Le ulteriori doglianze su protocolli, quantitativi e caratteristiche tecniche risultano indimostrate o smentite dalla documentazione. I ricorsi sono in parte inammissibili e in parte respinti, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole