Plurimotivazione dell’atto e assorbimento dei motivi nel processo amministrativo (C.G.A.R.S. n. 310 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo fondato su una pluralità di ragioni autonome è legittimo quando una sola di esse, non contestata o ritenuta fondata, è idonea a sorreggerlo; l’illegittimità delle altre non ne determina l’annullamento. La censura relativa all’omessa indizione della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 attiene alle modalità di acquisizione dei pareri e non inficia la motivazione autonoma dell’atto. Il giudice amministrativo può respingere il ricorso applicando il criterio della ragione più liquida, con assorbimento delle censure ulteriori, senza violare l’effettività della tutela. Il danno da ritardo resta soggetto allo schema dell’art. 2043 cod. civ. e all’onere probatorio del danneggiato.
Il Fatto
La società aveva presentato nel 2007 istanza di concessione demaniale marittima su un’area del porto di Pozzallo, per realizzare un deposito doganale e fiscale di gasolio e biodiesel con condotta di adduzione alla banchina. Nel 2017 l’Amministrazione regionale ha archiviato l’istanza con proprio provvedimento.
La società ha impugnato l’archiviazione davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, chiedendo l’annullamento e il risarcimento del danno da ritardo, quantificato in € 423.645,29 secondo perizia di parte. Il TAR ha respinto sia la domanda demolitoria sia quella risarcitoria, compensando le spese. La società ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. affronta anzitutto il primo motivo, con cui l’appellante lamenta che il TAR, qualificato l’atto come plurimotivato, abbia omesso l’esame della censura sull’omessa convocazione della conferenza di servizi. Il Collegio riconosce la portata dell’istituto ai sensi dell’art. 14, comma 2, legge n. 241/1990: la conferenza è “sempre” indetta quando la conclusione positiva del procedimento dipende dall’acquisizione di più atti di assenso di diverse amministrazioni, e costituisce non solo momento di semplificazione ma anche di miglior esercizio del potere discrezionale, sì che la sua omissione può integrare eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Questi principi, tuttavia, non rendono recessiva la regola della plurimotivazione: quando l’atto si fonda su più motivi autonomi, la legittimità di uno solo basta a sorreggerlo. Il provvedimento opponeva alla richiesta tre ordini argomentativi distinti: i pareri negativi degli enti intervenuti, le previsioni del decreto assessorile n. 1013/1987 e il previsto ampliamento della struttura per il sistema “hotspot”. La società ha contestato solo il primo.
Il decreto n. 1013/1987, nel classificare il porto e nel distribuire le destinazioni delle banchine, esclude espressamente le attività di bunkeraggio, che costituiscono l’oggetto del progetto. La censura sulla conferenza di servizi riguarda le modalità di raccolta dei pareri e non incide su questa motivazione autonoma, sufficiente a sostenere l’atto. Il Collegio richiama anche il criterio della ragione più liquida, che consente di arrestare l’esame delle censure quando una ragione autonoma regga il provvedimento.
Il secondo motivo è respinto: la formula di stile che impugna “tutti gli atti endoprocedimentali presupposti e connessi” non soddisfa l’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm., che impone i motivi specifici e una relazione biunivoca tra provvedimenti impugnati e censure. La mera asserzione di compatibilità del progetto con il piano regolatore non vale come contestazione.
Quanto al terzo e quarto motivo, il Collegio li ritiene infondati, se non inammissibili per violazione dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm.. Il danno da ritardo richiede la rigorosa prova dei presupposti dell’illecito ex art. 2043 cod. civ.: il TAR ha escluso il nesso causale tra ritardo e costi sostenuti, osservazioni rimaste inconfutate. L’appello è respinto, con condanna alle spese di € 3.000,00.
Nota della Redazione
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