Sequestro per equivalente e indisponibilità dei terreni escludono l’aiuto PAC (TAR Sicilia n. 3585 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, disposto ai sensi degli artt. 322 ter cod. pen. e 321 cod. proc. pen., è misura autonoma rispetto al sequestro del primo comma dell’art. 321 e sottrae i beni alla libera disponibilità del destinatario, senza che rilevi, in senso contrario, la dicitura “piena facoltà d’uso” contenuta nella sola nota di trascrizione. Ne consegue l’invalidità del contratto di affitto stipulato su terreni sequestrati e l’indebita percezione degli aiuti comunitari dichiarati su tali superfici. Il beneficio presuppone un titolo lecito di conduzione: la materiale coltivazione sine titulo non integra il requisito di effettività richiesto dalla normativa PAC. Il provvedimento di recupero adottato dall’organismo pagatore è atto dovuto, adeguatamente motivato per relationem mediante il richiamo alla relazione OLAF, senza obbligo di motivazione rafforzata sull’interesse pubblico.
Il Fatto
La ricorrente impugna il provvedimento con cui AGEA ha accertato un credito di € 53.602,06 per la percezione di contributi comunitari nel regime di pagamento unico per le campagne 2020-2023, con contestuale richiesta di restituzione e successiva trattenuta.
Il provvedimento si fonda sulla relazione dell’OLAF, che ha rilevato come alcune particelle dichiarate nelle domande PAC fossero già sottoposte a sequestro preventivo disposto dal G.I.P. ai sensi degli artt. 322 ter cod. pen. e 321 cod. proc. pen. per 27,94 ettari. La ricorrente deduce di condurre i fondi in forza di un contratto di affitto concluso con il destinatario della misura e contesta la carenza di contraddittorio, l’errata interpretazione del sequestro e il difetto di motivazione. L’istanza cautelare, respinta in primo grado, è stata accolta dal C.G.A.R.S.; all’udienza la ricorrente chiede il differimento in attesa delle indagini della Procura Europea.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione amministrativa: la controversia investe il difetto genetico delle condizioni di accesso all’aiuto, non il rapporto sorto dopo la concessione, secondo il criterio che distingue vizi genetici dell’atto e vizi funzionali del rapporto.
Respinta la richiesta di differimento, in quanto il motivo è ipotetico e opera il canone di autonomia del procedimento amministrativo da quello penale, con valutazione secondo il principio del tempus regit actum, il TAR esamina il secondo motivo. Il sequestro per equivalente non presuppone una prognosi di pericolosità connessa alla disponibilità del bene, ma anticipa il vincolo di indisponibilità in funzione della futura confisca: ammettere la costituzione di diritti personali di godimento svuoterebbe la misura. La clausola “piena facoltà d’uso” compare nella sola nota di trascrizione e non nel decreto di sequestro, e comunque l’uso richiederebbe specifici atti autorizzativi (Cass. pen., Sez. III, n. 24079 del 2024).
La censura sulla sproporzione tra valore dei beni e profitto è inammissibile per violazione del ne bis in idem e dei limiti della giurisdizione. La materiale disponibilità dei fondi non supplisce il titolo: la prova dell’utilizzazione richiede l’occupazione lecita e documentabile, e la coltivazione sine titulo non fonda il diritto all’aiuto (C.G.A.R.S. n. 1070 del 2022 e n. 125 del 2023).
Infondata anche la censura di contraddittorietà: i controlli esterni degli organi di polizia, estranei alla regolamentazione comunitaria, legittimano la decadenza dal contributo. La motivazione per relationem è adeguata, poiché la relazione OLAF illustra fatti, norme violate e valutazioni. AGEA, quale organismo pagatore, è tenuta al recupero e l’atto integra una revoca sanzionatoria priva di obbligo di motivazione rafforzata (C.G.A.R.S. n. 304 del 2023 e n. 847 del 2024). Le garanzie partecipative risultano rispettate, avendo la ricorrente rinunciato a presentare osservazioni, né è stato attivato il rimedio dell’art. 116 cod. proc. amm. Il ricorso è in parte inammissibile e per il resto respinto, con rigetto della domanda risarcitoria e condanna alle spese in favore di AGEA.
Nota della Redazione
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