Legame di affinità non sufficiente per diniego del porto di fucile (C.G.A.R.S. n. 358 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il semplice legame di parentela o di affinità con un soggetto gravato da precedenti penali, di per sé e nella sua unicità, non costituisce elemento sufficiente a motivare il giudizio di inaffidabilità del richiedente la licenza di porto di fucile per uso tiro al volo. I legami parentali possono fondare un giudizio di inaffidabilità non in assoluto, ma solo in presenza di una serie di condizioni che evidenzino come la mera condizione parentale incida sulla condotta di vita e sulle qualità soggettive del richiedente. I requisiti soggettivi vanno valutati con riferimento alla persona che richiede l’autorizzazione e, in caso di parentele “sconsigliate”, occorre indicare gli specifici elementi di fatto che inducano a ritenere che il rapporto di affinità con soggetto non convivente renda inaffidabile il richiedente nel detenere e custodire l’arma. Il provvedimento che ometta tale indicazione è viziato per difetto di motivazione e di istruttoria.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al Questore il rilascio del porto di fucile per uso tiro al volo. L’istanza veniva respinta con provvedimento del 26 ottobre 2016, fondato sul rilievo che il richiedente presentava nel nucleo familiare, seppur non convivente, un affine interessato da gravissimo reato contro la persona, residente nello stesso Comune. Il riferimento era al cognato, segnalato per tentato omicidio doloso aggravato e danneggiamento.

Il TAR Sicilia, Sezione Seconda, respingeva il ricorso, ritenendo decisiva la circostanza che il cognato, benché non convivente, risultasse gravato da pregiudizi penali. La parte soccombente proponeva appello, lamentando l’uso distorto del potere discrezionale del Questore e l’assenza di elementi oggettivi da cui desumere un possibile abuso delle armi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge preliminarmente l’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità, avendo l’appellante individuato i singoli passaggi della motivazione non condivisi. Nel merito, i due motivi sono trattati congiuntamente per contiguità argomentativa e risultano fondati.

Il nucleo del principio è netto: il semplice legame di affinità con soggetto interessato da gravi reati non basta, da solo, a sostenere il giudizio di non affidabilità del destinatario del diniego. I legami parentali possono legittimamente fondare quel giudizio non in assoluto, ma in presenza di condizioni che dimostrino come la condizione parentale incida sulla condotta di vita e sulle qualità soggettive del richiedente. Occorre pertanto indicare gli specifici elementi di fatto dai quali desumere che il rapporto di affinità, con soggetto non convivente, renda inaffidabile il richiedente nella detenzione e custodia dell’arma.

Nel provvedimento del Questore manca ogni riferimento a elementi fattuali concreti: vi è solo il generico richiamo alla presenza nel nucleo familiare di un affine interessato da gravissimo reato, residente nello stesso Comune. La nota del Commissariato si limita a segnalare il cognato per tentato omicidio doloso aggravato e danneggiamento e a precisare che la sua abitazione è raggiungibile in pochi minuti. L’appellante aveva però chiarito, già in sede procedimentale, di abitare a circa tre chilometri di distanza e di intrattenere con il cognato normalissimi rapporti familiari.

Il Collegio valorizza un ulteriore elemento, definito assai significativo in senso favorevole all’appellante: al cognato era stata erroneamente ascritta l’ipotesi di tentato omicidio, esclusa dal pubblico ministero in sede di conclusione delle indagini, con richiesta di rinvio a giudizio per il solo reato di art. 612 cod. pen.; a carico del denunziante risultava inoltre contestato il reato di cui agli artt. 577, 582 e 585 cod. pen. per lesioni aggravate. Si tratta di elementi che il provvedimento impugnato non mostra di aver in alcun modo considerato.

In conclusione, il Collegio ritiene fondati i profili di doglianza relativi all’assenza di una adeguata motivazione frutto di approfondita istruttoria. L’amministrazione dovrà espletarla in sede di riedizione del potere, secondo l’effetto conformativo della sentenza. L’appello è accolto, il ricorso di primo grado accolto e il provvedimento annullato; le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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