Ottemperanza al giudicato civile e interessi ex art. 1284 c.c. (Cons. Stato n. 3789 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un provvedimento del giudice civile, il giudice amministrativo svolge una funzione di pura esecuzione del precetto e non può integrarne la portata in senso ampliativo o restrittivo. Il riconoscimento degli interessi legali in misura superiore a quella ordinaria esige un accertamento espresso ed inequivoco nel titolo giudiziale: in difetto, la misura è quella dell’art. 1284, comma 1, c.c. Ne consegue che, se il titolo liquida gli interessi “al tasso legale ex art. 1284 c.c.” senza richiamare il comma quarto, non è dovuta la maggiorazione prevista dalla disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, né il giudice dell’esecuzione può desumerla dal ricorso monitorio non recepito nella statuizione.

Il Fatto

La società creditrice ha promosso il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale civile, confermato a seguito del rigetto dell’opposizione, con il quale la struttura sanitaria era stata condannata al pagamento di oltre un milione di euro, “oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. come richiesto dalla domanda al saldo effettivo”.

Il commissario ad acta ha attestato l’avvenuto pagamento del capitale, delle spese di lite e degli interessi liquidati al tasso legale ordinario. La creditrice ha quindi insistito per la maggior somma a titolo di interessi, invocando l’art. 1284, comma 4, c.c. e sostenendo che nel ricorso monitorio fossero stati espressamente richiesti gli interessi secondo la disciplina speciale. Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, escludendo che l’espressione “come richiesto” valesse a integrare il riferimento al comma quarto. Propone appello la società.

La Motivazione della Corte

Respinta preliminarmente l’eccezione di nullità della procura, in quanto la notificazione telematica congiuntamente al ricorso esclude ogni dubbio sulla specialità dell’incarico, il Consiglio di Stato affronta il merito richiamando il riparto di funzioni tra giudice della cognizione e giudice dell’ottemperanza.

Il Collegio ribadisce che, quando deve dare esecuzione a una statuizione del giudice civile, il giudice amministrativo è di pura esecuzione: non può modificare la portata effettuale del titolo né operare nuove valutazioni su questioni non dedotte o non trattate nel giudizio definito dalla pronuncia da ottemperare. Il perdurante contrasto tra le parti resta devoluto al giudice ordinario.

Passando al titolo, la Corte rileva che il decreto ingiuntivo ha condannato la struttura al pagamento degli interessi legali ai sensi dell’art. 1284 c.c., senza alcun riferimento al comma quarto. Richiama quindi l’orientamento consolidato secondo cui la condanna agli interessi maggiorati deve essere espressamente richiesta ed espressamente dichiarata: in mancanza, il creditore ha l’onere di impugnare la sentenza che non li abbia accordati.

Il riferimento alla formula “come richiesto” e la circostanza che nel ricorso monitorio fossero stati domandati gli interessi ex comma quarto non mutano l’esito. Il tema, osserva il Collegio, non è stato ripreso nel giudizio di opposizione, sicché non può affermarsi in modo certo e univoco che il giudice della cognizione abbia accolto la richiesta anche per questa parte. La misura degli interessi maturati dopo la domanda resta quindi quella del saggio ordinario.

L’appello è conseguentemente respinto, con compensazione delle spese del grado in ragione della particolare natura delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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