Parere paesaggistico in sanatoria: natura endoprocedimentale e divieto di ordine di ripristino (TAR Sicilia n. 3942 del 27.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere reso dall’ente di tutela del vincolo paesaggistico nel procedimento di condono edilizio ex art. 32 del d.l. n. 269/2003 costituisce atto endoprocedimentale obbligatorio e vincolante, ma non autonomo: integra un segmento della procedura che si conclude con il provvedimento del Comune, unica autorità procedente. Da tale natura consegue che il parere non sostituisce l’atto finale e che il privato ha facoltà, ma non onere, di impugnarlo. L’ente di tutela è privo dei poteri ripristinatori e repressivi ex art. 167, commi 1-3, del d.lgs. n. 42/2004; pertanto il parere negativo non può contenere l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. In materia di terzo condono, dopo la Corte cost. n. 252/2022, nelle aree soggette a vincolo relativo sono sanabili solo gli interventi di minore rilevanza, con esclusione delle opere che creino nuovi volumi o superfici.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un fabbricato per civile abitazione in località Canneto, nel Comune di Lipari, ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Nel dicembre 2000 l’immobile è stato interessato da un ampliamento realizzato senza titolo, consistente in un corpo accessorio ad uso lavanderia e ripostiglio, con superficie utile di mq. 15,21 e volumetria di mc. 43,35.
Il genitore dell’attuale proprietario presentò istanza di sanatoria ex art. 32 della legge n. 326/2003 e, in seguito, richiese il parere alla Soprintendenza. Questa, con nota del 17.05.2023, ha rigettato l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria e ha ordinato la rimessione in pristino entro novanta giorni. Il ricorrente ha impugnato tale nota e la presupposta circolare dipartimentale n. 2/2022; con motivi aggiunti ha impugnato anche il sopravvenuto diniego comunale di condono.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di rinvio o sospensione fondata sul c.d. decreto Salva Casa, rilevando che le modifiche al d.P.R. n. 380/2001 introdotte dal d.l. n. 69/2024, convertito nella legge n. 105/2024, concernono disposizioni estranee all’istanza di condono per cui è causa.
Il primo motivo è infondato: il parere della Soprintendenza è atto endoprocedimentale indirizzato al Comune, unica autorità competente a definire il condono, e la comunicazione eseguita mediante PEC presso il professionista eletto domiciliatario ha in ogni caso raggiunto lo scopo, sanando l’eventuale invalidità ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ.
Nel merito della sanabilità, il Tribunale richiama il quadro fissato dalla Corte cost. n. 252/2022, che ha dichiarato illegittima la norma regionale interpretativa: l’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli relativi. Sono perciò sanabili solo gli interventi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria). L’opera in esame, qualificata come tipologia 1 e consistente in nuova superficie e nuovo volume, non rientra tra queste: il motivo è infondato. Da ciò deriva il rigetto anche della censura sul preavviso di diniego, trattandosi di potere interamente vincolato.
È respinta pure la doglianza sul silenzio assenso: l’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990 esclude il silenzio-assenso nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, e il modulo dell’art. 17-bis non opera nel rapporto verticale con il privato istante. Infondate anche le censure su disparità di trattamento e affidamento, stante la natura vincolata dell’atto e il principio dell’Adunanza Plenaria n. 9/2017.
È invece fondato l’ultimo motivo. Il parere paesaggistico, sebbene obbligatorio e vincolante, è segmento del procedimento di condono e non attribuisce all’ente di tutela i poteri ripristinatori. Il Collegio annulla quindi la nota del 17.05.2023 nella parte in cui dispone la rimessione in pristino e respinge integralmente i motivi aggiunti, compensando le spese.
Nota della Redazione
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