Obbligo di conformarsi al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 441 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio dell’amministrazione, costituitasi con comparsa di mera forma e senza contestare l’inadempimento, integra inosservanza del giudicato e legittima l’accoglimento del ricorso per ottemperanza. Accertato il passaggio in giudicato del titolo, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi alla sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, assegnando un termine per l’adempimento. Ove l’inerzia perduri, provvede in via sostitutiva il commissario ad acta, nominato fin d’ora, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo ufficio. La nomina anticipata risponde anche alla finalità di contenere ulteriori esborsi di denaro pubblico e le connesse responsabilità per danno erariale. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania – Sez. lavoro, con la quale il Ministero della salute era stato condannato al pagamento di somme di denaro. Il ricorso, notificato via PEC il 25 marzo 2024 e depositato il 9 aprile 2024, è diretto a ottenere l’esecuzione del titolo esecutivo rimasto inadempiuto.
Il Ministero si è costituito con comparsa di mera forma, senza nulla controdedurre. Con ordinanza istruttoria il Collegio ha assegnato alla ricorrente termine perentorio di quindici giorni per depositare copia della sentenza, attestazione di passaggio in giudicato e prova della notifica del titolo, munite delle asseverazioni ai sensi dell’art. 22 CAD. L’adempimento è intervenuto il 29 novembre 2024 e all’udienza camerale del 30 gennaio 2025 il ricorso è stato posto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza del presupposto dell’ottemperanza, costituito dal passaggio in giudicato del titolo. La documentazione di causa contiene l’attestazione della Cancelleria del Tribunale di Catania – Sezione lavoro, datata 14 ottobre 2022, che comprova la definitività della sentenza.
Accertata la definitività del titolo, il Tribunale rileva l’inadempimento dell’amministrazione. Dal silenzio del Ministero, costituitosi con comparsa di mera forma, si desume che non è ancora stata data esecuzione alla sentenza. L’inerzia dell’ente, non contestata e non giustificata, fonda l’accoglimento della domanda.
Il Collegio dichiara pertanto l’obbligo del Ministero resistente di conformarsi al giudicato, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente delle somme risultanti dovute, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione di parte, se antecedente.
Decorso infruttuosamente il termine, ai medesimi adempimenti provvede in via sostitutiva un commissario ad acta, nominato fin d’ora nel Capo del Dipartimento dell’amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio del Ministero della salute, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento in possesso della necessaria professionalità, affinché dia esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine. Il Collegio motiva la nomina anticipata anche con l’esigenza di contenere ulteriori esborsi di denaro pubblico e le conseguenti responsabilità per danno erariale.
Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003. Le spese processuali, liquidate equitativamente in euro 3.500,00 oltre accessori, sono poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario, con rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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