Accesso alla documentazione bancaria dell’erede e onere di indicare gli elementi minimi di ricerca (ABF Collegio di Bari n. 4110 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del cliente, di chi gli succede a qualunque titolo e di chi subentra nell’amministrazione dei suoi beni di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni, ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB, non può essere formalmente condizionato alla presentazione di apposita modulistica predisposta dall’intermediario. Il diritto è però subordinato alla collaborazione del richiedente, che deve indicare gli elementi minimi necessari all’individuazione dei titoli: soggetto titolare del rapporto, tipo di rapporto e periodo di tempo entro cui le operazioni si sono svolte. In mancanza di tali indicazioni, la condotta dell’intermediario che abbia comunque esperito ogni ragionevole ricerca sui propri archivi non è censurabile. La contestazione circa l’esistenza di ulteriori titoli non provati e la domanda risarcitoria priva di evidenze documentali non trovano accoglimento.
Il Fatto
Il ricorrente, coerede di una parente deceduta intestataria di buoni fruttiferi postali, aveva chiesto all’intermediario copia della documentazione relativa ai rapporti e ai buoni a sé intestati o cointestati e a quelli riconducibili alla de cuius. Lamentava un riscontro solo parziale, perché l’intermediario aveva affermato di avere individuato soltanto i buoni rimborsati o estinti da meno di dieci anni.
Il ricorrente chiedeva quindi un riesame completo della pratica, l’accesso agli atti e la tracciabilità dei titoli estinti o rinnovati; in via subordinata una motivazione dettagliata sul mancato reperimento. L’intermediario, costituitosi, produceva quattro elenchi estratti dai propri archivi e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente replicava contestando la sommarietà della documentazione e chiedeva ulteriori ricerche e il risarcimento del danno.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta in via preliminare il tema della legittimazione attiva, distinguendola dalla titolarità effettiva del diritto, che attiene al merito. La prova della qualità di erede può desumersi anche dal comportamento dell’intermediario: la verifica non è necessaria quando la resistente abbia riconosciuto il diritto o svolto difese incompatibili con la sua negazione. Nel caso di specie l’intermediario non ha sollevato eccezioni, riconoscendo implicitamente la legittimazione del ricorrente.
Nel merito, la materia è regolata dal Titolo VI del d.lgs. n. 385/1993 e dalle disposizioni attuative della Banca d’Italia del 29 luglio 2009. Il Collegio richiama l’orientamento costante secondo cui l’art. 119, comma 4, TUB va inteso in senso ampio, comprendendo l’erede, il chiamato all’eredità e chi vanti un’aspettativa qualificata iure hereditario, e sottolinea il dovere di correttezza e buona fede nell’adempimento tempestivo delle richieste documentali.
L’intermediario ha documentato, con quattro elenchi, i buoni intestati al ricorrente, al rappresentante volontario e alla de cuius. Quanto ai quindici buoni ulteriori per complessivi € 69.100,00, il Collegio rileva che il diritto del cliente non può essere condizionato alla modulistica, ma è ragionevole attendersi che il richiedente fornisca gli elementi minimi di individuazione, secondo il principio di cui a Cass. civ. sez. I n. 11004 del 2006. Il ricorrente, invece, si è limitato ad affermare di conoscere l’esistenza dei titoli, senza circoscrivere temporalmente la ricerca.
La condotta dell’intermediario, che ha posto in essere ogni ragionevole sforzo di reperimento, non è dunque censurabile. Non osta la deduzione di ulteriori buoni mancanti, trattandosi di contestazione non sorretta da elementi probatori ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. La domanda risarcitoria, avanzata solo nelle repliche e priva di evidenze su nesso causale, an e quantum, è inammissibile e comunque infondata, come le ulteriori questioni introdotte in sede di replica. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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