Mutuo non consumeristico e inutilità del bene: nessun rimedio verso la banca (ABF Collegio di Milano n. 4161 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento finalizzato stipulati da un soggetto che non riveste la qualità di consumatore non trova applicazione la disciplina dell’art. 125-quinquies TUB, che riconosce al solo consumatore il diritto di risolvere il contratto di credito in caso di inadempimento del fornitore. L’eventuale malfunzionamento o la sopravvenuta perdita di utilità del bene acquistato non incidono sul rapporto di finanziamento né sulla rimborsabilità delle rate. I principi di buona fede e correttezza contrattuale non consentono di avanzare pretese verso l’intermediario estranee al rapporto di credito, perché finirebbero per attribuire alla banca una funzione di garante delle obbligazioni del fornitore.
Il Fatto
Il ricorrente aveva sottoscritto con l’intermediario un finanziamento finalizzato all’acquisto di un sistema antifurto, destinato a proteggere il proprio esercizio commerciale. Nel dicembre 2024, in occasione di un furto, il dispositivo non sarebbe entrato in funzione. Il bene, secondo la prospettazione del cliente, sarebbe divenuto privo di utilità economica anche per il fallimento del fornitore originario e per la mancata assistenza del soggetto subentrante.
Il ricorrente ha continuato a pagare le rate fino a gennaio 2026 e ha chiesto all’Arbitro di accertare la perdita di utilità del bene, di disporre la restituzione delle rate versate, di sospendere o annullare quelle future e di dichiarare la scorrettezza della condotta dell’intermediario. Quest’ultimo ha eccepito l’inapplicabilità dell’art. 125-quinquies TUB al prestito non consumeristico e l’estraneità dei vizi del bene al rapporto di credito, chiedendo il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato inammissibile la domanda di sospensione o annullamento delle rate future. Si tratta di una domanda di carattere costitutivo, estranea ai poteri dell’Arbitro, cui sono precluse pronunce di tale natura e condanne dell’intermediario a un facere infungibile.
Nel merito, il Collegio ha esaminato la disciplina applicabile. Il contratto di finanziamento era stato stipulato dopo l’entrata in vigore del D. Lg. 141/2010, che ha introdotto nel T.U.B. l’art. 125-quinquies, in attuazione della Direttiva 2008/48/CE. Tale norma consente al consumatore di risolvere il contratto di credito collegato quando il fornitore sia inadempiente in modo non scarsamente importante ai sensi dell’art. 1455 c.c.
Il ricorrente stesso ha però agito quale non consumatore, in quanto titolare di un esercizio commerciale. La tutela dell’art. 125-quinquies TUB resta quindi estranea al caso. Il Collegio ha osservato che il malfunzionamento del bene, manifestatosi a circa tre anni dall’acquisto, non può incidere sul finanziamento né sulla debenza delle rate maturate dopo l’evento dannoso.
Quanto ai richiamati principi di buona fede e correttezza contrattuale, il Collegio ha escluso che possano fondare azioni verso l’intermediario esterne al rapporto di credito. Una diversa lettura attribuirebbe alla banca una sorta di veste di garante delle obbligazioni del fornitore, esito che il Collegio ha ritenuto non condivisibile. Le istanze del ricorrente sono state pertanto respinte, con integrale rigetto del ricorso.
Nota della Redazione
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