Estinzione anticipata cessione del quinto: rimborso costi up front senza sospensione pregiudiziale (ABF Collegio di Palermo n. 1406 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio stipulato prima del 25 luglio 2021, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Le commissioni recurring si riducono secondo il criterio di proporzione lineare, quelle up front secondo la curva degli interessi, salvo diverso criterio contrattuale conforme all’orientamento dei Collegi. La pendenza di un rinvio pregiudiziale alla CGUE sollevato da altro giudice non determina la sospensione del procedimento davanti all’ABF, che risponde a un’esigenza di celerità. Le commissioni destinate a mediatori e agenti sono ripetibili in caso di estinzione anticipata, mentre gli oneri tributari non lo sono.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato con l’intermediario un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente nel 2020. Contestava la misura delle somme restituite in sede di conteggio estintivo e, dopo il reclamo, adiva l’Arbitro chiedendo il rimborso pro quota di oneri e commissioni, invocando la sentenza CGUE C-383/2018 Lexitor e la Corte costituzionale n. 263/2022.

L’intermediario si costituiva sostenendo che l’estinzione era avvenuta alla rata 49 e non alla rata 28, che una parte era stata estinta con il TFR e che i costi assicurativi non erano rimborsabili perché sostenuti da esso stesso. Chiedeva inoltre la sospensione del procedimento, essendo pendente un rinvio pregiudiziale alla CGUE disposto dal Giudice di Pace di Palermo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di sospensione. L’art. 267 TFUE non impone l’obbligo di sospendere a tutti i giudici dinanzi ai quali penda una controversia sulla stessa questione, ma solo al giudice che ha disposto il rinvio. Nei procedimenti ADR l’esigenza di celerità è rafforzata dall’art. 8, lett. e, dir. 2013/11/UE, che impone la decisione entro termini brevi. Le Disposizioni ABF prevedono la sospensione solo in ipotesi specifiche, non ricorrenti nella specie. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza e quella di altri Collegi.

Sul piano fattuale, il Collegio ricostruisce la rata di estinzione. Dei due conteggi estintivi in atti, entrambi con data 31 dicembre 2020, privilegia quello più recente prodotto dall’intermediario. Poiché nessuno dei due indica la rata, la ricostruzione dell’ammortamento e lo storno degli interessi corrispettivi confermano l’estinzione alla rata 28, come sostenuto dal ricorrente.

Nel merito, il Collegio ricorda che l’art. 125-sexies TUB, come novellato dal decreto Sostegni bis, disciplina i contratti successivi, mentre per quelli anteriori la Corte costituzionale n. 263/2022 ha dichiarato illegittima la disposizione transitoria nella parte in cui rinviava alle norme secondarie di Banca d’Italia. Ne deriva il ritorno al principio Lexitor. Il Collegio esclude che la sentenza CGUE C-555/2021 abbia superato quel principio, riguardando essa i contratti di credito immobiliare. Nemmeno l’art. 6-bis d.P.R. n. 180/1950 deroga al TUB, operando un rinvio formale alla disciplina richiamata.

Quanto alle singole voci, sono qualificate up front le commissioni di intermediazione creditizia e di attivazione, recurring le commissioni di gestione pratica. L’eccezione dell’intermediario sulla non rimborsabilità delle commissioni versate a terzi è disattesa: la pretesa restitutoria nasce dall’indebito e grava sull’accipiens, cioè su chi ha ricevuto il pagamento. Il Collegio distingue le commissioni destinate a mediatori e agenti dagli oneri erariali, non ripetibili perché dovuti in forza di norma imperativa.

Il Collegio rigetta le domande su quote versate in eccedenza, non provate, e sugli oneri assicurativi, non esposti in contratto. Rigetta anche la richiesta di spese legali: il contenzioso ha carattere seriale e la condotta dell’intermediario, pur contraria agli orientamenti, costituisce esercizio del diritto di difesa. Accoglie invece il rimborso del contributo di € 20,00 e condanna alla restituzione di € 2.343,60, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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