Prelievi ATM fraudolenti senza strong customer authentication: intermediario tenuto alla restituzione (ABF Collegio di Palermo n. 5288 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
A fronte del disconoscimento di un’operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento ha l’onere di provare l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione dell’operazione, nonché l’assenza di malfunzionamenti, e solo in via subordinata il comportamento gravemente colposo dell’utilizzatore. La prova dell’autenticazione forte (SCA) costituisce il prius logico rispetto alla valutazione della colpa grave del cliente. La mancata costituzione dell’intermediario, ritualmente informato, impedisce di verificare l’adozione di una procedura conforme alla SCA e rende fondata la domanda di restituzione. La rivalutazione monetaria non spetta, trattandosi di debito di valuta. Il danno ulteriore non è configurabile in re ipsa e va provato nel suo an e quantum.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un conto corrente cui era collegata una carta bancomat, ha contestato dodici prelievi ATM dell’importo costante di 1.000,00 euro ciascuno, per un totale di 12.000,00 euro, eseguiti tra l’ottobre 2022 e il febbraio 2025. Sostiene di non averli mai effettuati né autorizzati e di non aver mai comunicato il codice PIN a terzi, custodendo lo stesso separatamente dalla carta.

Il ricorrente ha inoltre rilevato che i prelievi, sistematici e di importo elevato, avevano superato in modo costante il limite contrattuale mensile di 4.000,00 euro, senza che i sistemi di monitoraggio dell’intermediario segnalassero anomalie. Esperita invano la fase di reclamo, ha adito l’Arbitro chiedendo la restituzione delle somme, la rivalutazione monetaria, gli interessi legali, il risarcimento del danno ulteriore e la refusione delle spese di assistenza difensiva. L’intermediario non ha prodotto controdeduzioni.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricorda che le operazioni sono state poste in essere sotto il vigore del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD 2). Le fonti in materia di strong customer authentication si rinvengono negli artt. 97 e 98 della PSD 2, nell’art. 10-bis del d.lgs. 10/2011, nelle norme tecniche di regolamentazione EBA recepite con il Regolamento Delegato UE 2018/389, applicabile dal 14 settembre 2019, e nei criteri interpretativi EBA.

Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 11/2010, a fronte del disconoscimento dell’operazione il prestatore di servizi di pagamento deve provare l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione e l’assenza di malfunzionamenti, oltre al comportamento gravemente colposo o fraudolento dell’utilizzatore. Secondo l’orientamento condiviso dei Collegi, la prova di autenticazione è antecedente logico rispetto alla prova della colpa grave dell’utente.

Nella specie l’intermediario, pur non costituitosi, si era limitato nel riscontro al reclamo ad affermare che le operazioni erano state eseguite mediante chip e PIN. Il Collegio osserva che la mancanza, anche parziale, della prova di autenticazione è risolutiva rispetto alla valutazione di eventuali profili di colpa del cliente. Richiamata la propria precedente decisione n. 2319/25, rileva che la mancata costituzione impedisce di verificare l’adozione di una procedura di autenticazione conforme alla SCA: la domanda di restituzione è pertanto fondata.

Quanto alla rivalutazione monetaria, il Collegio la esclude richiamando il costante orientamento secondo cui, trattandosi di debito di valuta (art. 1277 cod. civ.), la stessa non spetta, come affermato dalla decisione del Collegio di Bari n. 6945/2024 e, da ultimo, dalla decisione n. 8625 del 30 settembre 2025. Gli interessi legali sono invece riconosciuti dalla data del reclamo.

Il danno ulteriore per indisponibilità delle somme non è risarcibile: non è configurabile il danno in re ipsa e il ricorrente non ha provato né l’an né il quantum, non consentendo la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. in assenza di dimostrazione dell’esistenza del pregiudizio. Quanto alle spese di assistenza difensiva, richiamata la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580 del 12 maggio 2025, il Collegio rileva che il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione probatoria e che sulla materia esiste un orientamento consolidato: nulla è pertanto dovuto a tale titolo.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione di 12.000,00 euro, oltre interessi legali dalla data del reclamo, e dispone il pagamento del contributo di 200,00 euro alla Banca d’Italia e del rimborso di 20,00 euro al ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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