Onere della prova dell’estinzione del debito pecuniario mediante assegno (Arbitro Assicurativo n. 1082 del 07.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle obbligazioni pecuniarie il debitore può adempiere mediante consegna di assegno, ma l’estinzione dell’obbligazione con effetto liberatorio si verifica solo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma. In caso di pagamento mediante assegno, ai fini della prova del fatto estintivo è sufficiente che il debitore dimostri l’emissione e la consegna del titolo, incombendo al creditore la prova del mancato incasso. Applicando il riparto dell’onere della prova dell’art. 2697 cod. civ., il creditore che agisce per l’adempimento è tenuto alla sola allegazione dell’inadempimento, mentre il debitore convenuto deve provare il fatto estintivo. Il debitore che non dimostri emissione e consegna dell’assegno non vede riconosciuta l’estinzione del debito, con conseguente accoglimento della domanda di pagamento.

Il Fatto

La ricorrente agisce in proprio davanti all’Arbitro Assicurativo per ottenere la liquidazione dell’indennizzo relativo a un danneggiamento subito nella propria abitazione il 15 agosto 2025, attivando la garanzia della polizza. Sulla base della relazione peritale l’impresa liquida un indennizzo di euro 280,00.

La ricorrente riferisce di aver chiesto il pagamento mediante bonifico, fornendo il proprio codice IBAN, ma di aver appreso nel novembre 2025 che l’impresa aveva emesso un assegno in suo favore, mai ricevuto al proprio recapito. Chiede quindi la corresponsione di euro 280,00. L’impresa non si è costituita nei termini, e le affermazioni della ricorrente non sono state contestate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica la controversia come relativa non all’an debeatur — l’importo dell’indennizzo è incontroverso — ma all’estinzione del debito. La ricorrente allega l’inadempimento dell’impresa, deducendo di non aver mai ricevuto né incassato l’assegno emesso in suo favore.

Rileva il Collegio che la ricorrente afferma di aver richiesto il pagamento mediante bonifico senza fornirne la prova; dalla documentazione risulta solo una comunicazione del 22 agosto 2025 con cui l’impresa chiedeva il codice IBAN per procedere alla liquidazione. Sul piano sostanziale richiama l’art. 1277 cod. civ. e l’art. 1182, comma 3, cod. civ., in tema di domicilio del creditore per le obbligazioni pecuniarie.

Il Collegio richiama quindi il principio delle Sezioni Unite n. 26617 del 2007: nelle obbligazioni pecuniarie di importo inferiore a 12.500 euro il debitore può pagare in moneta o mediante assegno circolare, ma l’estinzione con effetto liberatorio si verifica solo quando il creditore acquista la disponibilità giuridica della somma, ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità del titolo. Il domicilio del creditore, precisa la stessa pronuncia, va oggettivizzato e può individuarsi nella filiale bancaria presso cui ha il conto.

Richiama inoltre le Sezioni Unite n. 13568 del 2010, secondo cui il creditore non può rifiutare il pagamento con altro sistema che assicuri la disponibilità della somma se non per giustificato motivo, da allegare e provare. Sul riparto probatorio richiama l’art. 2697 cod. civ. e le Sezioni Unite n. 13533 del 2001: il creditore prova la fonte del diritto e alega l’inadempimento, mentre sul debitore grava la prova del fatto estintivo.

In caso di pagamento mediante assegno, il Collegio afferma che il titolo si perfeziona quale mezzo di pagamento quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore; ai fini della prova del pagamento è sufficiente che il debitore dimostri emissione e consegna del titolo, incombendo al creditore la prova del mancato incasso. Nel caso di specie l’impresa non ha provato né l’emissione né la consegna, onde la domanda va accolta, con corresponsione di euro 280,00 oltre interessi dal reclamo al soddisfo, del contributo di euro 200,00 all’IVASS e del rimborso di euro 20,00 alla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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