Abbinamento mutui-polizze: competenza AGCM e prova della pratica aggressiva (Cons. Stato n. 7250 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pratiche commerciali scorrette relative alla vendita abbinata di mutui e polizze assicurative, la competenza a sanzionare spetta all’AGCM e non alle autorità di settore. Il riparto non si risolve secondo il criterio di specialità, ma secondo il criterio di incompatibilità: la competenza dell’autorità settoriale è residuale e ricorre solo quando la disciplina di settore regoli aspetti specifici incompatibili con quella consumeristica. La verifica ispettiva positiva di Banca d’Italia non esaurisce gli obblighi di diligenza del professionista né esclude l’accertamento antitrust. Il carattere aggressivo della pratica va valutato con lettura unitaria e non atomistica degli indizi. Costituisce pratica aggressiva, ai sensi degli artt. 24 e 25 cod. cons., l’abbinamento imposto sfruttando la posizione di supremazia della banca.
Il Fatto
L’AGCM, con delibera assunta in adunanza, ha accertato che la società ha posto in essere una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25 del codice del consumo, consistente nell’aver indotto i consumatori intenzionati a stipulare un mutuo immobiliare, anche con surrogazione, a sottoscrivere polizze assicurative commercializzate dalla stessa banca, ponendo tale sottoscrizione come condizione per la concessione del finanziamento. L’Autorità ha vietato la diffusione della pratica e irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria.
La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, che ha accolto il ricorso e annullato l’atto, ritenendo insufficiente il quadro probatorio e irragionevole la svalutazione delle risultanze ispettive della Banca d’Italia. L’AGCM ha proposto appello principale; la società ha resistito, proponendo appello incidentale e riproponendo i motivi assorbiti ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente l’appello incidentale, che nega la competenza dell’AGCM in favore della disciplina settoriale, e il primo motivo dell’appello principale. Richiamando la propria giurisprudenza, ribadisce che tra normativa consumeristica e regolazioni di settore opera il criterio di incompatibilità e non quello di specialità. La disciplina di settore prevale solo se impone obblighi incompatibili, senza margine di manovra, con quelli della direttiva 2005/29/CE.
Nel caso concreto non sussiste alcuna incompatibilità. Gli artt. 120-octies e 120-quinquies delle discipline bancaria e assicurativa fanno espressamente salvo il Codice del consumo. Il controllo della Banca d’Italia ha a oggetto gli assetti organizzativi e la documentazione, mentre quello dell’AGCM riguarda le concrete condotte, che possono tradursi in indebiti condizionamenti anche in presenza di procedure interne ineccepibili. La Banca d’Italia, nel parere reso ai sensi dell’art. 27, comma 1-bis, cod. cons., ha riconosciuto che le proprie valutazioni non incidono sulla competenza antitrust. Ne consegue l’infondatezza dell’appello incidentale e l’insussistenza di alcuna lesione del legittimo affidamento.
Quanto alla prova della pratica aggressiva, la Corte ritiene il quadro indiziario probante. Il consumatore che tratta un mutuo versa in posizione di particolare vulnerabilità, non avendo certezza della concessione né della tempestività dell’erogazione. Assume valore indiziario l’elevato numero di reclami, nonostante la ritrosia a formalizzarli. Rilevano le email interne che impongono di motivare il mancato acquisto, i monitoraggi settimanali con comparazione tra filiali e le percentuali di abbinamento superiori all’80%-85%, non efficacemente contestate. Rileva infine il concreto interesse economico della banca, dato dalle elevate provvigioni e dagli incentivi alla rete.
La Corte distingue la fattispecie da quella decisa con la sentenza della Sezione n. 5901 dell’8 luglio 2025, resa in applicazione della sentenza della CGUE del 14 novembre 2024: la vendita simultanea non è di per sé aggressiva, ma nella specie l’Autorità ha fornito la prova del quid pluris, ossia di un condizionamento attivo idoneo a coartare la libertà di scelta. La pratica scorretta è illecito di pericolo, non richiedendo il danno effettivo.
Respinti i motivi riproposti, il Collegio giudica infondata l’eccezione di decadenza dal potere istruttorio, non applicabile alle fattispecie a formazione progressiva, e legittimo il rigetto degli impegni, trattandosi di pratica manifestamente scorretta e grave. La sanzione è ritenuta ragionevole in ragione della dimensione economica del professionista e della durata della violazione. L’appello principale è accolto, il ricorso di primo grado respinto, le spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 24 Cod. cons. – Pratiche commerciali aggressive
- Art. 25 Cod. cons. – Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento