Ottemperanza al giudicato e poteri di delega del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1882 del 26.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un titolo esecutivo formatosi nei confronti dell’Amministrazione, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 si applica anche all’azione esecutiva proposta davanti al giudice amministrativo. La conformità all’originale della sentenza ai sensi dell’art. 475 c.p.c., nel testo risultante dal D. Lgs. 149/2022, non richiede più la spedizione in forma esecutiva del titolo. Il commissario ad acta nominato per l’ipotesi di inerzia può delegare l’incarico a qualunque dirigente o funzionario ritenuto idoneo, a prescindere dai rapporti gerarchici e dalle attribuzioni degli uffici, e può attingere a qualsiasi capitolo di spesa disponibile, anche fuori bilancio o mediante pagamento in conto sospeso. Il compenso del commissario, quando questi sia un dirigente pubblico, è compreso in quello già percepito presso l’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 999/2022 con cui il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero al pagamento, in suo favore, della somma corrispondente a due mensilità e mezzo dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine. Il titolo era stato pubblicato il 16.06.2022, notificato il 05.11.2025 e era passato in giudicato.
La ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi, con esclusione delle spese liquidate in favore dei procuratori antistatari, non richieste nelle conclusioni, e l’immediata nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in primo luogo i presupposti di rito. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, letto in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato l’obbligo di spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023. La notifica a mezzo PEC è avvenuta presso il domicilio reale del Ministero soccombente.
Il TAR ha poi ritenuto applicabile al giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione. Alla data di proposizione del ricorso tale termine era decorso senza esito, né vi era contestazione sull’inerzia dell’Amministrazione. L’accoglimento della domanda consegue dunque all’accertata inottemperanza al giudicato.
Il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nel Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega.
Sul punto il Collegio ha precisato che il potere del commissario non incontra il limite delle sue ordinarie attribuzioni. Può essere nominato qualunque soggetto pubblico, o financo privato, con competenze adeguate; la delega può essere disposta a favore di qualsiasi dirigente o funzionario ritenuto idoneo, anche di altro Dipartimento, per evitare che il riparto interno delle competenze diventi ulteriore motivo di ritardo. Il commissario potrà impiegare i capitoli di spesa destinati o qualsiasi altro disponibile, e se necessario fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso è compreso in quello già percepito presso l’amministrazione di appartenenza.
Le spese sono poste a carico del Ministero e liquidate in complessivi € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ridotte per la semplicità e la serialità dell’attività difensiva. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio, rilevando che l’inerzia del Ministero si inserisce in un contenzioso seriale e strutturale.
Nota della Redazione
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