Cass. pen. Sez. V n. 35853 del 12.10.2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 35853/2026, depositata il 12/10/2026 (R.G. 12327/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE d’APPELLO SEZIONE DISTACCATA di SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FABIOLA FURNARI che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta depositata e per l’inammissibilità del ricorso con ogni conseguente statuizione; udito il difensore, l’avvocato che espone i motivi di impugnazione e chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in riforma della sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste emessa dal Tribunale di Sassari in data 01.07.2021, ha dichiarato

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

presente provvedimento gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. responsabili agli effetti civili del fatto loro ascritto e li ha condannati in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile liquidarsi in separato giudizio civile; li ha condannati, altresì, al pagamento alla stessa parte civile di una somma a titolo di provvisionale provvisoriamente esecutiva, pari a 5.000 euro.

La vicenda attiene ad un’aggressione, avvenuta il 2.08.2014, subita dalla persona offesa ad opera degli imputati, nei pressi di un bar del comune di dove la stessa si era recata insieme all’amico per un evento, in cui erano seduti a bere birra.

2. Avverso la sentenza di riforma dell’assoluzione degli imputati, tramutata in condanna agli effetti civili, ha proposto ricorso tramite il difensore di fiducia e affidandosi a dieci motivi, denominati come punti di un’unica doglianza e segnalati dalle lettere da A ad L.

L’imputato propone motivi di ricorso che tendono a rappresentare l’inesattezza delle conclusioni alle quali sono giunti i giudici di secondo grado, sotto il profilo dell’attendibilità del nucleo centrale delle dichiarazioni della persona offesa e dell’altro soggetto aggredito ma non raggiunto dai colpi: le loro testimonianze sarebbero, invece, contraddittorie tra loro e comunque imprecise oppure parzialmente reticenti, sintomo di inaffidabilità.

Inoltre, in ciascun punto si rievocano alcuni dettagli della ricostruzione probatoria operata dai giudici di appello nella sentenza di ribaltamento e si afferma la maggior tenuta della soluzione assolutoria, alla luce della rilevata coerenza dell’analisi e delle conclusioni alle quali giunge, nonché della contraddizione reciproca del narrato dei principali testimoni, anche su elementi significativi, e della contraddittorietà intrinseca del racconto di il quale ad esempio – diversamente da quanto ipotizzato nella pronuncia di secondo grado – non avrebbe potuto rifugiarsi dall’inseguimento del ricorrente e, al tempo stesso, aggredire con una contestuale condotta la persona offesa.

Si ribadisce, poi, l’inesattezza della tesi secondo cui vi sarebbe mancanza di prova che le lesioni siano scaturite da una caduta accidentale, soluzione che, invece, sarebbe la più probabile (che non); né le consulenze tecniche espletate offrono la dimostrazione certa che la caduta era attribuibile ad un’aggressione violenta da parte di altro soggetto.

Infine, si evidenzia che la documentazione medica dell’accesso e del ricovero ospedaliero subito dopo gli eventi non è decisiva riguardo al tema dell’attribuibilità al ricorrente delle condotte di reato perché, sotto tale profilo, si limita a riferire l’eziologia indicata dai familiari della vittima e non consiste in un accertamento del medico di turno sulle cause delle lesioni, siccome derivate da aggressioni esterne, né tantomeno sulla dinamica di esse. Non esiste un documento di natura medica che provi la derivazione da una condotta violenta delle lesioni patite dalla vittima. Viceversa, il nucleo essenziale e concorde della narrazione dei testi che hanno assistito a parte della vicenda, diversi dalla persona offesa e dal suo amico, ricollega con certezza le lesioni ad una caduta accidentale della vittima.

3. Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione ha concluso per l’inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta, ritenendo l’intero ricorso un tentativo non consentito di rileggere le prove in atti.

4. Il ricorrente ha depositato memoria con cui si oppone alla requisitoria del PG e ribadisce l’ammissibilità del suo ricorso precisandone gli aspetti dedotti per i punti essenziali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato, con molti aspetti di censura inammissibili, perché formulati secondo direttrici di critica sottratte al sindacato di legittimità e attinenti al significato delle prove, riservato al giudice di merito ove sorretto da motivazione non manifestamente illogica.

Ed infatti, come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza poter procedere ad una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, e senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01; cfr. altresì Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, rv 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Peterella, Rv. 226074; Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 – 01, in motivazione).

Il compito della Corte di cassazione non consiste nell’accertare la plausibilità l’intrinseca adeguatezza risultati dell’interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma è quello, diverso, di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se, nell’interpretazione delle prove, abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio ex art. 606, primo comma, lett. e), cod. proc. pen., è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, mentre non è, invece, consentito opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione, magari anch’essa logica, dato che in quest’ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l’area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, In altre parole, sono precluse al giudice di legittimità – a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione della vicenda al centro del processo, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, 2. Nella specie, sono inammissibili tutti gli argomenti del ricorso difensivo sottoposto alla verifica del Collegio che puntano a ricostruire diversamente il significato delle testimonianze e delle prove documentali che hanno portato il giudice d’appello al riconoscimento della responsabilità del ricorrente agli effetti civili per le condotte che hanno dato causa alle lesioni patite dalle persone offese.

2.1. Il giudice di primo grado ha assolto gli imputati dal reato di concorso in lesioni aggravate in relazione agli artt. 577, comma 1, n. 4 e 62, comma 1, n. 4, cod. pen., con formula perché il fatto non sussiste.

La sentenza si è fondata sulle acquisizioni documentali e sulle dichiarazioni dei testimoni esaminati in dibattimento, ritenuti tutti, con diversa gradazione, reticenti o poco credibili, compresa la persona offesa e il suo amico, che avrebbero tenuto un comportamento ambiguo dopo i fatti e hanno negato le ragioni per le quali hanno subito l’aggressione (diretta materialmente solo contro mentre non era stato colpito). Secondo la sentenza di primo grado, l’aggressione è seguita al comportamento maleducato e provocatorio da loro tenuto al bar Tra i testimoni sentiti si sono evidenziate le posizioni della vittima e del suo amico, in parte reticenti e ritenute poco credibili quanto al contesto da cui è sorta la lite; quelle di altri testi oculari che hanno ritrattato in parte le sommarie informazioni rese in sede di indagini preliminari ( Si è valutato, altresì, non decisivo il contributo di prova delle testimonianze del personale dei carabinieri intervenuto sul posto il giorno del reato, così come irrilevante ad affermare la responsabilità dell’imputato “oltre ogni ragionevole dubbio” è stato considerato il contributo di tutti gli altri numerosi testimoni ascoltati in dibattimento, che non hanno riferito dettagli precisi sulla colluttazione, pur di fondo non negandone l’accadimento e concordando nel sostenere l’atteggiamento provocatorio e maleducato della persona offesa.

2.2. La Corte di appello – pur non ritenendo di aderire alla richiesta di rinnovazione istruttoria della parte civile appellante avente ad oggetto una perizia medico legale, utile ad accertare le cause delle lesioni riportate da – ha considerato provata l’aggressione e la responsabilità degli imputati con margine di certezza superiore al criterio civilistico considerato applicabile del “più probabile che non” e corrispondente al principio di “oltre ogni ragionevole dubbio” che l’art. 533 cod. proc. pen. riconnette alla condanna agli effetti penali. Secondo la sentenza d’appello:

– le ferite della vittima non sono riconducibili ad una caduta accidentale, così come prospettato dalle difese e da molti dei testimoni, palesemente ritenuti contraddittori e molti totalmente inattendibili, ma a un’aggressione violenta e deliberata. La documentazione medica del pronto soccorso attesta lesioni consistenti subite dalla persona offesa con trauma cranio-facciale, emorragia subdurale e frattura delle ossa del naso; la valenza di riscontro di tale documentazione è stata apprezzata dai giudici di secondo grado;

– il movente è stato fornito dalle testimonianze degli amici e conoscenti degli imputati, che hanno parlato del comportamento provocatorio e molesto della vittima e del suo amico. I due imputati erano presenti al momento della lite, come si evince dal confronto di una serie di dichiarazioni, anche del maresciallo La sentenza di secondo grado evidenzia che ha riconosciuto con certezza nel suo aggressore principale, poiché era persona a lui già nota e lo aveva visto mentre gli colpiva la testa con calci; inoltre, riconosciuto mentre lo inseguiva e soltanto il suo rifugiarsi a casa di amica di famiglia, aveva impedito che fosse preso; di seguito, anzi, vide che si riavvicinò a e gli sferrò un pugno in volto, facendolo cadere in terra e perdere i sensi; non pago, come ha riferito continuò a colpire con calci La sentenza impugnata, in sintesi, rilegge le testimonianze in modo alternativo rispetto alle conclusioni di quella di primo grado e ritiene che confermino il nucleo essenziale del racconto della vittima; i giudici d’appello valorizzano, in particolare, con dovizia di collegamenti logici, i racconti di alcuni cognato della vittima e amico anche dell’imputato La Corte d’appello, dunque, ha riformato l’assoluzione e ha condannato l’imputato agli effetti civili riesaminando approfonditamente le prove e adempiendo all’onere di motivazione cd. “rafforzata” imposto da consolidata giurisprudenza di legittimità.

Ed infatti, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 – 01; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638 – 01; Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907 Il Collegio rileva come l’argomentare logico espresso nella sentenza impugnata si sia adeguatamente confrontato con i più rilevanti punti motivazionali della decisione di primo grado, “ortopedizzando” alcuni suoi passaggi giustificativi poco lineari o assertivi e offrendo la valutazione aggiuntiva di aspetti in precedenza non adeguatamente considerati, che in definitiva rivelano l’adozione di un metodo di analisi probatoria più rigoroso e fondato su deduzioni logico-fattuali concrete, più saldamente legate alle prove.

La Corte di merito, cioè, ha conferito alla decisione una nuova e compiuta struttura motivazionale, elaborando un’analisi complessiva, espressa o implicita, di tutte le emergenze probatorie, nel rispetto delle linee ermeneutiche stabilite dalla giurisprudenza di legittimità consolidata.

3. Nessun problema si pone, poi, rispetto al tema dell’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, stabilito dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e, già prima dell’innovazione normativa appena citata, dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267492; in Sez. U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269785; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430, nonché anche, in parte, Sez. U, n. 14426 del 28/1/2019, Pavan, Rv. 275112 e, per un riepilogo finale, l’ampia ricognizione contenuta nella sentenza Sez. U, n. 11586 del 30/9/2021, dep. 2022, D, Rv. 282808, in caso di overturning della sentenza di assoluzione in condanna). Infatti, la prova dichiarativa, quasi tutta definibile come “decisiva”, per la dimensione corale della ricostruzione dei fatti proposta dalle sentenze di merito, è stata rinnovata in appello e solo alcuni testimoni non sono stati risentiti, perché in relazione ad essi vi è stata concordemente rinuncia delle parti. Il ricorso non propone neppure la questione di quali siano i testi “rinunciati” decisivi, poiché non li indica e non ne richiama le circostanze, di talchè si può desumere anche l’insussistenza di qualsiasi interesse da parte del ricorrente al profilo della parziale rinnovazione istruttoria, in ragione del fatto che tutti i testi realmente decisivi sono stati riesaminati.

Tale ultima considerazione esonera il Collegio dal prendere posizione sul contrasto che sembra emergere nella giurisprudenza di legittimità e di cui, per completezza, si farà un breve cenno.

Secondo un orientamento, il giudice di appello che, in forza di una diversa valutazione della prova dichiarativa, condanna l’imputato assolto in primo grado non è tenuto a procedere a una nuova audizione dei testimoni, nel caso in cui le parti abbiano concordemente rinunciato alla rinnovazione dell’istruttoria (Sez. 4, n. 8283 del 16/11/2023, dep. 2024, Della, Rv. 285869 – 01; Sez. 5, n. 16826 del 18/03/2023, V., Rv. 284397-01; Sez. 5, n. 46855 del 11/11/2022, Cosimo, Rv. 283879-01; Sez. 5, n. 2493 del 16/12/2019, dep. 2020, Romei, Rv. 278294-01). L’opzione qui riaffermata ha evidenziato che, alla luce della giurisprudenza costituzionale e convenzionale, è ammissibile la volontaria rinuncia, espressa o tacita, dell’imputato alla garanzia di un processo equo, assicurata dal diritto al contraddittorio, a condizione che vi sia stata la concreta possibilità di presentare tutte le argomentazioni difensive.

Anche la giurisprudenza della Corte EDU confermerebbe la tesi in esame, là dove ritiene che la parte possa rinunciare al diritto fondamentale del espressa o implicita purché “inequivoca” (Corte EDU Grande Camera, 17/09/2009, Scoppola c. Italia § 135) sia volontaria e consapevole e cioè ove la parte sia stata adeguatamente informata sugli effetti giuridici derivanti dall’atto abdicativo (Corte con un “interesse pubblico” (Corte EDU Scoppola c. Italia; Corte EDU Kashlev c. Estonia, 26/04/2016; Corte EDU, 6 26/09/2017 Fornataro c. Italia; Corte EDU Una parte dell’orientamento che promuove l’opzione secondo cui la rinuncia alla prova dichiarativa da rinnovare esclude violazioni del diritto al contraddittorio in caso di overturning di condanna ritiene che la violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. generi una nullità generale a regime intermedio, in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite, nella citata sentenza Pavan; una nullità che non può essere eccepita da chi, con la sua rinuncia, ha contribuito a darvi causa e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità.

Proprio tale punto interpretativo costituisce il fulcro di divergenza tra la tesi appena esposta e l’altra opzione ermeneutica emersa, connotata da accenti diversi secondo i quali è rilevabile d’ufficio in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., l’omessa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale da parte del giudice di appello che abbia riformato la sentenza assolutoria resa in primo grado e condannato sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa decisiva, poiché la regola processuale posta dall’art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell’ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge (Sez. 6, n. 37979 del 11/07/2023, Valoncini, Rv. 285264-01; Sez. 6, n. 14062 del 16/03/2021, A., Rv. 281661-01; Sez. 6, n. 18530 del 13/11/2019, dep. Come si è anticipato, non è necessario prendere posizione in ordine al contrasto, poiché nel caso all’attenzione del Collegio deve concludersi nel senso che sono stati rinnovati tutti i testimoni decisivi.

4. Infine, neppure coglie una falla processuale la questione posta (in verità in modo non del tutto chiaro) dalla difesa del ricorrente e relativa al fatto che la sentenza impugnata avrebbe adottato un criterio di giudizio estraneo alla condanna agli effetti civili, quale è quello dell’oltre ogni ragionevole dubbio, canone logico-ermeneutico che traduce in una regola valutativa la presunzione di innocenza costituzionalmente garantita dall’art. 27 Cost.

Il ricorso invoca la non corrispondenza dell’accertamento della condotta lesiva al criterio del “più probabile che non”, che la Corte costituzionale, nella nota sentenza n. 182 del 2021, ha fissato quale parametro di giudizio da osservare quando il giudice penale debba decidere con riguardo ai soli effetti civili. Il motivo di critica è infondato.

Certamente l’irrevocabilità della decisione sulla responsabilità penale per effetto della mancata impugnazione del pubblico ministero rende irreversibile l’accertamento favorevole all’imputato definito nel giudizio di primo grado conclusosi con l’assoluzione. Vi è necessità, pertanto, nel giudizio di impugnazione proposto dinanzi al giudice penale sull’appello della parte civile, di utilizzare gli “standard” probatori propri del giudizio civile e di non sacrificare ulteriormente i diritti della parte civile, in applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza convenzionale, costituzionale e nomofilattica (Sez. 3, n. 45810 del 14/11/2024, Le Sezioni Unite hanno avallato tale conclusione, puntualizzando che la natura autonoma del giudizio civile comporta conseguenze sull’individuazione delle regole processuali applicabili in tema di nesso causale e di prove, in ragione della diversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale e dei diversi valori in gioco nei due sistemi di responsabilità. Il giudizio penale, infatti, mette al centro dell’osservazione la figura dell’imputato e il suo status libertatis, quello civile il danneggiato e le sue posizioni soggettive giuridicamente protette. In altre parole, non troverà applicazione lo standard “al di là di ogni ragionevole dubbio”, bensì quello della “probabilità prevalente” e del “più probabile che non” (Sez. U, n. 22065 del 04/06/2021, Cremonini, Rv. 281228, in motivazione).

Ciò posto, al fine di risolvere il quesito interpretativo posto dal ricorrente, vale a dire se sia corretto e legittimo utilizzare il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio per l’affermazione della responsabilità agli effetti civili dell’imputato assolto nel giudizio penale, è necessario lasciarsi guidare dalla prospettiva processuale del caso di specie.

Nell’ipotesi all’esame del Collegio, il ricorso è proposto dall’imputato condannato agli effetti civili, il quale si duole dell’applicazione della regola di giudizio relativa alla valutazione delle prove di natura penalistica piuttosto che civilistica.

Ebbene, una linea esegetica recentemente espressa dalla giurisprudenza di legittimità si è confrontata con il problema e la soluzione che ha adottato merita di essere ribadita anche nella fattispecie all’esame del Collegio: nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnativa azionata dalla parte civile avverso la decisione di proscioglimento dell’imputato, l’accertamento della responsabilità civile, ove effettuato alla stregua del criterio dell'”al di là di ogni ragionevole dubbio”, è, per il ricorrente, più favorevole rispetto a quello effettuabile in base al canone civilistico della “probabilità prevalente” ed esclude, pertanto, violazioni della regola processuale sul criterio di valutazione probatoria della domanda risarcitoria (così Sez. 2, n. 12753 del 25/02/2026, A., Rv. 289791 – 01, sebbene in una diversa fattispecie rispetto a quella decisa. Per una prospettiva parzialmente diversa, cfr. Sez. 6, n. 22407 del 13/05/2026, M., Rv. 290121 – 01). La regola di giudizio dell'”al di là di ogni ragionevole dubbio” impone di pronunciare sentenza di condanna là dove il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva di effettivo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi in un ordine di causalità possibile (cfr., di recente, Sez. 5, n. 22334 del 10/03/2025, D., Rv. 288272 – 01) Invece, lo standard della “probabilità prevalente” e “del più probabile che non” si modella nel senso che il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, per l’impossibilità di ipotizzare un’aritmetica dei valori probatori); quindi, dovrà analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, dovrà scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (cfr. ancora Sez. U, Cremonini, cit.). Dal confronto tra i due metodi valutativi da applicarsi al giudizio probatorio è evidente che, ai fini della valutazione dell’elemento soggettivo e oggettivo dell’illecito ex art. 2043 cod. civ., i criteri di accertamento della responsabilità civile sono necessariamente meno rigorosi dei canoni di valutazione penalistici, funzionali all’esercizio della potestà punitiva statale, ultima ratio nella sistematica della reazione dell’ordinamento all’illecito (cfr. Sez. 3, n. 25917 del 15/10/2019, Rv. 655376 – 02), con la conseguenza che il giudizio effettuato alla stregua del criterio dell’”al di là di ogni ragionevole dubbio” risulta più garantista per il ricorrente.

Nella fattispecie in esame la condanna dell’imputato al risarcimento del danno cagionato alla parte civile si basa su un ragionamento probatorio condotto attraverso il rigoroso prisma della valutazione penalistica di affermazione della responsabilità “oltre ogni ragionevole dubbio”, espressamente dichiarato nella sentenza della Corte d’appello, essendo stato accertato, senza possibilità di plausibili ricostruzioni alternative, che le lesioni riportate dalla parte civile siano derivate da un’aggressione fisica.

Per giungere a tale risultato accertativo la sentenza impugnata dà atto della rilevanza indiscutibile della prova documentale medica, costituita – dal referto del Pronto Soccorso immediatamente successivo all’aggressione che: a) recava l’indicazione dei familiari della vittima sulla circostanza che costei aveva subito un’aggressione; b) è stato immediatamente trasmesso alla Procura della Repubblica, a prova del fatto che le lesioni sono state ritenute dal medico stesso come causate da violenza fisica esercitata da terzi sulla vittima;

– dalla relazione di dimissioni del reparto di neurologia dell’ospedale dove la persona offesa era stata ricoverata, indirizzata al suo medico curante, in cui si è chiarito che il trauma cranio-facciale riportato era dovuto a percosse;

– dalla consulenza medico-legale della parte civile in cui si è accertata senza dubbi la natura post-traumatica delle contusioni riscontrate, da uso di corpi contundenti privi di argini acuminati, compatibile con l’azione di calci e pugni sferrati con particolare violenza.

Si è relegata, pertanto, ad ipotesi del tutto priva di fondamento concreto quella di una caduta accidentale cui era giunto, invece, il giudice di primo grado; e ciò si è fatto sulla base di un ragionamento del tutto lineare e radicato su prove documentali-scientifiche di particolare affidabilità, cui la sentenza impugnata ha abbinato in maniera logica i risultati delle prove testimoniali, attraverso le quali ha ricostruito dinamica e cause scatenanti dell’aggressione.

5. Alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere rigettato e al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese procedimentali. Deve essere disposto, altresì, che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. identificativi a norma dell’art. 52 del d. lgs. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 14/07/2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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