Cass. pen. Sez. VI n. 37536/2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 37536/2026 (R.G. 20916/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da:
SENTENZA
avverso l’ordinanza del 01/04/2026 della Corte di appello di Reggio Calabria letti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Roberta Licci; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Maria Elena Gamberini, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; letta memoria di replica depositata dall’Avv. nell’i nteresse dei ricorrenti.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Reggio Calabria, quale Giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione al sequestro e contestuale confisca ex art. 240-bis cod. peno di un deposito e di una polizza entrambi intestati a terza interessata, disposti nell’ambito del procedimento penale a carico di relazione al reato di cui all’art. 73, comma IV, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Avverso l’ordinanza sopra indicata, hanno proposto ricorso per cassazione con un unico atto sottoscritto dal loro difensore, articolando quattro motivi di ricorso di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. atto cod. proc. peno 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 240-bis cod. peno e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., e vizio di motivazione.
La Corte di appello, nel provvedimento genetico, era incorsa nell’errore di ritenere che fosse stato condannato per uno dei reati compresi nel catalogo dell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., ponendo tale erroneo presupposto a fondamento del provvedimento di sequestro. La sentenza di condanna, invece, ha riguardato il solo reato di cui all’art. 73, comma IV, d.P.R. 309/90, con esclusione dell’aggravante del metodo mafioso originariamente contestata.
Tale errore ha assunto specifico rilievo, posto che la “qualità” del reato-spia incide sia sulla pregnanza presuntiva della sproporzione richiesta dall’art. 240-bis cod. peno – avendo la confisca “allargata”, a differenza di quella obbligatoria ex art. 240 cod. pen., natura facoltativa e presupponendo una valutazione sulla pericolosità del reato – sia sull’ampiezza del criterio di ragionevolezza temporale, che necessariamente deve essere più ristretto per un singolo episodio di reato piuttosto che per un reato inserito in un contesto associativo o aggravato dal metodo mafioso.
L’ambito temporale di quattro anni utilizzato per valutare la sproporzione è stato illegittimamente dilatato proprio per effetto dell’erroneo convincimento che la condanna riguardasse un reato aggravato dal metodo mafioso. L’ordinanza impugnata non si confronta con tale specifico rilievo, limitandosi a richiamare l’art. 85-bis d.P.R. 309/90 e applicando la confisca allargata in forza di un mero automatismo, senza neppure specificare quale fosse la condotta integrante, nel caso concreto, il reato di cui all’art. 73, comma IV, d.P.R. 309/90 (detenzione, coltivazione o vendita), con conseguente impossibilità di verificare se si versasse, o meno, in una ipotesi di reato “Iucrogenetico”.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 2 e 200 cod. peno e 85-bis d.P.R. 309/90. L’art. 85-bis d.P.R. 309/90, introdotto dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, è stato applicato al caso di specie, nonostante non fosse ancora in vigore alla data della pronuncia della sentenza di primo grado (14/02/2018), momento cui, per costante giurisprudenza, va ancorata l’individuazione della normativa applicabile ex art. 200 cod. pen., che distingue il momento “applicativo” (coincidente con la sentenza di primo grado) da quello “esecutivo”.
Il provvedimento impugnato ha, invece, fatto riferimento alla normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento di sequestro e confisca (19/03/2025), in violazione della ratio dell’art. 200 cod. peno ed in contrasto con il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la confisca ex art. 240-bis cod. peno è regolata dal principio di retroattività nei limiti dell’art. 200, comma l, cod. pen., dovendosi aver riguardo alla legge vigente al momento della sentenza di primo grado.
2.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 240-bis cod. peno e 85-bis d.P.R. 309/90, e vizio di motivazione apparente in ordine al requisito della sproporzione. L’ordinanza impugnata ha omesso di confrontarsi con la documentazione reddituale prodotta, liquidando le doglianze con formule apodittiche (“ricostruzione dello stile di vita della famiglia in termini non realistici … risparmio non realistico e comunque incompatibile con una conduzione di vita ordinaria ancorché modesta”), laddove dalla documentazione (dettagliatamente indicata nel ricorso e integrata con la memoria di correzione e integrazione depositata 1’11/05/2026) emerge che la capacità di risparmio della famiglia era ben superiore al valore dei beni confiscati.
La Corte di appello ha omesso, altresì, di procedere al dovuto confronto con i criteri di valutazione della spesa media familiare, senza tenere conto del fatto, evidenziato dalla difesa, che il provvedimento genetico aveva applicato, per il calcolo della spesa media familiare secondo le tabelle ISTAT, la colonna relativa ai lavoratori autonomi, anziché quella riferita ai lavoratori dipendenti (operai e assimilati), cui appartiene quale socio-lavoratore dipendente della s.n.c.
Tale errore aveva determinato un artificioso innalzamento della soglia di spesa media e, conseguentemente, un’alterazione del rapporto di sperequazione cui l’ordinanza impugnata non ha posto rimedio, pur riconoscendo che la tabella di riferimento corretta era quella indicata dalla difesa.
2.4. Con il quarto motivo sono stati dedotti violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 240-bis cod. peno e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., e vizio di motivazione apparente in ordine alla riconducibilità dei beni al condannato e alla loro legittima provenienza.
Costituisce principio consolidato che, in tema di sequestro e confisca di beni intestati a terzi, incombe sull’accusa l’onere di provare, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, la divergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene.
Nel caso di specie, i provvedimenti (sia quello genetico che quello impugnato) hanno fondato il giudizio di disponibilità in capo a dei beni intestati alla coniuge sul solo dato che era beneficiario della polizza in caso di morte di circostanza priva di valore dimostrativo, poiché il beneficiario di una polizza vita non ha, finché il contraente è in vita, alcun potere di disposizione sul bene (riscatto, sospensione, incasso), salvo clausola di irrevocabilità qui insussistente.
La Corte di appello non ha, inoltre, tenuto conto di ulteriori indici di segno contrario, quali il regime di separazione dei beni adottato dai coniugi al matrimonio (26/6/2006), nonché il fatto che aveva fatto ricorso, nel 2019, a un prestito personale e, successivamente, a un prestito della madre, condotta incompatibile con la ritenuta disponibilità dei beni in sequestro. L’ordinanza è censurabile anche con riferimento alla motivazione resa con riferimento alla deduzione difensiva circa la legittima provenienza della provvista della polizza intestata a La Corte di appello non ha, sul punto, considerato la circostanza che la terza interessata ha documentato, tramite dichiarazioni dei propri fratelli e documentazione bancaria, di aver ricevuto dalla propria famiglia di origine, prima del 2015, complessivi 24.500 euro (20.000 euro dal padre nel 2013, comprovati da assegni circolari, e 4.500 euro nel 2014), somme che hanno costituito la provvista per l’acquisto della polizza sequestrata. Quanto al conto corrente postale, non risulta né delegato né esecutore di operazioni sul conto, e in ogni caso il conto presentava saldo pari a zero a dicembre 2015, a riprova dell’insussistenza di un comprovato collegamento con il condannato.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta di trattazione orale, il Procuratore generale ha depOSitato conclusioni scritte, come in epigrafe indicato.
4. Con memoria di replica del 7/09/2026, il difensore dei ricorrenti ha evidenziato che, secondo la prospettazione del Procuratore Generale, il ricorso sarebbe inammissibile sul rilievo che le doglianze proposte sarebbero già state sottoposte al vaglio di un giudice di secondo grado. Tale assunto, tuttavia, non corrisponde alla realtà processuale, poiché la decisione concernente la confisca è stata assunta dallo stesso giudice che aveva già adottato il provvedimento ablativo, nella diversa veste di giudice dell’opposizione. Non si è dunque in presenza di un giudizio di cognizione articolato su due gradi di merito, bensì di un procedimento esecutivo nel cui ambito le specifiche doglianze sono state formulate, per la prima volta, in sede di opposizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. II ricorso è fondato limitatamente alla seconda censura prospettata con il primo motivo ed a quelle proposte con il quarto motivo, dal cui accoglimento consegue l’assorbimento del terzo motivo.
2. In via preliminare, sebbene l’odierno ricorso sia comune ad entrambi i ricorrenti, va operata una distinzione della rispettiva posizione, quanto a legittimazione ed interesse ad impugnare, in relazione ai diversi motivi prospettati.
2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con riferimento alla fattispecie della confisca di prevenzione, hanno affermato il principio (già in precedenza affermato, tra le altre, da Sez. 6 n. 48761 del 14/11/2023, Rv. 285650-01 e Sez. 6, n. 5094 del 09/01/2024, Rv. 286058-01) secondo cui “[i]n caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto” (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300- Il medesimo principio è stato, successivamente, affermato anche in relazione alla fattispecie, ricorrente nel caso in esame, della confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., da Sez. 5, n. 31870 del 12/09/2025, Rv. 288582-01, secondo cui “[i]n caso di sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. peno avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, ma non è legittimato a contestare i presupposti per l’applicazione della misura, ivi compresi quello della ragionevolezza temporale tra acquisto del bene e commissione del reato che legittima l’ablazione e quello della sproporzione fra valore del bene confiscato e reddito dichiarato dal condannato” (in senso conforme, Sez. 3, n. 36354 del 7/10/2025, Santoro, Rv. 288831-01). Nello stesso senso è l’ulteriore pronuncia resa da Sez. 1, n. 23789 del 24/03/2026, Rv. 290177-01, secondo cui “[i]n tema di confisca cd. allargata ex art. 240-bis cod. pen., il terzo intestatario può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità o la disponibilità dei beni sottoposti a vincolo, sicché il giudice dell’esecuzione, al quale il terzo si sia rivolto per ottenere la revoca del provvedimento ablativo, non può rilevarne d’ufficio l’illegalità in relazione ad aspetti relativi ai presupposti applicativi della misura, quale quello della ragionevolezza temporale tra l’epoca di acquisizione del bene e quella di svolgimento dell’attività criminosa, non :ssendogli consentita l’adozione officiosa / di un provvedimento favorevole fondato su questioni giuridiche che la parte non può invocare.” In motivazione, la Corte ha evidenziato come il principio affermato dalle Sezioni Unite Putignano, pur pronunciato nella materia delle misure di prevenzione, abbia portata generale e sia suscettibile di applicazione in tema di confisca penale, per l’evidente analogia di ratio.
2.2. Alla luce di tale orientamento, cui il Collegio ritiene di aderire, la legittimazione della ricorrente alla proposizione del ricorso va riconosciuta solo con riferimento alla censura prospettata con il quarto motivo, incentrata sulla effettiva titola rità dei ben i seq uestrati.
Ciò, peraltro, nel caso di specie, non incide sull’ammissibilità degli ulteriori motivi di ricorso, siccome proposti, contestualmente, da soggetto condannato nei cui confronti è stata disposta la confisca, cosicché neppure si pone la questione della rilevabilità ex officio dell’illegalità della misura di sicurezza patrimoniale, ammessa in presenza di una macroscopica violazione che risulti manifesta dal provvedimento soggetto al vaglio di legittimità da Sez. 1, n. 6072 del 12/11/2025, dep. 2026, Colantuono, Rv. 289501-01, pronuncia dalla quale, peraltro, Sez. 1, Rv. 290177-01 cit., ha dissentito.
2.3. Specularmente, quanto alla posizione di va affermato il difetto di interesse a ricorrere limitatamente alla menzionata censura concernente l’effettiva titolarità dei beni sequestrati.
Le Sezioni Unite Putignano hanno richiamato il principio espresso da Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, Loiero, Rv. 281389-01 secondo cui “[i]n materia di misure di prevenzione, nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto che si limiti a dedurre l’insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario, mentre è ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l’esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all’atteni mento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l’applicazione del provvedimento” (conf. Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv. 271822-01): principio, anche in questo caso, generale suscettibile di applicazione in tema di confisca penale per l’evidente analogia della ratio.
La censura rimane, in ogni caso, ammissibile in quanto prospettata, con l’unico atto di ricorso, contestualmente da che, come detto, rispetto alla questione, è non solo legittimata ma titolare di specifico interesse ad impugnare, dovendosi comunque scongiurare il rischio che la declinazione dell’interesse finisca per precludere la verifica di tutti i presupposti della misura ablativa (sul tema, riferito alla materia dei sequestri, si rinvia a Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, Calvarese, in motivazione).
3. Venendo al merito delle questioni poste con il ricorso, va rilevato che con il primo motivo vengono prospettate due distinte questioni.
3.1. La prima doglianza si incentra sull’erronea individuazione, da parte del primo giudice, del reato presupposto, ascritto alla categoria dei reati di cui all’art. 51, comma 3-bis cod. peno in forza della contestata circostanza aggravante del metodo mafioso, in realtà esclusa in sede di sentenza di condanna, intervenuta in relazione al solo reato di cui all’art. 73, comma IV, d.P.R. 309/90, la cui incidenza determinante nella valutazione dei presupposti della confisca non sarebbe stata adeguatamente valutata dalla Corte di appello nel provvedimento impugnato. A tale doglianza è strettamente connessa la censura prospettata con il secondo motivo di ricorso, con il quale ci si duole dell’applicazione retroattiva dell’art. 85-bis d.P.R. 309/90, norma che costituirebbe la base legale per la confisca in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 e che si assume sopravvenuta alla sentenza di condanna di primo grado e, ciononostante, applicata nel caso di specie.
Le censure sono infondate.
3.2. È senz’altro corretto il dato di fatto evidenziato nel ricorso concernente il richiamo, nel provvedimento genetico, dell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., della cui erroneità, peraltro, si dà atto nel provvedimento impugnato. E, tuttavia, il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 rientra comunque, autonomamente, tra i reati-spia rilevanti ai fini dell’art. 240-bis cod. pen., in virtù del meccanismo di rinvio dell’art. 85-bis d.P.R. 309/90, che, per quanto a breve di dirà, è pienamente applicabile, ratione temporis, al caso in esame. La previsione dell’art. 73 d.P.R. 309/90 tra i reati-spia ai fini della confisca allargata non è stata introdotta ex novo dall’art. 85-bis d.P.R. 309/90, essendo tale ipotesi già prevista tra i reati presupposto in forza dell’art. 12-sexies d.1. n. 306 del 1992, poi abrogato e sostituito, con d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, in piena continuità normativa, dagli artt. 240-bis cod. peno e 85-bis d.P.R. 309/90. Tale conclusione, che poggia sulla chiara formulazione delle norme evocate, trova espressa conferma nella pronuncia delle Sezioni Unite Crostella (n. 27421 del 25/02/2021, Rv. 281561-01) che, nell’affermare la regola secondo cui “[i]1 giudice dell’esecuzione può disporre la confisca ex art. 240-bis cod. peno in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di “ragionevolezza temporale”, fino alla pronuncia della sentenza per il cd. “reato spia”, salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima”, hanno chiarito, in motivazione, che la mancata inclusione dell’art. 73 d.P.R. 309/90 “nel catalogo dei reati che impongono la confisca, contenuto nell’art. 240-bis cod. pen., non ostacola l’applicazione della misura ablativa, atteso che con il d.lgs. n. 21 del 2018 [ … ] sono stati introdotti l’art. 240-bis con il medesimo contenuto delle norme abrogate e [ … ] l’art. 85-bis [ … ]. Il fenomeno della successione di leggi nel tempo [ … ] non ha determinato l’eliminazione della possibilità della sua applicazione a fattispecie concrete antecedenti”.
L’errore sul richiamo all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. peno rimane, dunque, privo di rilievo quanto alla individuazione della base legale della confisca, mentre, come si dirà (§ 3.4) incide sulla valutazione dei presupposti della misura e, in particolare, della delimitazione del range temporale.
Ugualmente infondato è l’assunto, oggetto del secondo motivo, secondo cui, nel caso in esame, la confisca conseguirebbe ad una indebita applicazione retroattiva dell’art. 85-bis d.P.R. 309/90, per la quale, come si è detto (§ 3.2), la confisca allargata era già prevista prima dell’introduzione dell’art. 85- bis cito La questione dell’applicazione retroattiva della norma sarebbe stata prospetta bile ove la fattispecie per la quale è intervenuta condanna fosse stata riconducibile all’ipotesi di cui al comma quinto dell’art. 73 d.P.R. 309/90, cui è stata estesa l’applicabilità dell’art. 85-bis d.P.R. 309/90 per effetto della modifica introdotta dall’art. 4, comma 3-bis d.1. 15 settembre 2023, n. 123 (introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159).
Ed è in relazione a tale ipotesi, diversa da quella in esame, che questa Corte ha affermato il principio secondo cui “[i]n tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, la modifica introdotta all’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dall’art. 4, comma 3-bis d.1. 15 settembre 2023, n. 123 (introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159), che ha incluso la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., si applica retroattivamente entro i limiti dettati dall’art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, ai fini della individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado) (Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, Rv. 285602-01; nello stesso senso, quanto alla confisca di prevenzione, Sez. 6, n. 21491 del 16/02/2015, Rv. 263768-01).
I precedenti richiamati dal ricorrente non risultano, per tale ragione, conferenti, se non nel senso di evidenziare l’errore di diritto in cui è effettivamente incorsa la Corte di appello.
Muovendo dalla premessa – corretta – della natura di misura di sicurezza patrimoniale atipica della confisca ex art. 240-bis cod. pen., sottratta al divieto di retroattività delle norme sanzionatorie sfavorevoli (Sez. 11/07/2024, dep. 2025, Rv. 287500-01; Sez. U, n. 8052/2023, dep. 2024, Rizzi, Rv. 285852-01; Corte Costo n. 24/2019; Sez. U, n. 31617/2015, Lucci, Rv. 264434-01; Sez. U, n. 4145/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209-01), la Corte territoriale ne ha tratto, sul presupposto erroneo che si ponga nel caso in esame una questione di applicazione retroattiva della norma, una conseguenza giuridicamente errata, laddove afferma che “la confisca relativa al combinato disposto degli artt. 240-bis c.p. e 85-bis in relazione alla sentenza di secondo grado del 5 febbraio 2020, sia stata validamente adottata alla luce della legge vigente al momento dell’emissione del provvedimento di sequestro preventivo e Come correttamente evidenziato nel ricorso, infatti, la retroattività della confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., come anche della confisca di prevenzione, incontra il limite, individuato dagli arresti richiamati, della pronuncia della sentenza di primo grado.
Si tratta, tuttavia, di errore di diritto che non si riflette, sotto tale profilo, sulla correttezza della decisione ed in particolare sulla individuazione dell’art. 85- bis cito quale base legale della confisca, applicabile ratione temporis al caso di specie.
3.4. È, invece, fondata la seconda doglianza, prospettata con il primo motivo di ricorso, concernente l’ampiezza del range temporale considerato ai fini della valutazione della sproporzione, avuto riguardo alla fattispecie concreta, in cui la condanna è intervenuta per un unico fatto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R.
3.4.1. Va, in proposito, chiarito che non è in discussione la circostanza l’art. 73 d.P.R. 309/90 costituisca fattispecie caratterizzata da una potenzialità lucrogenetica, astrattamente sussistente anche laddove sia configurabile la fattispecie di lieve entità di cui al comma 5, come chiarito dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 166/2025, ha precisato che «[I]’indubbia esiguità di contenuto offensivo di ciascuna condotta – e, correlativamente, la modestia dei profitti che derivano, ad esempio, dalle singole attività di cessione o di coltivazione di contenuti quantitativi di sostanze stupefacenti – non è, infatti, incompatibile con il dato di esperienza per cui i loro autori spesso traggono abitualmente i propri redditi proprio da quelle attività, specie quando essi siano privi di occupazione stabile o, comunque, regolare. Ciò rende non irragionevole la presunzione relativa, stabilita dal legislatore, di origine criminosa dei beni e del denaro di cui l’imputato sia trovato in possesso, e di cui egli non riesca a giustificare altrimenti la proven ienza».
Né è necessario che il reato-spia sia connesso alla criminalità organizzata. La stessa sentenza n. 166 del 2025, richiamando la sentenza n. 33 del 2018, ha, infatti, precisato che «sebbene originariamente, nel nostro ordinamento, «l’obiettivo della confisca “allargata” fosse stato esplicitamente individuato nel contrasto all’accumulazione dei patrimoni della criminalità organizzata, e mafiosa in specie, e alla loro infiltrazione massiccia nel circuito economico», dal 1994 a oggi il legislatore ha progressivamente aggiunto all’elenco dei “reati matrice”, o “reati spia”, una serie di figure criminose che non postulano necessariamente alcuna «organizzazione stabile e strutturata, diretta al conseguimento di profitti illeciti», ma «possono essere perpetrati in contesti del tutto avulsi da questa e che neppure implicano, in modo assoluto e indefettibile, la qualità di delinquente “seriale” del loro autore» (punto 10 del Considerato in diritto).» L’esclusione, nel caso in esame, del metodo mafioso non preclude, dunque, di per sé l’applicazione della confisca. Incide tuttavia, come lamentato dal ricorrente, sui termini della verifica che il giudice è chiamato a compiere: venuto meno il collegamento del fatto con un contesto di criminalità organizzata, la presunzione di illecita accumulazione non può più fondarsi su tale contesto, ma richiede l’accertamento in concreto di cui si dirà.
3.4.2. La sentenza n. 166 del 2025 ha, peraltro, ribadito il principio già affermato con sentenza n. 33 del 2018, secondo cui «[q]uando si discuta di singoli fatti di reato che non risultino commessi in un ambito di criminalità organizzata, né in esecuzione di un programma criminoso dilatato nel tempo, al giudice deve necessariamente riconoscersi «la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità del suo autore – le quali valgano, in particolare, a connotare la vicenda criminosa come del tutto episodica ed occasionale e produttiva di modesto arricchimento – il fatto per cui è intervenuta condanna esuli in modo manifesto dal “modello” che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza da parte del condannato» (punto 11 del Considerato in diritto)>>, dovendosi, in tale ultima ipotesi, escludere l’operatività della presunzione (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella).
3.4.3. La Corte costituzionale ha, altresì, ribadito il rilievo, che in tale contesto, assume il criterio della «ragionevolezza temporale» (o «congruità temporale» secondo Corte costo n. 166 del 2025), delineato dalla giurisprudenza di legittimità anteriormente alle Sezioni Unite Crostella e ampiamente reiterato anche in epoca successiva (v. tra le tante, Sez. l, 23/01/2024, n. 25239, Rv. Come chiarito dalle Sezioni Unite Crostella, «[c]on tale locuzione s’intende significare che il momento di acquisto del bene non deve essere talmente lontano dall’epoca di realizzazione del “reato-spia” da determinare l’irragionevolezza della presunzione di derivazione da una attività illecita, pure diversa e complementare rispetto a quella giudicata (Sez. l, n. 41100 del 16/04/2014, Persichella, Rv. 260529; Sez. 4, n. 35707 del 07/05/2013, D’Ettorre, Rv. 256882; Sez. l, n. 2634 del 11/12/2012, Capano, Rv. 254250, Sez. 4, n. 12734 del 16/01/2014, Valentino; Sez. l, n. 11049 del 05/02/2001, Di Bella, Rv. 226051). Si tratta di un criterio necessario onde «evitare una abnorme dilatazione della sfera operatività dell’istituto della confisca “allargata”, quale legittimerebbe altrimenti – anche a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista – un monitoraggio patrimoniale esteso all’intera vita del condannato.
Risultato rischierebbe rendere problematico l’assolvimento dell’onere dell’interessato particolarmente giustificare provenienza dei beni (ancorché inteso come di semplice allegazione), il quale tanto più si complica quanto più è retrodatato l’acquisto del bene da confiscare» (punto 11 del Considerato in diritto della sentenza Corte costo n 33 del 2018) e da considerarsi «imprescindibile anche alla luce degli standard convenzionali di tutela dei diritti dell’interessato, come si evince dalla recentissima pronuncia della Corte EDU Corte europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, 25 settembre 2025, Isaia e altri contro Italia» (punto 5.3 del Considerato in diritto della sentenza n. 166 del Tale criterio, come ricordato dalle Sezioni Unite Crostella, trova riscontro anche nelle fonti normative sovranazionali, e, in particolare, nel considerando n. 21 della Direttiva 2014/42/UE, ripreso dal considerando n. 29 della Direttiva (UE) 2024/1260, che l’ha sostituita, quanto alla possibilità per gli Stati membri di «fissare un periodo di tempo entro il quale è possibile ritenere che i beni siano derivati da condotte criminose».
3.4.4. Il legislatore nazionale, nel dare attuazione alla Direttiva (UE) 2024/1260 con il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 186, ha “positivizzato” il criterio.
L’art. 2, comma l, lett. a) del decreto ha infatti inserito nell’art. 240-bis cod. peno un nuovo terzo comma, in forza del quale «II giudice dispone la confisca quando accerta la correlazione temporale tra l’epoca di acquisizione dei beni e quella di svolgimento dell’attività delittuosa»; analoga previsione è stata introdotta, con il nuovo art. 24-bis d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per la confisca di prevenzione.
Senza che occorra, in questa sede, soffermarsi sui risvolti applicativi di tali disposizioni, va rimarcato come il recente intervento si ponga in linea di continuità con l’elaborazione giurisprudenziale, di legittimità e costituzionale, in punto di “ragionevolezza” o “congruità temporale” tra il momento di acquisto del bene e l’epoca di realizzazione del “reato-spia”, quale requisito di legittimità della confisca, della cui verifica il giudice è tenuto a dare adeguata motivazione.
3.4.5. Nella prospettiva delineata, la fascia di «ragionevolezza temporale», entro la quale la presunzione è destinata ad operare, va determinata tenendo conto anche delle diverse caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela agli effetti della misura ablatoria (Corte costo n. 33 del 2018; Sez. U Crostella, cit.; Sez. 6, n. 10684 del 17/01/2023, non mass; Sez. l, n. 6072 del 12/11/2025, dep. 2026, Rv. 289501- In altri termini, il momento dell’acquisto dei beni da sottoporre a confisca non è indifferente alla dimensione temporale del reato “presupposto”, ma deve essere delimitato sulla base di una ragionevole distanza dallo stesso, sia se antecedente, sia se successivo.
Ebbene, nel caso in esame l’accertamento della sproporzione risulta esteso al quadriennio 2014-2018 a fronte di un unico episodio ex art. 73, comma 4, d.P.R.
n. 309 del 1990 commesso il 7/03/2016. Il giudice dell’opposizione, pur dando atto dell’erroneo inquadramento del reato-spia tra quelli di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. peno operato nel provvedimento genetico, non ne ha tratto le conseguenze sul piano della verifica dei presupposti. Non ha chiarito le ragioni per cui il fatto, escluso il suo collegamento con un contesto di criminalità organizzata e di cui non è neppure precisata la natura (coltivazione, detenzione, vendita o cessione), sia da ritenersi sintomatico di un’attività delittuosa ulteriore produttiva di profitti. Né ha chiarito quelle per le quali gli acquisti di beni effettuati nell’ampio arco temporale considerato si debbano presumere di derivazione illecita.
4. È, altresì, fondato il quarto motivo.
4.1. La confisca allargata può essere disposta sia nei confronti dei beni (mobili, immobili, denaro o altre utilità) in possesso o in proprietà del condannato per uno dei reati espressamente indicati nella disposizione normativa, sia dei beni a questi riferibili ma intestati a terzi (persone fisiche o giuridiche che siano), in caso di sproporzione del valore di tali beni rispetto al reddito o alla capacità economica del condannato, complessivamente intesa.
Tuttavia, ai fini dell’operatività della confisca di cui all’art. 240-bis cod. peno nei confronti del terzo estraneo alla commissione di uno dei reati menzionati da tale norma, grava sull’accusa l’onere di provare, in forza di elementi fattuali che si connotino di gravità, precisione e concordanza, l’esistenza della discordanza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, non essendo sufficiente la sola presunzione fondata sulla sproporzione tra valore dei beni intestati e reddito dichiarato dal terzo, atteso che tale presunzione è prevista dall’art. 240-bis cito solo nei confronti dell’imputato (cfr. Sez. 5, n. 7733 del 20/11/2025, dep. 27/02/2026, Rv. 289955-01; Sez. 2, n. 33656 del 25/09/2025, Della Gatta, non massimata; Sez. 2, n. 37880 del 15/06/2023, D’Angelo, Rv. 285028-01). Nel caso in esame, a fronte delle doglianze della terza interessata che aveva rivendicato l’esclusiva titolarità dei beni oggetto di confisca (oltre che la loro legittima provenienza), la Corte di appello si è limitata ad affermare che “in relazione, poi, alle censure di merito inerenti la riferibilità a delle somme investite dalla moglie nella polizza assicurativa (di cui lo stesso è beneficiario in caso di decesso della moglie) e nel deposito postale, si evidenzia la loro assoluta inverosimiglianza”, senza tuttavia spiegarne le ragioni.
Né rileva la precisazione operata dalla Corte di appello nel passaggio immediatamente successivo della motivazione, laddove ricollega tale giudizio alla circostanza che il provvedimento di sequestro e di confisca “ha puntualmente ripercorso la situazione patrimoniale dei coniugi e ha circostanziato la parte del patrimonio da connettere presuntivamente al periodo temporale in cui si sono verificati i c.d. reati “spia”, trattandosi di argomento semmai riferibile al giudizio di sproporzione, che nulla dice quanto alla effettiva titolarità dei beni.
Del tutto inadeguata, rispetto al tema in esame, è poi l’affermazione, rinvenibile nell’ordinanza, secondo cui le “giustificazioni alternative concernenti le dinamiche familiari di … in seguito a questioni ereditarie” sarebbero da ritenersi “meramente ipotetiche ed assertive prive di concreto riscontro”. Si tratta, infatti, di affermazione generica e pertinente, al più, alla legittima provenienza del denaro investito nei beni sequestrati, senza che, ancora, siano indicati gli elementi fattuali connotati da “gravità, precisione e concordanza” idonei a comprovare l’effettiva riconducibilità al condannato, anziché alla terza interessata, dei beni oggetto di confisca.
5. L’accoglimento dei motivi di ricorso nei limiti indicati determina l’assorbimento del terzo motivo, incentrato sul requisito della sproporzione, da rivalutarsi alla luce dell’esito del nuovo giudizio sui punti della decisione oggetto di annullamento. p.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovO giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione.
Così deciso, il 15/09/2026
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 200 c.p. – Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone
- Art. 240 c.p. – Confisca
- Art. 240-bis c.p. – Confisca in casi particolari
- Art. 51 c.p.p. – Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale