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Corruzione per esercizio della funzione e violazione formale dell’accordo quadro (Cass. pen., Sez. II, n. 23031 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, la distinzione tra la corruzione propria di cui all’art. 319 cod. pen. e la corruzione per l’esercizio della funzione di cui all’art. 318 cod. pen. non si fonda sulla mera violazione formale di regole amministrative, ma sulla concreta lesione dell’interesse pubblico. Per la configurabilità dell’atto contrario ai doveri di ufficio è necessario che la condotta del pubblico agente sia abusiva o arbitraria, realizzata anteponendo all’interesse pubblico il vantaggio particolare del privato. La violazione di una disposizione amministrativa, come un accordo quadro che limiti la scelta del contraente, integra l’atto contrario ai doveri di ufficio solo se determina un pregiudizio per l’interesse pubblico, non anche quando la condotta rimane costantemente orientata al soddisfacimento di tale interesse e non genera danno per la pubblica amministrazione. In materia di confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen., in caso di illecito plurisoggettivo, l’ablazione può essere disposta per l’intera entità del profitto nei confronti di uno solo dei concorrenti solo quando non sia possibile definire la misura della effettiva partecipazione di ciascuno alla formazione del profitto; ove tale misura sia ricostruibile, la confisca non può eccedere quanto concretamente conseguito da ciascun concorrente.

Il Fatto

Il primario di una struttura ospedaliera pubblica e due referenti di una società produttrice di protesi erano stati condannati per il reato di corruzione propria aggravata, con contestuale riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen.. La vicenda riguardava un accordo corruttivo in forza del quale il pubblico ufficiale, in cambio di utilità consistenti nella disponibilità di un sistema di navigazione chirurgica e nella sponsorizzazione di un programma televisivo, avrebbe favorito l’acquisto delle protesi della società privata. Il giudice di rinvio aveva distinto due segmenti temporali: fino al 31 agosto 2014 la condotta era stata riqualificata come corruzione per l’esercizio della funzione ed era stata dichiarata la prescrizione; per il periodo successivo, caratterizzato dalla vigenza di un accordo quadro che limitava la libertà di scelta del contraente, la Corte aveva invece ravvisato la più grave fattispecie della corruzione propria. Avverso tale qualificazione ricorrevano gli imputati, contestando anche la confisca per equivalente disposta in solido nei loro confronti.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi, annullando senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. Il Collegio ha innanzitutto richiamato il principio secondo cui l’atto amministrativo, nel sindacato penale, deve essere “retrocesso a fatto”: ciò che rileva non è la legittimità formale dell’atto, ma la condotta concreta del pubblico ufficiale rispetto alla funzione esercitata. Per la sussistenza dell’atto contrario ai doveri di ufficio, la violazione formale di regole amministrative non è sufficiente, essendo necessario che la condotta infedele leda l’interesse pubblico, anteponendo ad esso il vantaggio particolare del privato (Sez. 6, n. 18125 del 2019/2020).

Applicando tale criterio alla fattispecie, la Corte ha osservato che la violazione dell’accordo quadro, pur potendo rendere gli atti compiuti irregolari o illegittimi, non aveva reso abusiva o arbitraria la condotta del primario, il cui comportamento era rimasto costantemente orientato al perseguimento dell’interesse pubblico alla migliore cura del paziente. La Corte ha valorizzato l’assenza di danno per la pubblica amministrazione, il ribasso del prezzo delle protesi operato dalla società fornitrice e la mancata proposizione di azioni da parte delle società concorrenti.

Con riguardo alle utilità successive all’accordo quadro, il Collegio ha escluso che il perdurante utilizzo del navigatore chirurgico e la sponsorizzazione del programma televisivo fossero eziologicamente riferibili alla violazione delle nuove regole, trattandosi di utilità la cui genesi risaliva al patto originario, ormai oggetto di prescrizione, e prive di dimostrata ricaduta in termini di incremento della notorietà del pubblico ufficiale. La Corte ha concluso che il fatto, nutrendosi di un comportamento unitariamente considerato, andava sussunto nell’alveo della corruzione per l’esercizio della funzione di cui agli artt. 318 e 321 cod. pen., con conseguente declaratoria di estinzione per prescrizione.

La Corte ha infine annullato la confisca per equivalente disposta nei confronti delle due coimputate, richiamando il principio delle Sezioni Unite “Massini” (Sez. U, n. 13783 del 2025) secondo cui l’ablazione non può eccedere quanto concretamente conseguito da ciascun concorrente, ove la misura della partecipazione al profitto sia ricostruibile. Poiché il profitto era stato individuato nelle utilità percepite dal solo pubblico ufficiale, alcuna confisca poteva essere disposta nei confronti delle altre imputate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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