La proroga del periodo di prova richiede la forma scritta (Cass. civ. Sez. L n. 17081 del 31.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga del periodo di prova, ove ammessa dal contratto individuale, deve risultare da atto scritto e deve essere sorretta da motivazione e comunicata al lavoratore, a pena di nullità. Il requisito della forma scritta, richiesto ad substantiam dall’art. 2096 cod. civ. per il patto di prova, si estende alla variazione in senso modificativo del relativo termine, incidendo essa sul requisito formale inderogabile disposto a tutela dell’interesse del lavoratore al carattere definitivo del rapporto. Il limite massimo di durata della prova fissato dalla contrattazione collettiva non impedisce l’inserimento nel contratto individuale, con clausola di miglior favore, di un periodo più breve, il cui decorso segna il momento in cui il contratto, in mancanza di comunicazione del mancato superamento, diviene definitivo.
Il Fatto
Un lavoratore, assunto con contratto di prova di sei mesi prorogabile, veniva licenziato per mancato superamento della prova dopo la scadenza del termine originario. La Corte d’appello di Roma confermava la legittimità del recesso, ritenendo che la proroga, pur dovendo essere motivata, non richiedesse la forma scritta né la comunicazione al lavoratore. Avverso tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto legittima una proroga del periodo di prova non scritta e non comunicata. Il Collegio ha osservato che la forma scritta richiesta dall’art. 2096 cod. civ. per l’assunzione in prova è richiesta ad substantiam, con nullità assoluta del patto in mancanza, e che tale requisito deve sussistere sin dall’inizio del rapporto senza possibilità di equipollenti o sanatorie. La necessità della forma scritta è stata affermata anche per la proroga, in quanto incide in senso modificativo sul termine inderogabilmente soggetto al requisito formale.
La Corte ha valorizzato la clausola del contratto individuale che prevedeva una “proroga motivata”, ritenendo le espressioni adoperate significative della prescrizione di una proroga da farsi per iscritto. Il richiamo al penultimo comma dell’art. 13 del Regolamento allegato al R.D. n. 148/1931, che descrive una procedura caratterizzata da passaggi regolati per iscritto, è stato ritenuto logicamente incompatibile con la lettura accolta dai giudici di merito. La lettera di licenziamento, contenente un espresso cenno alla proroga “formalizzata con lettera prot.”, è stata considerata sintomo della consapevolezza datoriale dell’imprescindibilità del requisito.
Quanto alla durata, la Corte ha chiarito che il riferimento del contratto individuale all’art. 13 del Regolamento non rende automaticamente applicabile il limite annuale, essendo tale termine definito dall’art. 18 del c.c.n.l. come limite massimo, il che legittima l’inserimento di un periodo più breve con clausola di miglior favore. Accertato che nessuna proroga scritta era stata comunicata alla scadenza dei sei mesi, la Corte ha dichiarato la nullità della proroga e l’illegittimità del licenziamento intimato dopo il decorso del termine.
Il settimo motivo, relativo alla violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, è stato invece rigettato. La Corte ha ribadito il carattere relativo di tale principio, compatibile con intervalli temporali necessari per l’accertamento dei fatti, specie in presenza di complessità organizzativa aziendale, rimanendo riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze che giustificano il ritardo. Accolto il primo motivo, assorbiti i motivi dal secondo al sesto, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello per la determinazione delle conseguenze dell’illegittimità del licenziamento.
Nota della Redazione
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