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Il soccorso in mare scrimina il trasporto dei migranti fino al porto sicuro (Cass. pen. n. 32090 del 27.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’adempimento del dovere di soccorso in mare, previsto dalle convenzioni internazionali (SOLAS, SAR, UNCLOS) e dall’obbligo consuetudinario di cui all’art. 10, comma 1, Cost., integra la causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen. e non si esaurisce con il recupero dei naufraghi a bordo, ma si estende fino al loro sbarco in un “luogo sicuro”, la cui individuazione costituisce il completamento dell’operazione di salvataggio. Ne consegue che la scelta del porto di approdo, anche se non rispondente alle regole che impongono il porto più vicino, non è idonea ad escludere la legittimità della condotta di trasporto, potendo al più integrare un illecito amministrativo. Per la configurabilità del reato di cui all’art. 12 d.lgs. n. 286/1998 è necessario che la condotta di trasporto sia univocamente e teleologicamente finalizzata a procurare l’ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato, evenienza che deve essere provata oltre ogni ragionevole dubbio, specie quando il trasporto sia avvenuto a seguito di un doveroso atto di salvataggio. In tal caso, grava sul giudice di merito l’onere di motivare in modo stringente sulla finalizzazione della condotta, dissipando i dubbi sugli elementi indiziari e valutando la fondatezza delle richieste istruttorie volte a verificare la fattibilità tecnica dell’ipotizzato trasbordo clandestino.

Il Fatto

Il Tribunale di Locri condannava due soggetti alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 80.000,00 di multa ciascuno per il reato di cui all’art. 12 d.lgs. n. 286/1998, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante di cui all’art. 12, comma 3, lett. a). Agli imputati era contestato di aver trasportato otto cittadini iraniani dalle coste della Turchia sino a Roccella Jonica, dopo averli soccorsi in mare mentre erano alla deriva in prossimità delle coste greche, così procurandone l’ingresso illegale nel territorio dello Stato. La Corte d’appello di Reggio Calabria confermava la sentenza di primo grado, escludendo la scriminante dello stato di necessità e ritenendo provata la finalizzazione della condotta all’ingresso clandestino. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione le difese degli imputati.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel prioritario esame della scriminante, afferma che l’attività di salvataggio dei naufraghi non si esaurisce con il loro recupero a bordo della nave, ma comporta l’obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro. Richiamando la sentenza Sez. 3, n. 6626 del 2020, la Corte precisa che una nave in mare, in balia degli eventi meteorologici e non in grado di garantire i diritti fondamentali delle persone soccorse, non può essere qualificata “luogo sicuro”. La condotta di navigazione fino alle acque territoriali italiane, pertanto, risulta scriminata dall’adempimento del dovere ex art. 51 cod. pen., essendo la scelta del porto il completamento dell’operazione di soccorso, ancorché erronea e potenzialmente fonte di illecito amministrativo.

La Corte osserva, poi, che per la configurazione del reato di cui all’art. 12 d.lgs. n. 286/1998 è necessario che la condotta sia “finalisticamente e univocamente orientata” a procurare l’ingresso illegale dello straniero, come già affermato da Sez. 1, n. 22819 del 2014 e Sez. 1, n. 40624 del 2014. Tale finalizzazione, nel caso di specie, non risulta adeguatamente motivata. Il mancato approdo nel porto greco più vicino è un argomento ambiguo, suscettibile di spiegazioni alternative, e non può fondare la condanna. L’unico elemento oggettivo rilevante è il presunto trasporto dei migranti sul tender in direzione della costa, ma l’attendibilità di tale dato, basato sulla sola visione radar, richiede una verifica alla luce delle dichiarazioni dell’operante che parlava di “sagome nere” e di un “primo apprezzamento”.

La Corte rileva, inoltre, un difetto di motivazione in ordine al mancato accoglimento delle richieste istruttorie volte ad accertare la capienza e l’autonomia del tender, la distanza tra il catamarano e la costa e la manovra compiuta. Tali accertamenti avrebbero potuto corroborare o smentire l’ipotesi accusatoria. La Corte evidenzia come la complessiva ricostruzione dei fatti — imbarcazione regolarmente immatricolata, arrivo preannunciato alle autorità portuali, precedenti viaggi sulla stessa rotta — richieda una motivazione stringente per superare i dubbi sulla finalizzazione della condotta, non essendo stata fornita una congrua spiegazione sulla compatibilità logica tra l’intenzione criminale e la condotta apparentemente rispettosa delle regole della navigazione.

Quanto alla posizione del passeggero, la Corte osserva che la sentenza è del tutto silente sull’apporto causale dallo stesso fornito alla realizzazione del reato, non essendo stati chiariti i suoi poteri decisionali e il contributo materiale alla condotta tipica. L’annullamento con rinvio si impone per consentire alla Corte d’appello di colmare le lacune motivazionali evidenziate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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