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Lavoro di pubblica utilità non disposto dal giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. VII n. 6277 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada può essere disposto “anche con il decreto penale di condanna”, sicché la relativa istanza non può essere proposta per la prima volta in sede di esecuzione. Al giudice dell’esecuzione è attribuita esclusivamente la competenza a revocare la pena sostitutiva in caso di violazione degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità, non anche quella di applicare l’istituto. È conseguentemente inammissibile, per manifesta infondatezza, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che abbia rigettato la richiesta diretta ad ottenere la sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità in executivis.

Il Fatto

Il GIP del Tribunale di Forlì, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta del condannato volta ad ottenere la sostituzione della pena pecuniaria di euro 425, inflitta con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, con il lavoro di pubblica utilità. Il giudice dell’esecuzione riteneva la richiesta tardiva, in quanto proposta oltre il termine previsto dall’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. Avverso tale provvedimento, il condannato proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Con il ricorso si deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione, sostenendo che la richiesta, pur se avanzata dopo la scadenza del termine di cui all’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., potesse comunque essere proposta in sede di esecuzione ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada.

La Corte di Cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata. L’art. 186, comma 9-bis, cod. strada non attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere di disporre il lavoro di pubblica utilità, ma stabilisce espressamente che questo può essere disposto “anche con il decreto penale di condanna”. La norma conferisce al giudice dell’esecuzione esclusivamente la competenza a revocare la pena sostitutiva in caso di violazione degli obblighi ad essa connessi.

Il provvedimento impugnato aveva pertanto fornito corretta risposta all’istanza, essendo la richiesta preclusa dalla mancata applicazione dell’istituto in sede di emissione del decreto penale. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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