Nessuna abnormità nella restituzione degli atti dopo rigetto del decreto penale (Cass. pen. Sez. IV n. 39386 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, non accogliendo la richiesta di decreto penale di condanna e non dovendo pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., restituisce gli atti al pubblico ministero a norma dell’art. 459, comma 3, cod. proc. pen., non è autonomamente impugnabile per cassazione. In forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all’art. 568, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso è ammissibile solo ove l’atto sia affetto da abnormità. Tale vizio non sussiste quando il provvedimento è espressamente previsto dall’ordinamento e non determina alcuna stasi del procedimento, poiché il pubblico ministero può immediatamente esercitare l’azione penale nelle forme ordinarie o riproporre la richiesta.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza dell’08/07/2025, respingeva la richiesta di decreto penale di condanna avanzata dal pubblico ministero. Il rigetto era fondato sul rilievo che, nel calcolo della pena, non era stata operata la riduzione per il rito prevista dall’art. 459, comma 2, cod. proc. pen.

Il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’abnormità dell’atto e l’erronea applicazione della legge processuale. Sostiene che la motivazione dell’ordinanza sarebbe solo apparente, che la restituzione degli atti creerebbe una stasi del procedimento con regressione alla fase precedente e che, in ogni caso, la riduzione di pena per il rito sarebbe facoltativa.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal dato normativo: l’ordinamento non prevede alcun mezzo di impugnazione avverso il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, non accogliendo la richiesta di decreto penale, restituisce gli atti al pubblico ministero. Opera quindi il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione sancito dall’art. 568, comma 1, cod. proc. pen., che renderebbe il ricorso inammissibile, salvo che si versi in ipotesi di atto abnorme.

Il Collegio ricostruisce la categoria dell’abnormità, elaborata dalla giurisprudenza per rimediare a provvedimenti non altrimenti impugnabili e profondamente errati. Richiama la più autorevole composizione (Sez. U n. 17 del 10/12/1997, Di Battista; Sez. U n. 26 del 24/11/1999, Magnani; Sez. U n. 22909 del 31/05/2005, Minervini; Sez. U n. 5307 del 20/12/2007, Battistella; Sez. U n. 25957 del 26/03/2009, Toni), che la connota in negativo, escludendo che la mera violazione di norme processuali integri il vizio, e in positivo.

Sotto il profilo strutturale, è abnorme il provvedimento avulso dall’ordinamento per singolarità e stranezza del contenuto, o quello che, pur astrattamente espressione di legittimo potere, si esplichi fuori dai casi consentiti. Sotto il profilo funzionale, l’abnormità ricorre quando l’atto, pur non estraneo al sistema, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo, con possibile sintomo nella regressione anomala a una fase anteriore.

La Corte richiama l’indirizzo più recente (Sez. U n. 10728 del 16/12/2021, Fenucci), secondo cui la stasi si determina solo quando il processo non può proseguire se non attraverso il compimento di un atto nullo del pubblico ministero, restando escluso che l’abnormità possa giustificare la ricorribilità immediata di atti illegittimi, sgraditi o non condivisi, pena l’elusione del regime di tassatività.

Applicando tali principi, il provvedimento impugnato non è abnorme né sotto il profilo strutturale, essendo il rigetto della richiesta di decreto penale espressamente previsto dall’ordinamento, né sotto quello funzionale, poiché la restituzione degli atti non crea alcuna stasi: la pubblica accusa può esercitare subito l’azione penale ordinaria (Sez. II n. 7582 del 21/02/2020) o riproporre la richiesta, argomentando le ragioni della mancata riduzione per il rito. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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