Contraffazione del permesso di guida internazionale e atto tipico ex art. 477 cod. pen. (Cass. pen. n. 28893 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contraffazione della patente di guida extracomunitaria, e del permesso di guida internazionale, integra il reato previsto dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 cod. pen., anche qualora non ricorrano le condizioni fissate dal codice della strada perché tale documento consenta al possessore di guidare nel territorio nazionale. Il permesso di guida internazionale è atto tipico ai sensi dell’art. 477 cod. pen., in quanto emesso dalla stessa autorità che ha rilasciato la patente di guida e dotato di intrinseca funzione documentale, attinente alla legittimazione alla guida che si intende falsamente dimostrare. La sua contraffazione da parte di un privato, quando non grossolana, è penalmente rilevante. È inammissibile per genericità il motivo di ricorso che si risolva nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, senza un effettivo confronto critico con il percorso argomentativo della decisione impugnata.
Il Fatto
Il Tribunale di Pescara aveva condannato l’imputato alla pena di mesi quattro di reclusione per aver esibito, nel corso di un controllo stradale mentre era alla guida di un veicolo, un permesso di guida internazionale risultato contraffatto. La Corte di appello di L’Aquila aveva confermato la decisione di primo grado. Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, con cui si assumeva che il permesso di guida internazionale non potesse essere considerato autorizzazione amministrativa rilevante ex art. 477 cod. pen., per la mancanza dei requisiti di cui all’art. 135 cod. strada. La Corte ha richiamato l’orientamento consolidato, espresso dalle Sezioni Unite n. 12064 del 24/11/2022, secondo cui la contraffazione della patente di guida estera integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche in assenza delle condizioni fissate dal codice della strada per la circolazione nel territorio nazionale.
Tale principio, ha precisato la Corte, si applica anche al permesso di guida internazionale. Questo documento è emesso dalla stessa autorità che ha rilasciato la patente di guida e ha una propria intrinseca funzione documentale: comprovare il conseguimento in uno Stato estero del titolo abilitativo alla guida, presupposto ineludibile, ai sensi dell’art. 41 della Convenzione di Vienna, per il riconoscimento internazionale del diritto a circolare su strada. L’ordinamento italiano riconnette al documento effetti giuridicamente rilevanti, come dimostra la sanzione amministrativa prevista dal comma 8 dell’art. 135 cod. strada per il titolare di patente extra UE o extra SEE che circoli in Italia senza permesso internazionale o traduzione ufficiale.
La Corte ha richiamato il precedente di Sez. 5, n. 30740 del 12/04/2019, relativo all’uso di atto falso per l’esibizione di un falso permesso internazionale di guida, affermando che tale documento ha un suo rilievo giuridico e una sua valenza probatoria a prescindere dall’abbinamento con altri requisiti di legge. Anche il permesso di guida internazionale deve quindi considerarsi atto tipico ai fini dell’art. 477 cod. pen.
Il secondo motivo, relativo alla qualificazione del fatto come falso grossolano, è stato dichiarato generico, in quanto mera reiterazione delle censure già disattese in appello. La Corte ha ricordato che il ricorso è inammissibile per genericità quando le censure non siano specificamente argomentate in relazione alle ragioni della decisione impugnata, come nel caso di specie. La sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato l’esclusione della grossolanità, valorizzando la relazione della Polizia scientifica che aveva rilevato elementi di contraffazione percepibili solo da personale specializzato mediante l’impiego di strumenti tecnici.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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