Prescrizioni Anas su strada di tipo B e obbligo corsie specializzate (TAR Puglia n. 677 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni per impianti di distribuzione di carburanti in prossimità di strade statali, l’amministrazione stradale (Anas) conserva il titolo a valutare la regolarità e la sicurezza del nuovo collegamento tra una strada vicinale comunale e la strada statale, anche quando l’accesso all’impianto non avvenga direttamente da quest’ultima ma dalla strada minore. La prescrizione di realizzare corsie specializzate in entrata e in uscita può essere legittimamente apposta laddove la statale presenti le caratteristiche della strada extraurbana principale di tipo B ai sensi dell’art. 2 del Codice della Strada (carreggiate separate da spartitraffico invalicabile e almeno due corsie per senso di marcia). Il parere dell’Anas non è apodittico quando indica le caratteristiche della strada, le conseguenze dell’intervento sul traffico e le modalità per escludere riflessi negativi sulla sicurezza. La partecipazione di Anas al procedimento, dopo l’annullamento del precedente diniego, è legittima: alla riedizione del potere segue la riedizione delle attività emendate dei vizi riscontrati dal giudice. L’atto endoprocedimentale non conclusivo della conferenza di servizi è autonomamente impugnabile quando ha natura concretamente vincolante e determina un arresto procedimentale.

Il Fatto

La società ricorrente intendeva realizzare una stazione di servizio in area del piano ASI nel Comune di Modugno, accessibile dalla strada vicinale Lamarossa che interseca a raso la SS 96. Un primo diniego era stato annullato dal TAR con sentenza, avendo il giudice ritenuto il parere dell’Anas viziato per incompetenza sul profilo delle distanze e per difetto di motivazione sulla sicurezza del collegamento.

L’amministrazione comunale ha quindi riedito il potere, riconvocando la conferenza di servizi che, il 20 novembre 2023, ha recepito un nuovo parere favorevole di Anas condizionato alla realizzazione di una corsia specializzata in entrata e una in uscita, secondo le previsioni del DM 19/04/2006 e della variante del piano urbanistico esecutivo del Consorzio ASI. Avverso tale esito la società ha proposto motivi aggiunti, deducendo nullità per elusione del giudicato e vizi di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità dell’atto, ravvisando nel verbale della conferenza una natura concretamente vincolante e un effetto di arresto procedimentale che ne giustificano l’impugnazione autonoma, pur trattandosi di atto endoprocedimentale non conclusivo.

Ha poi escluso che la riedizione del potere dovesse avvenire senza un nuovo parere di Anas: all’annullamento del provvedimento conclusivo segue, per i principi conformativi, la partecipazione degli enti legittimamente convocati e la riedizione delle attività emendate dei vizi riscontrati. Hanno trovato conferma, in tal modo, sia la legittimità della partecipazione di Anas sia la conformità a buona amministrazione dell’adesione del Comune alle prescrizioni tecniche, in mancanza di rilievi di segno contrario.

Quanto alla classificazione della strada, il Collegio ha verificato la conformità della SS 96 al tipo B dell’art. 2 CdS, caratterizzata da carreggiate separate da spartitraffico invalicabile e due corsie per senso di marcia. Ha osservato che una strada può avere diversa classificazione in differenti parti del tracciato e che la valutazione va compiuta con riferimento al tratto oggetto di intervento (km 119+000), escludendo la pertinenza del precedente citato dalla ricorrente.

Ha infine reputato la motivazione del parere non apodittica, perché Anas ha indicato con consequenzialità logica le caratteristiche della strada, le conseguenze dell’impianto sul traffico e le modalità per garantire la sicurezza stradale. Il Collegio ha escluso ogni limite alla valutazione di sicurezza limitato alla sola corsia di decelerazione, non essendovi una regola espressa che lo preveda e dovendo le esigenze di sicurezza considerarsi simmetriche per i flussi in ingresso e in uscita, ancor più per un impianto di carburante quale polo attrattivo di traffico, come per il Consorzio.

Il TAR ha infine disatteso l’eccezione basata sulla mancata disponibilità delle aree, osservando che le regole di sicurezza, presidiate da interessi di rango costituzionale, non ammettono deroghe per ragioni patrimoniali. Il ricorso per motivi aggiunti è stato respinto con condanna alle spese in solido anche per l’interventore ad adiuvandum.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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