Il verbale della prova orale concorsuale fa piena prova fino a querela di falso (TAR Puglia n. 309 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il verbale della prova orale di un concorso pubblico riveste natura di atto pubblico ai sensi dell’art. 2700 c.c. e, come tale, fa piena prova, fino a querela di falso, della veridicità delle dichiarazioni in esso contenute, ivi inclusi l’orario di inizio della prova, la composizione della Commissione e l’ordine delle domande. Ne consegue che ogni contestazione circa la regolarità della seduta che non sia proposta nelle forme del giudizio di falso è inammissibile. In materia di concorsi pubblici, l’ordine di trattazione delle materie e la scelta del quesito rientrano nella discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, sempre che il quesito rientri nel programma d’esame.
Il Fatto
Una candidata, assistente amministrativo con contratto a tempo determinato presso istituzioni scolastiche, partecipava al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, indetto per la Regione Puglia con Decreto Dipartimentale n. 3122 del 12 dicembre 2024. Superata la prova scritta, alla prova orale del 23 maggio 2025 le veniva attribuito il punteggio di 37/60, inferiore alla soglia di sufficienza di 42/60.
La ricorrente impugnava il giudizio di non idoneità, il verbale della Commissione e, con motivi aggiunti, la graduatoria definitiva, deducendo plurime irregolarità: l’anticipato inizio della prova, l’ingresso tardivo di un commissario, la difformità tra l’ordine delle prove e il verbale, la mancata domanda preventiva sui quesiti, l’identità della domanda sorteggiata per due materie diverse e l’estraneità del quesito di diritto penale al programma d’esame.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Amministrazione: trattandosi di concorso indetto su base regionale e non impugnandosi il bando, la controversia è stata correttamente incardinata davanti al giudice della sede della procedura.
Il Collegio ha poi dichiarato inammissibili le censure relative alla regolarità della seduta. Il verbale della Commissione è atto pubblico ex art. 2700 c.c.: eventuali contestazioni sulla veridicità delle dichiarazioni in esso contenute, come l’orario di inizio o la composizione della Commissione, avrebbero dovuto essere fatte valere con lo specifico procedimento di querela di falso, unico mezzo idoneo a superarne l’efficacia probatoria privilegiata. In assenza di tale rimedio, deve ritenersi provato che l’esame è iniziato alle 14:30 alla presenza di tutti i commissari.
Quanto al merito, il Collegio ha ritenuto infondate le restanti doglianze. L’ordine di trattazione delle materie rientra nella discrezionalità della Commissione, tanto più che il bando non prescrive una sequenza specifica e la scelta dell’argomento di partenza è funzionale a mettere a proprio agio il candidato. La sovrapposizione di un quesito per diritto civile e contabilità pubblica — entrambi incentrati sulla responsabilità civile — non integra violazione della par condicio: l’argomento era espressamente previsto nell’Allegato B del bando e la Commissione ha potuto valutare la preparazione della candidata sulla base della risposta già fornita sullo stesso tema.
Né il quesito di diritto penale poteva considerarsi estraneo al programma: il bando richiedeva la conoscenza dei delitti contro la Pubblica Amministrazione con riguardo anche al “reato in generale”, sicché la domanda sulle strategie di riforma del sistema penale correttamente rientrava nell’area disciplinare prevista. Infine, il Collegio ha escluso profili di irragionevolezza nella valutazione numerica, trattandosi di discrezionalità tecnica assistita dall’applicazione di una griglia di valutazione centrale e non sfornita di principio di prova contraria. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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