Testi della difesa revocati senza motivazione: la nullità va eccepita subito, altrimenti è sanata (Cass. pen. Sez. V n. 14561 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata. (Rv. 289886-01)
Il Fatto
L’imputata era stata dichiarata colpevole di diffamazione aggravata (art. 595, comma 3, cod. pen.) per una recensione negativa pubblicata su una piattaforma di mappe online nei confronti di un esercizio commerciale di Jesi, affiliato a una catena di negozi, nella quale i gestori erano tacciati di disonestà. La Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma, aveva eliminato la pena detentiva e rideterminato la sanzione in 600 euro di multa, con le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante.
Nel ricorso per cassazione l’imputata ha dedotto, con il primo motivo, la nullità di alcune decisioni del giudice di primo grado: la mancata precisazione della data del reato; l’ordinanza che aveva ritenuto rinunciati i testi della difesa già ammessi a prova contraria, per la sola mancata opposizione alla chiusura del dibattimento; la mancata escussione, senza motivazione, di una teste ammessa ex art. 507 cod. proc. pen. Con il secondo motivo ha contestato la legittimazione a proporre querela del gestore, la propria identificazione come autrice della recensione, il carattere diffamatorio del testo e l’esclusione della provocazione e della particolare tenuità del fatto. Con il terzo motivo ha lamentato la sproporzione della pena.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione ha ritenuto il ricorso infondato. Sul primo motivo, la Corte ricorda che è nulla l’ordinanza che revoca l’ammissione dei testi della difesa senza motivare sulla loro superfluità, perché viola il diritto di «difendersi provando» sancito dall’art. 495, comma 2, cod. proc. pen. e il principio di parità delle armi (art. 6, par. 3, lett. d, CEDU; art. 111 Cost.). Tale nullità, però, non è assoluta: secondo l’orientamento dominante, cui il Collegio aderisce (Sez. 5, n. 16976 del 2020; Sez. 6, n. 53823 del 2017; Sez. 5, n. 51522 del 2013), è di ordine generale a regime intermedio. La regola dell’art. 180 cod. proc. pen. sulla deducibilità fino alla sentenza del grado successivo trova il limite dell’art. 182, comma 2: la parte che assiste al compimento dell’atto nullo deve eccepire la nullità immediatamente dopo, pena la sanatoria. Nel caso la difesa non aveva eccepito nulla subito dopo l’ordinanza.
Quanto alla teste ammessa ex art. 507 e poi non sentita, se il giudice chiude l’istruttoria senza assumere una prova ammessa e le parti procedono alla discussione senza rilievi, la prova si intende implicitamente revocata con l’acquiescenza delle parti (Sez. 5, n. 7108 del 2016; Sez. 3, n. 29649 del 2018). Il rigetto dell’integrazione istruttoria può inoltre essere sorretto da motivazione implicita, desumibile dalla struttura argomentativa della decisione (Sez. 1, n. 2156 del 2021). La data del reato era stata correttamente individuata come antecedente alla querela.
Sul secondo motivo, la Corte conferma la legittimazione a proporre querela: rileva la posizione qualificata rispetto all’interesse leso, non l’investitura formale, come già affermato per l’addetto al bancone nella truffa (Sez. 2, n. 50725 del 2016) e per la cassiera del supermercato nel furto (Sez. 4, n. 7193 del 2024); non occorre una delibera societaria. L’identificazione dell’autrice è accertamento di fatto adeguatamente motivato. La recensione non è critica argomentata ma accusa gratuita di disonestà, con allusione a condotte illecite inesistenti; la provocazione è esclusa perché l’asserita ingiusta accusa non legittimava un atto ritorsivo sganciato dall’offesa subita. La tenuità del fatto è preclusa dalla gravità del discredito presso i consumatori e verso il franchisor, e comunque la difesa non ha allegato elementi specifici, come richiesto dall’art. 131-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 32989 del 2015).
Il terzo motivo è manifestamente infondato, essendo la multa di 600 euro contenuta nella media edittale e motivata. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 595 c.p. – Diffamazione
- Art. 180 c.p.p. – Regime delle altre nullità di ordine generale
- Art. 182 c.p.p. – Deducibilità delle nullità
- Art. 495 c.p.p. – Provvedimenti del giudice in ordine alla prova
- Art. 507 c.p.p. – Ammissione di nuove prove
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso