Chiusura temporanea eseguita: inammissibile l’impugnativa e rigetto del risarcimento (TAR Calabria n. 1574 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnativa di un provvedimento amministrativo ad efficacia temporanea, quale la sanzione accessoria della chiusura di un esercizio commerciale, è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la misura sia stata interamente eseguita e abbia esaurito i propri effetti, non potendo la sua caducazione arrecare alcuna utilità pratica diretta. La domanda risarcitoria da illegittimità provvedimentale, soggetta ai principi dell’art. 2043 c.c., richiede la puntuale allegazione e prova del danno, non essendo mai in re ipsa. Inoltre, la condotta del privato che, anziché contestare tempestivamente il provvedimento in sede giurisdizionale, concordi con l’Amministrazione le modalità e i tempi di esecuzione della sanzione, integra un concorso colposo ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., idoneo a interrompere il nesso eziologico. Non è infine configurabile colpa dell’Amministrazione che abbia applicato una disposizione regolamentare sulla base di verbali assistiti da fede pubblica ex art. 2700 c.c., successivamente caducati in autotutela.
Il Fatto
Una società, titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, impugnava l’ordinanza con cui il Comune disponeva la chiusura temporanea dell’attività per tre giorni, quale sanzione accessoria per la reiterata violazione dei limiti orari della diffusione musicale. Il provvedimento si fondava su due verbali di accertamento. Nel corso del giudizio, la società chiedeva e otteneva di differire l’esecuzione della sanzione ai giorni di Capodanno, quando il locale era comunque chiuso. Successivamente, uno dei due verbali presupposti veniva archiviato in autotutela dalla Polizia Locale, accogliendo le difese della società. La ricorrente integrava quindi il ricorso con motivi aggiunti, deducendo la caducazione dei presupposti e domandando il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento dell’ordinanza di chiusura per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b e c, c.p.a., poiché la sanzione accessoria era stata integralmente eseguita e aveva esaurito i suoi effetti. La caducazione di un provvedimento a efficacia temporanea, ormai consumato, non sarebbe in grado di offrire alcuna utilità pratica alla ricorrente. Il Tribunale ha inoltre escluso vizi di illegittimità originaria, rilevando che, al momento dell’adozione (tempus regit actum), l’Amministrazione si era attenuta alla presenza di due verbali non ancora caducati. La censura sulla violazione delle garanzie partecipative è stata respinta, ritenendo che la richiesta di rimodulazione dei giorni di chiusura avanzata dalla società integrasse una modalità partecipativa equipollente, rendendo inoperante il vizio ex art. 21-octies, comma 2, L. 241/1990.
Quanto alle doglianze contro l’ordinanza sindacale del 2014, il Collegio le ha giudicate infondate, riconoscendo il potere dell’Ente locale di disciplinare a tempo indeterminato gli orari della musica a tutela della quiete pubblica. La decisione richiama il consolidato orientamento per cui i limiti alla tollerabilità dei rumori vanno valutati in concreto e che la P.A. può rispondere dei danni da “malamovida”.
Sulla domanda risarcitoria, il TAR ha richiamato i principi di Cons. Stato, Ad. Plen., 7/2021, ribadendo che il danno non è in re ipsa. Nel caso di specie, la società ha fornito solo allegazioni generiche, senza produrre prove concrete del pregiudizio patrimoniale e di immagine. Inoltre, la scelta volontaria di concordare le date di esecuzione della sanzione, anziché richiederne la sospensione in sede cautelare, è stata valutata come un fatto idoneo a interrompere il nesso causale. Infine, il Tribunale ha escluso la colpa del Comune, che si era limitato ad applicare l’ordinanza sulla base di verbali assistiti da fede pubblica; l’archiviazione in autotutela di uno di essi dimostra il corretto esercizio del potere di riesame e non trasforma l’operato iniziale in una condotta negligente.
In accoglimento delle eccezioni del Comune, il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 2700 c.c. – Efficacia dell'atto pubblico