L’ottemperanza per la carta del docente dei precari: titolo esecutivo valido senza spedizione in forma esecutiva (TAR Molise n. 121 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, deve essere rilasciata in copia attestata conforme all’originale, senza che sia più richiesta la spedizione in forma esecutiva ai sensi del novellato art. 475 cod. proc. civ.. La statuizione di condanna al pagamento di una somma di denaro, contenuta in una sentenza del Giudice del lavoro passata in giudicato, può essere attuata davanti al giudice amministrativo con il rimedio dell’ottemperanza, quale strumento per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il commissario ad acta, nominato per il caso di perdurante inottemperanza, è individuato ratione muneris nella figura del Direttore generale della struttura ministeriale competente per la materia del contenzioso, con facoltà di delega e senza compenso.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Campobasso, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto a una docente precaria, titolare di supplenze per tre anni scolastici, il diritto al beneficio della carta elettronica del docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare la somma complessiva di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione.

Rimasta inadempiuta l’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza, accertando il passaggio in giudicato della sentenza azionata, comprovato dall’attestazione del Tribunale di Campobasso, nonché l’avvenuta notifica all’Amministrazione di copia conforme del titolo all’indirizzo PEC.

Quanto alla forma del titolo esecutivo, il Collegio richiama le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, evidenziando che, a decorrere dal 28 febbraio 2023, non è più richiesta la spedizione in forma esecutiva. La nuova formulazione richiede unicamente che la sentenza sia rilasciata in copia attestata conforme all’originale, formalità che nel caso di specie risulta adeguatamente soddisfatta.

Il Collegio ha quindi affermato la propria giurisdizione, riconoscendo che la sentenza del giudice ordinario del lavoro appartiene al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., finalizzato proprio a ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Nel merito, il ricorso è stato accolto, essendo la somma richiesta a titolo di sorte capitale corrispondente a quella indicata nella sentenza da eseguire. Il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al pagamento entro il termine di 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando fin d’ora, per il caso di inottemperanza, un commissario ad acta nel Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 40 giorni su istanza della ricorrente.

Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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