Cittadinanza e redditi del convivente more uxorio non cumulabili (TAR Lazio n. 14022 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f, l. n. 91/1992, il requisito reddituale deve essere dimostrato dall’istante, il quale ha l’onere di provare la disponibilità di mezzi economici adeguati riferiti al nucleo familiare. I redditi del convivente more uxorio non possono essere cumulati con quelli del richiedente per il raggiungimento della soglia minima, poiché il convivente di fatto non è annoverato tra i soggetti obbligati agli alimenti ai sensi dell’art. 433 c.c., applicabile anche agli stranieri residenti. La valutazione dell’Amministrazione si fonda sulle risultanze istruttorie emerse al momento dell’adozione del provvedimento. La comunicazione di avvio del procedimento di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 può essere effettuata tramite il portale telematico del Ministero dell’Interno, che costituisce modalità ordinaria di comunicazione con il privato ai sensi del d.lgs. n. 82/2005, gravando sul richiedente l’onere di consultazione costante dell’area riservata. La mancata allegazione di elementi di fatto rientranti nella disponibilità dell’istante non può essere supplita dall’Amministrazione in sede istruttoria.

Il Fatto

La ricorrente impugnava il decreto prefettizio del 9 giugno 2025 che dichiarava inammissibile la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana per mancata prova della percezione di redditi sufficienti negli anni di imposta 2020 e 2021. Nel giudizio di primo grado, la ricorrente deduceva la violazione delle prerogative partecipative e l’illegittimità della valutazione reddituale per non aver considerato i redditi della figlia convivente e del compagno di fatto. La formalizzazione della convivenza era avvenuta solo il 2 marzo 2026, in epoca successiva all’adozione del provvedimento gravato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esclude in primo luogo la fondatezza del motivo relativo alla lesione delle prerogative partecipative, ritenendo legittimamente effettuato il preavviso di rigetto mediante comunicazione telematica nell’area riservata del portale del Ministero dell’Interno. La comunicazione ex art. 10-bis l. n. 241/1990 inviata attraverso la piattaforma telematica rappresenta una valida modalità di comunicazione ai sensi dell’art. 3-bis d.lgs. n. 82/2005, gravando sul richiedente l’onere di consultare costantemente il portale per verificare lo stato della pratica.

Nel merito, il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza in materia di requisito reddituale, precisando che il parameter minimo è individuato dall’Amministrazione sulla base dell’art. 3 d.l. n. 382/1989, come specificato nella Circolare K.60.1 del 5 gennaio 2007. La soglia è ritenuta congrua dalla giurisprudenza in quanto indicatore di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere sé e la famiglia senza gravare sulla collettività.

Quanto al cumulo dei redditi del convivente more uxorio, la Corte condivide la determinazione dell’Amministrazione, che ha correttamente escluso tali redditi dal computo. Il convivente di fatto è soggetto che l’art. 433 c.c. esclude da quelli obbligati agli alimenti, rimanendo il rapporto liberamente disponibile e privo di quel vincolo di solidarietà che giustifica la cumulabilità dei redditi nell’ambito del nucleo familiare. La norma si applica anche agli stranieri residenti, ai sensi dell’art. 45 l. n. 218/1995, in mancanza di opzione per una legge diversa.

La Corte chiarisce che al coniuge sono equiparati solo la parte unita civilmente o il convivente legato da contratto scritto di convivenza registrato, ai sensi della l. n. 76/2016. Alcuna valenza può attribuirsi alla successiva registrazione della convivenza, avvenuta nel marzo 2026, dovendo l’Amministrazione decidere sulla base delle risultanze istruttorie del momento procedimentale. Con riferimento alla figlia, il Collegio rileva che i relativi redditi non erano stati dichiarati nella domanda di cittadinanza né comunicati nel corso del procedimento, sicché alcun obbligo istruttorio poteva imporre all’Amministrazione di acquisirli d’ufficio, gravando sull’istante l’onere probatorio ex art. 2697 c.c. La sentenza respinge il ricorso, compensando le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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